ADEMPIMENTI PRIVACY

Il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti, ecco tutte le regole

Screening preassunzioni e raccolta dei dati giudiziari da parte del datore di lavoro sono vietati, tranne nel caso di pubbliche amministrazioni o impieghi a contatto con i minori. Ecco le regole per il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti

Pubblicato il 22 Giu 2020

Giuseppe Tulli

Data Protection Consultant DPO Uni

Trattamento dati giudiziari dipendenti guida normativa

Il trattamento dei dati giudiziari dei lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro (i.e. condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza) è stato ridefinito con l’avvento del GDPR.

Disciplinato fino a quel momento dall’autorizzazione Generale del Garante, con il recepimento del Regolamento, il trattamento dei dati giudiziari nel contratto di lavoro viene bloccato, in quanto, nel nuovo assetto normativo cessa l’efficacia prescrittiva di detta autorizzazione.

Di conseguenza, in applicazione del GDPR, si manifesta l’impossibilità da parte dei datori di lavoro privati di trattare dati giudiziari dei dipendenti, non sussistendo, invece. alcun divieto per le assunzioni nella PA e nei rapporti di lavoro a contatto con i minori. Vediamo di seguito le ragioni di questo cambiamento.

Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti: la normativa

La disciplina è mutata in relazione all’applicazione dell’art. 10 del GDPR poiché “il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, deve avvenire sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”

Il legislatore europeo demanda perciò ad una specifica norma di legge, affinché possa abilitare tali trattamenti, affinché predisponga le c.d. “garanzie appropriate” a tutela degli interessati. L’autorizzazione del Garante perde di efficacia e diversamente da quanto era previsto nel quadro normativo previgente, cessando di produrre effetti giuridici in applicazione dell’art. 21, comma 3 D.lgs. n. 101/2018, non costituisce più la base giuridica[1].

Il Codice novellato non prevede trattamenti dei dati giudiziari in assenza di specifiche disposizioni di legge o di regolamento e in assenza di appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati (art. 2-octies, comma 3, lett. C), del Codice).

Il legislatore ha previsto, oltre alle ipotesi espressamente individuate da specifiche disposizioni normative, il trattamento di tali dati consentendoli in attuazione di specifici protocolli d’intesa per la prevenzione e contrasto delle fenomeni di criminalità organizzata da parte del Ministero degli interni o delle prefetture (previa l’acquisizione del parere del Garante e la specificazione della “tipologia di dati trattati e operazioni eseguite”, così come chiarito nell’articolo 22, comma 12, D.lgs. 101/2018).

In assenza “delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante”.

La liceità del trattamento

Il tema della liceità del trattamento è un nodo cruciale. Il quadro normativo previgente, infatti, consentiva al datore di lavoro il trattamento dei dati del dipendente ove ciò fosse previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Ma questa valida base giuridica cessa di esistere nel nuovo assetto normativo, in applicazione dell’articolo 10 del GDPR.

Inoltre, il Garante della Protezione dei Dati Personali ha precisato con due provvedimenti del 22 maggio 2018 che il contratto collettivo non può costituire una valida base giuridica per il trattamento dai giudiziari, in ragione della genericità con cui in tale documento, si fa riferimento al trattamento dei dati contenuti nel certificato penale e carichi pendenti e della circostanza per cui lo stesso risulta sprovvisto dei riferimenti alle specifiche esigenze di onorabilità legate allo svolgimento di determinati incarichi[2].

Sul tema delle garanzie e più specificatamente del bilanciamento tra Privacy e Statuto dei Lavoratori si segnala anche la Sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, del 17 luglio 2018 che ha dichiarato illegittima la richiesta del certificato dei carichi pendenti al momento dell’assunzione, in assenza di una contrattazione collettiva.

Sebbene la Cassazione abbia aperto al trattamento dei dati giudiziari in virtù di un’esplicita previsione del CCNL, è però confermato che con il citato D.lgs. 101 la contrattazione collettiva ha cessato di essere fondamento per la legittimità.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel corso del 2018 aveva espresso pareri negativi ritenendo non legittimo: il trattamento in applicazione del contratto collettivo e quello nella circostanza di necessità di adempiere al contratto di servizio.

Entrambi i casi rientrerebbero tra le basi giuridiche di cui dell’Art. 6, paragrafo 1 del. Che anche il consenso del lavoratore, non possa assurgere a base giuridica è chiarito nel parere WP29 2/2017 del Gruppo di Lavoro ex Art. 2.

