Nel mese di dicembre scorso il Garante della Privacy italiano ha aggiornato alcune FAQ riguardanti la refertazione online, inserendo nel punto 11 anche una menzione alla particolare fattispecie della possibilità di refertazione online in caso di risultato positivo all’infezione da HIV.
Tale integrazione all’interno delle FAQ è direttamente collegata alla presenza di numerose segnalazioni, pervenute all’Autorità, da parte di cittadini che lamentavano il fatto che alcune Regioni non consentissero di ricevere il referto sul proprio FSE, sulla base (ritenevano le segnalazioni) della normativa sulla protezione dei dati.
In realtà il blocco di alcune refertazioni promana da un diverso testo di legge, che si esaminerà a breve all’interno dell’articolo.
Indice degli argomenti
Referti su indagini genetiche o HIV: le FAQ del Garante
Le FAQ appena menzionate illustrano in maniera precisa alcuni concetti chiave del complesso rapporto tra attività medico-sanitaria e privacy, cercando di delineare con chiarezza e semplicità quali sono i limiti dell’una e dell’altra.
Come noto, la disciplina attuale del nostro sistema sanitario, in combinato disposto con il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), permette la consultazione del referto medico attraverso modalità digitali quali l’accesso al proprio FSE (fascicolo sanitario elettronico), la ricezione di una e-mail, l’accesso a un portale web o tramite supporto elettronico.
Il Garante ha specificato in maniera stringente le modalità tecniche con le quali gestire questo tipo di trattamenti, evidentemente riguardanti dei dati rientranti nel novero dell’art. 9 del Reg. UE sopra menzionato.
Giova ricordare che tale articolo vieta, pur con necessarie eccezioni, il trattamento dei dati cosiddetti particolari, tra i quali rientrano: dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Tutti elementi che possono potenzialmente essere raccolti e utilizzati, direttamente o indirettamente, attraverso le attività cliniche e sanitarie.
In virtù della delicatezza necessaria per trattare questi dati, pur in presenza della corretta base giuridica, il Garante specifica che il referto digitale deve essere protetto con specifiche misure tecniche, quali il protocollo https per i siti web, sistemi di strong authentication e stringenti limiti di conservazione temporale del dato.
Refertazione di dati sanitari: il quadro normativo
A oggi, con un semplice consenso, il paziente può far confluire i suoi dati clinici (anche se provenienti da strutture sanitarie diverse da quella di riferimento) all’interno del FSE, con grande facilità di consultazione e di aggregazione dei dati.
Alla normativa spiccatamente privacy si aggiunge, però, un ulteriore livello legislativo, dato dalla legge numero 135 del 1990. Si tratta di un testo di legge – è lapalissiano – precedente alla normativa europea sulla riservatezza delle persone fisiche nonché precedente allo stesso Codice italiano delle Privacy, il quale pone come ratio quella della prevenzione e del contrasto alla diffusione del virus HIV.
La norma contiene tutta una serie di accorgimenti e di misure tese al raggiungimento di vari obiettivi, quali l’informazione adeguata al cittadino e al paziente, l’opera di prevenzione e cura degli infetti, il monitoraggio (in virtù della particolare gravità della malattia e della sua problematica trasmissibilità) dei casi ed anche la tutela della riservatezza e della dignità dei soggetti colpiti da infezione HIV.
Nonostante l’ormai risalenza della legge qui esaminata, va riconosciuto alla stessa una particolare (e attualissima) attenzione alla tutela della riservatezza dei pazienti e delle persone fisiche interessate da una patologia contraddistinta non solo da una sintomatologia spesso grave e debilitante, ma anche da una forte componente di stigma sociale in riferimento alla sua eziologia.
In tal senso, la legge 135/1990 stabilisce, al di fuori del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, che i dati e la rilevazione statistica della infezione da HIV debba essere comunque effettuata con modalità che non consentano l’identificazione della persona.
Ancora, il testo normativo, all’articolo 5 comma 3, ricorda che “nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse.
Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell’ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate”.
Risulta evidente, per quanto fin qui analizzato, che il testo di legge (ad oggi ancora pienamente in vigore), si pone come obiettivo largo quello di promuovere la cosiddetta “lotta al HIV”, segnando al tempo stesso alcuni limiti per quel che concerne i diritti delle persone interessate, con particolare riguardo ai pazienti, alle persone infette o ai soggetti in fase di monitoraggio.
Una questione di tutela del paziente
Continuando nell’analisi del testo normativo, al comma 4 del sopra menzionato articolo 5 il legislatore impone che “La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti”.
Ed è proprio sulla base di questo comma che le strutture sanitarie italiane bloccano il flusso di dati all’interno del fascicolo sanitario elettronico, pur in presenza del consenso dell’interessato e pur in presenza di una struttura normativa generale (quella della privacy) più che rodata.
Il “blocco” nasce dal fatto che l’articolo di legge, alla luce anche della conferma interpretativa data dal Garante, impone alla struttura sanitaria di comunicare in maniera certa il risultato del referto riguardante le infezioni da HIV, attraverso la sola intermediazione di medico e paziente.
L’obiettivo di questo ulteriore filtro informativo è da riscontrare nella necessità di tutelare adeguatamente il paziente, nonché di permettere al sanitario di offrire tempestivamente ed in maniera trasparente l’assistenza medica e psicologica ritenuta fondamentale per quanto concerne le patologie collegate al virus in parola.
Solo successivamente a questa prima ed obbligatoria forma di comunicazione si potrà far confluire, sempre tramite consenso espresso, il referto medico all’interno del FSE.
Conclusioni
Giova in ultima battuta, per estrema chiarezza, delineare i punti e le modalità di consultazione dei trattamenti di dati sanitari inerenti alle infezioni da HIV.
Il primo punto, già ampiamente affrontato, è quello della refertazione digitale: quest’ultima si rivela impossibile se prima non esperita direttamente attraverso comunicazione medico-paziente. In seconda fase, con il consenso dell’interessato, anche il referto riguardante questa specifica patologia potrà essere inserito nel fascicolo sanitario elettronico.
Il secondo punto è quello della comunicabilità a terzi del risultato del referto. Alla luce del sopra citato articolo 5 della legge 135/1990 il medico non potrà mai comunicare a terzi il risultato del referto, se non con il consenso espresso dell’interessato. Sarà però cura del medico ricordare allo stesso che, in caso di positività all’HIV, la normativa penale impone una serie di responsabilità.
Il terzo e ultimo punto scaturisce da quanto stabilito dal Garante italiano nel 2018 all’interno della Relazione Annuale, di cui riportiamo lo stralcio essenziale: “sotto il profilo penale, possono essere tenute parimenti in considerazione le riflessioni in ambito giuridico e scientifico circa i presupposti per l’eventuale applicazione dell’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) o della “giusta causa” – richiamata anche dalle norme di deontologia medica – che legittimerebbe la rivelazione di informazioni eventualmente coperte da segreto professionale (art. 622 c.p., nonché codice di deontologia medica 2014, artt. 10, 12 e 34) nel caso in cui la sieropositività sia resa nota dal medico senza il consenso dell’interessato a un suo familiare, allorché vi sia l’urgenza di salvaguardare l’integrità psico-fisica del familiare medesimo, laddove sia in grave (e altrimenti non evitabile) pericolo la salute o la vita di questi”.