GUIDA NORMATIVA

I nodi privacy del nuovo decreto Covid: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il nuovo decreto Covid pone fine a un lungo periodo di normazione straordinaria, ma il mancato prolungamento dello stato d’emergenza lascia cadere la base giuridica fondamentale per tutta una serie di trattamenti di dati particolari, creando non pochi nodi privacy. Ecco cosa cambia dal prossimo primo aprile

Pubblicato il 30 Mar 2022

Andrea Grilli

Consulente GDPR, Conservazione, DPO

Ruolo DPO controlli Covid-19 check-list

Il Decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24, cosiddetto nuovo decreto Covid, titolato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenzapone fine a un lungo periodo di normazione straordinaria.

Il fatto, poi, che questo decreto cada quasi a ridosso dei due anni di stato di emergenza è estremamente evocativo. Il Governo non lo ha prolungato lasciando cadere la base giuridica fondamentale per tutta una serie di trattamenti di dati particolari che volontariamente o involontariamente vari soggetti giuridici trattavano.

Nuovo decreto Covid: l’emergenza termina, le restrizioni ancora no. Cosa cambia

Nuovo decreto Covid e privacy: i controlli a lavoro

Dal punto di vista della privacy, il fatto che non sia più in vigore lo stato di emergenza, crea non pochi problemi.

Prima di tutto gli accordi del 2020 sulla sicurezza nel mondo del lavoro devono rientrare nel perimetro dello Statuto dei Lavoratori. I datori di lavoro dovranno ridimensionare le attività di controllo, per esempio moduli di monitoraggio all’ingresso delle imprese e il controllo sulle temperature; mentre rimane per specifica disposizione del decreto in oggetto la Certificazione verde Covid-19, anche se quella base.

Potranno perciò essere controllati e la normativa legata al Green Pass rimarrà in vigore almeno fino al 30 aprile 2022, come da comma 7 art. 6 del decreto. Ma ora i datori di lavoro dovranno iniziare a ragionare in termini di rientro nel perimetro dello Statuto dei Lavoratori.

La fine dello stato di emergenza pone fine alla specialità di una serie di rapporti tra lavoratore e datore di lavoro che erano stati proprio ridimensionati dalla proficua legislazione degli anni settanta. Ma, visto che il Covid-19 non è una malattia ancora stabilizzata e con cure puntuali, le imprese dovranno evitare dall’essere tentate di procrastinare arbitrariamente metodi e procedure eccezionali, ma lavorare a stretto contatto con il medico del lavoro, il consulente del lavoro e un privacy manager.

Bisognerà anche mettere ordine a tutti quei dati raccolti in questi due anni e che dovranno essere eliminati, salvo complesse valutazioni su eventuali interessi legittimi, come contenziosi giuslavoristici o civili.

Cosa cambia dal primo aprile per il Green Pass

Nel decreto sono indicate altre situazioni dove l’uso del Green Pass sarà necessario per accedere alle strutture fino al 31 dicembre, come quanto previsto dall’art. 7 dove al comma 2 si afferma: “All’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»”.

In tutti questi casi bisognerà ricordare l’informativa privacy ai sensi dell’art.13 del GDPR, documento praticamente assente in questi anni in quasi tutte le realtà, dai negozi a cinema o altre strutture.

Cosa cambia nella gestione dei dati sanitari

L’art. 13, Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, del decreto si concentra invece su un punto coerente con la legislazione sanitaria degli ultimi anni, cioè la gestione dei dati sanitari per due obiettivi puntuali:

  1. monitorare e gestire la pandemia
  2. raccogliere dati per migliorare il sistema sanitario.

Nel comma 4 il Legislatore ha anche disegnato un perimetro legale per la tutela dei diritti degli interessati: “I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Considerando 54 del GDPR fornisce una chiara spiegazione dei limiti connessi al trattamento dei dati particolari della lettera i): Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell’interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 : tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

Il comma 5 del Decreto garantisce secondo le misure tecniche previste dal GDPR lo scambio di dati a livello internazionale per favorire la ricerca scientifica: “Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie”.

Conclusioni

Questo decreto è l’ennesima occasione persa di dare maggior rilievo alla protezione dei dati personali, soprattutto di evitare confuse interpretazioni e fornire specifiche istruzioni.

Si è inoltre creato un periodo, più o meno dal primo aprile fino al 31 dicembre, dove l’applicazione del GDPR richiede uno specifico rigore e molta attenzione su alcuni requisiti dell’art.13, come la base giuridica del trattamento che andrà trovata da una combinazione dell’art.9 con la normativa del Green Pass e le modifiche apportate da questo decreto alla normativa vigente in tema di Covid-19.

Il fatto che la pandemia prosegua anche dopo questo decreto, impone vigilanza sanitaria e protezione dei dati personali. Il maggior timore, per chi scrive, è dove manca il DPO.

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