Pur mostrando un’inedita apertura verso il trattamento dei dati dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, l’opinione rilevava la necessità di porre un bilanciamento dei diversi interessi in gioco che nella fattispecie di questo rapporto sono in sintesi descritte “per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base giuridica non può e non dovrebbe essere il consenso dei dipendenti in considerazione della natura del rapporto tra datore di lavoro e dipendente (…) un eventuale diniego di quest’ultimo potrebbe causare allo stesso un pregiudizio”.

Nell’art. 8 dello “Statuto dei Lavoratori” è consentito il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati per valutare l’attitudine lavorativa del candidato, ma la rilevanza di tale dato nel contesto della valutazione sebbene, riconosciuta dalla giurisprudenza del giudice del lavoro è comunque delimitata dalle garanzie per i diritti e le libertà che dovrebbe fornire il datore all’interessato – significativa è l’analogia con le c.d. “appropriate garanzie” del Regolamento[3].

I datori di lavoro potranno fondare il trattamento su una specifica previsione di legge o di Regolamento emanato ai sensi di legge che consenta loro di trattare i dati giudiziari dei loro interlocutori, precisando che il legislatore italiano ha voluto dare rilevanza a quelle autorizzazioni derivanti da fonti normative primarie (Leggi, Decreti-legge, Decreti Legislativi) e secondarie (Regolamenti) e che sono invece esclusi codici di condotta o forme di autoregolamentazione.

Fermo restando che i provvedimenti di rango normativo dovranno ad ogni modo prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati[4].

Trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti: il caso della PA

La pubblica amministrazione nell’atto di assumere i lavoratori trova invece come fondamento giuridico l’art. 2, comma 3, del DPR 487/1994, in quanto “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione”.

Nonché l’art. 36 del D.lgs. 165/2001, all’atto di assunzione del personale assimilabile alle forme di lavoro flessibile (determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato).

Anche le attività professionali o le attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori possono richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di specifici reati in osservanza dell’art. 25-bis. DPR 313/2002.

La prassi nelle organizzazioni private è quella di richiedere l’autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000; non è però chiaro se l’autodichiarazione così resa potrebbe essere o meno comparata al certificato, contenente i dati giudiziari così come regolarmente rilasciato dal Tribunale.

Anche nel settore postale, ai sensi dell’art. 4 del DM 75/2000, il titolare deve accedere ai dati giudiziari in quanto essendo “titolare di autorizzazione è tenuto a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione”.

In relazione a quanto finora detto, in alcuni ambiti e settori, il datore di lavoro privato si trova per ora di fronte ad un ostacolo: mostrandosi conforme alla disciplina vigente rischia di assumere personale che potrebbe mettere a rischio attività lavorative delicate (oltre a quelle che riguardano il lavoro coi minori) creando danni ingestibili.

Eppure, soluzioni per il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti nella prospettiva del bilanciamento degli interessi in gioco sarebbero auspicabili.

NOTE

  1. Autorizzazione Generale del Garante n. 7/2016 avrebbe dovuto cessare immediatamente la propria efficacia a seguito dell’introduzione del GDPR, tuttavia è stata rimandata all’approvazione del D.lgs. 101/2018 per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, e al provvedimento 424 del 19 luglio 2018 con il quale si è ritenuto che le garanzie e le misure di cui alle Autorizzazioni generali per taluni trattamenti di dati sensibili e di dati giudiziari, dovessero restare in vigore fino all’adozione di eventuali misure all’interno del decreto legislativo di adeguamento. Con tale ultimo provvedimento il legislatore italiano ha previsto all’articolo 21, comma 3, che le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del decreto che non risultassero più compatibili con le disposizioni del Regolamento (l’Autorizzazione 7/2016 rientrava fra queste) e cessassero di avere efficacia.
  2. Provvedimento del Garante 314 e 315 del 22 maggio 2018.
  3. Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori. Il trattamento è consentito solo per valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, con il rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 21 e 41 della Costituzione; vi è sempre possibilità del lavoratore/candidato di richiedere in sede giudiziale il risarcimento del danno per la mancata assunzione o per il licenziamento intervenuto in violazione del divieto ex art. 8 statuto del lavoratori; vi sono delle sanzioni penali all’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori nel caso in cui il Datore di Lavoro non rispetti i limiti di cui all’articolo 8.
  4. Nei provvedimenti di rango normativo potremmo includere: D.lgs. 58/1998 TUF; D.lgs. 385/1993 TUB; D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati