L'approfondimento

Log management, come gestirli alla luce del GDPR

Con il GDPR i log management diventano uno strumento imprescindibile per le aziende. Monitorare tutti i sistemi aziendali e gli utenti permette alle imprese di far fronte alle necessità di sicurezza e compliance. Ma la gestione dei log sembra essere spesso sottovalutata

Pubblicato il 08 Ago 2019

Alessia Nucara

Privacy Officer & Consulente Legale Privacy

gdpr

Con il GDPR, le aziende che gestiscono archivi elettronici e dati personali devono apportare sostanziali modifiche al modo di rapportarsi con i log. Tuttavia, le aziende sembrano sottovalutarli. Utile dunque approfondire la tematica per fornire maggiori informazioni al riguardo.

Cosa sono i log

I log sono delle registrazioni sequenziali e cronologiche delle operazioni effettuate da un sistema informatico. Queste operazioni possono essere effettuate da un utente, oppure avvenire in modo totalmente automatizzato. Le procedure di logging sono propriamente quelle attività attraverso cui un sistema operativo o un’applicazione registrano gli eventi e li memorizzano per eventuali riutilizzi successivi: queste registrazioni sono chiamate, per l’appunto, file di log. I file di log sono documenti che contengono messaggi relativi al sistema, ai servizi e alle applicazioni in funzione.

L’importanza dei log per la privacy

Con  la “nuova privacy” la gestione dei log da parte delle aziende diventa quanto di più necessario per assicurare il rispetto della normativa a tutela dei dati personali, poiché consente di ricostruire l’attività di un sistema informatico e di individuare eventuali responsabilità in caso di errore o violazioni di legge.Il c.d. principio di accountability (2 comma, art. 5 Gdpr) introduce per la prima volta, l’obbligo, in capo al titolare del trattamento, di dimostrare il rispetto della normativa decidendo autonomamente modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati personali, in considerazione della realtà produttiva nella quale opera.

Questo obbliga i responsabili del trattamento dei dati ad avere dei metodi per “comprovare” che gli stessi vengano trattati nel rispetto delle normative. Da una parte, quindi, i titolari del trattamento non solo devono compiere tutte le attività necessarie per  la salvaguardia degli interessati, ma devono anche precostituirsi le prove degli adempimenti in caso di ispezioni da parte delle autorità competenti. Queste prove non possono che essere i file di log: una traccia indelebile delle operazioni svolte sui dati.

Log e cyber security

I log sono molto importanti, se non addirittura decisivi, per la sicurezza dei sistemi e per la compliance aziendale: la loro gestione consente di monitorare le attività svolte, come per esempio gli accessi al sistema effettuati in un dato lasso temporale, le transazioni che non sono andate a buon fine, eventuali anomalie hardware o software e possibili minacce malware.

Inoltre, avere a disposizione una copia remota dei file di log permette, non solo di analizzare eventuali problemi relativi a un dato sistema, ma in caso di inaccessibilità dello stesso evita la perdita dei dati. È ovvio, quindi, che le esigenze di data protection passano attraverso una corretta gestione dei log.

I vantaggi del Log management

La prevenzione della perdita dei dati è uno dei tanti vantaggi di cui si può beneficiare in virtù del log management: un’eventualità di questo tipo è più frequente di quel che si possa pensare, visto che può essere generata da un semplice guasto a livello hardware o da un malfunzionamento di un software, ed è per questo motivo che è indispensabile poter contare su una copia remota dei file di log.

In ottica Gdpr, l’obbligo di salvare i log file per poter ricostruire un’eventuale violazione di accessi ad una rete o ad un file non autorizzato è un presupposto fondamentale per le organizzazioni; e tra poco vedremo perché.

Gli errori commessi dalle aziende

Nonostante tutti i benefici sopra descritti, la gestione dei log è troppo spesso sottovalutata dalle aziende. Quando le organizzazioni decidono di usufruire di questo asset, solitamente si è già verificato un problema o concretizzato un attacco hacker. Tutte situazioni, in cui, invece, un sistema di log management offrirebbe la possibilità di far fronte alle necessità in modo semplice e rapido mettendo il titolare del trattamento dei dati, nelle condizioni di poter dimostrare un comportamento proattivo in ottica di compliance aziendale.

Dopo l’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 il Garante per la Privacy, seppur senza nessun esplicito riferimento al termine “log”, ha comportato importanti modifiche al modo di rapportarsi con i log file: se prima erano una necessità per soli amministratori di sistema, ed in certi casi già un obbligo, con il GDPR diventano uno strumento necessario e a cui le aziende non possono rinunciare.Il Regolamento richiede, infatti, che resti traccia delle operazioni effettuate sui dati affinché, in casi di controllo, sia possibile dimostrare che si sono compiute tutte le azioni di tutela. In questo senso salvare i log file è molto utile.

Quando alcuni anni fa venne emanato il “Provvedimento degli ADS” (27 novembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) non ebbe un grande consenso in quanto giudicato poco utile. La richiesta basilare del provvedimento chiedeva di tracciare i login, i logout ed i tentavi di login da parte dei soli ADS su tutti i sistemi informatici. Con il Gdpr, l’utilità del predetto Provvedimento non può più essere sottovalutata e anzi, è quanto di più fondamentale per adempiere a quanto richiesto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Ricordiamo, che non essendoci stato nessun intervento diretto in materia di amministratori di sistema, si può ritenere che i previgenti obblighi previsti dalla normativa precedente al Regolamento continuino a sussistere. Il Gdpr, infatti, non interviene sui provvedimenti del Garante, esso afferma solo che vanno cancellate le norme e le regolamentazioni degli ordinamenti nazionali incompatibili con le disposizioni del regolamento. Nel “Provvedimento degli ADS”, l’amministratore di sistema (ADS), viene definito dal Garante quale “figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali”.

È evidente, quindi, che in considerazione del ruolo particolare rivestito sul piano operativo, l’ADS durante l’espletamento dei suoi incarichi ha un impatto e delle responsabilità considerevoli sui dati aziendali, fra cui rientrano anche i dati personali. Il GDPR, pur non facendo espresso riferimento alla figura dell’amministratore di sistema nel processo di trattazione e custodia dei dati, richiama implicitamente tale figura in alcune norme (art. 32 GDPR), per le sue specifiche competenze tecniche, laddove al Titolare del trattamento e/o all’eventuale responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Pertanto, alla luce del Gdpr, si può ritenere che i previgenti obblighi previsti dalla normativa precedente al Regolamento continuino a sussistere. Per tale motivo, le aziende che non vorranno incorrere in problemi di compliance, saranno costrette a rivedere il loro modo di rapportarsi con i log file e i log management, strumenti necessari per tenere traccia delle operazioni effettuate sui dati affinché, in casi di controllo, sia possibile dimostrare che si sono compiute tutte le azioni di tutela.

Caratteristiche di un log file

Il titolare del trattamento che voglia utilizzare i log file come misure di sicurezza idonee a dimostrare un corretto comportamento in sede legale, dovrà assicurarsi, non solo la traccia delle operazioni riguardanti i dati, ma anche che i log file posseggano specifiche caratteristiche, fra cui:

  • Completezza, ovvero riguardare sia il tipo di operazione inerente i dati (compreso l’accesso e la consultazione), sia i soggetti che compiono detta operazione;
  • inalterabilità e quindi immodificabilità;
  • verificabilità, devono poter consentire il controllo del corretto utilizzo dei dati.

Ovviamente è necessario anche che i Log tengano traccia dell’orario in cui la determinata operazione è stata eseguita. Secondo quanto previsto dal Garante della Privacy, infatti, non è sufficiente la sola traccia delle operazioni riguardanti i dati, ma è necessario che i log siano in possesso delle caratteristiche anzidette.

Mancata registrazione dei log: le conseguenze

Stabilito l’obbligo di tenuta dei Log alla luce della normativa vigente,  è opportuno chiedersi quali possono essere le possibili conseguenze in caso di mancata ottemperanza. Se nel trattare dei dati personali non si rispetta il GDPR, il titolare o il responsabile del trattamento, sono tenuti a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’interessato se non dimostrano che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Questa norma, definita dall’articolo 82 del GDPR, vuol dire per entrambi, riuscire a dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate rispetto al rischio insito nel trattamento e volte a prevenire il danno causato. Il risarcimento per danno causato da violazione della privacy, è l’articolo che ha fatto più scalpore nella riforma GDPR, perché se è vero che anche prima c’erano degli obblighi, ora le conseguenze hanno un impatto economico non  indifferente.

L’unico modo per l’azienda di proteggersi è dimostrare quanto implementato e abbiamo visto come avere una registrazione dei log file, consente di scagionarsi in due modi opposti ma entrambi legati ai file di log. Innanzitutto, se la violazione riguarda proprio la mancata o errata conservazione dei Log, risulta impossibile dimostrare la non imputabilità dell’evento dannoso al titolare. Se invece la violazione interessa un altro aspetto del GDPR, è possibile ipotizzare che i Log possano essere la giusta escamotage per comprovare la propria estraneità dall’evento dannoso, questo anche in caso di comportamento illecito del dipendente.

Responsabilità civile e penale

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative in caso di violazioni del regolamento, sono due gli articoli dedicati. L’articolo 58 del GDPR stabilisce che l’autorità di controllo ha sia il potere di imporre una limitazione anche definitiva al trattamento in violazione fino al totale divieto di trattamento, sia il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. L’articolo 83 stabilisce poi, i criteri per determinare l’importo di detta sanzione fissando quale tetto massimo la somma di 20.000.000 di euro o del 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, nel caso si tratti di imprese. In definitiva l’Autorità Garante può sia vietare a un soggetto di trattare i dati personali, di fatto limitandone di molto l’operato, sia infliggere sanzioni di importo particolarmente elevato.

Una violazione al GDPR, però, può determinare anche responsabilità penali. Il già vigente Codice Privacy prevede delle sanzioni penali agli articoli 167 (trattamento illecito dei dati), 168 (falsità nelle dichiarazioni al Garante e 169 (inosservanza dei provvedimenti del Garante). Di questi reati risponderà indubbiamente l’autore materiale, si pensi al dipendente incaricato del trattamento, ma ciò non esclude che la responsabilità penale potrebbe estendersi anche al titolare del trattamento.

Conclusione

Per essere a norma con il GDPR, un’azienda deve compiere essenzialmente tre operazioni:

  • Registrare file di log in maniera conforme al GDPR; per fare ciò è necessario un software che, opportunamente collegato ad una rete aziendale, si occupi di registrare tutte le operazioni e di salvarle appunto in file di log.
  • Conservare i file di log per un periodo di 60 giorni e garantire che questa conservazione rimanga inalterata, ad esempio attraverso un backup. Questo perché, in caso di una violazione che vada a manomettere i sistemi aziendali, dovremo assicurarci che i log file siano reperibili in un luogo terzo, esterno alla rete aziendale.
  • Ogni file di log deve essere marcato temporalmente; deve cioè riportare una firma digitale che ne attesti la non alterazione dopo una certa data.

È importante ricordare, quindi, come dotarsi di sistemi adeguati di registrazione dei log file è per le aziende fondamentale, non solo per essere a norma con il GDPR, ma anche per tenere sotto controllo tutti i sistemi aziendali e gli utenti in maniera efficace.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati