STRATEGIA DIGITALE EUROPEA

Data act: c’è l’accordo tra Parlamento e Consiglio UE, ma non mancano le voci critiche

Parlamento e Consiglio Europeo hanno trovato l’accordo sul Data Act e su alcuni punti determinanti per l’accesso e l’utilizzo equo dei dati. L’approvazione definitiva, dunque, appare ora sempre più vicina anche se la Computer & Communications Industry Association (CCIA) ha mosso alcune critiche. Facciamo il punto

Pubblicato il 28 Giu 2023

Marina Rita Carbone

Consulente privacy

Data Act accordo Parlamento Consiglio UE

Il Consiglio dell’UE ha annunciato di aver raggiunto, unitamente al Parlamento europeo, un accordo su alcuni punti determinanti del Data Act, la cui approvazione definitiva appare sempre più vicina.

La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento Europeo, in particolare, hanno annunciato di aver raggiunto “un accordo provvisorio su un nuovo regolamento recante norme armonizzate in materia di accesso ed utilizzo equo dei dati”.

L’accordo raggiunto, afferma Erik Slottner, ministro svedese per la pubblica amministrazione, “accelererà la trasformazione digitale della nostra Unione. Una volta entrata in vigore, la legge sui dati sbloccherà il potenziale economico e sociale dei dati e delle tecnologie e contribuirà a un mercato interno dei dati. Rafforzerà il mercato unico, consentendo ai dati di circolare liberamente all’interno dell’UE e tra i settori a vantaggio dei nostri cittadini e delle nostre imprese”.

L’accordo attualmente raggiunto è da accogliersi positivamente alla luce delle difficoltà riscontrate dalla presidenza ceca nel corso del proprio mandato per “mediare una posizione comune”.

Dopo il Data Governance Act, si legge nel comunicato, “il regolamento sulla legge sui dati è la seconda principale iniziativa legislativa derivante dalla strategia europea della Commissione per i dati del febbraio 2020, che mira a rendere l’UE un leader nella nostra società basata sui dati”.

Mentre la legge sulla governance dei dati, infatti, “crea i processi e le strutture per facilitare la condivisione dei dati da parte di aziende, individui e settore pubblico”, il Data Act “chiarisce chi può creare valore dai dati e a quali condizioni. Si tratta di un principio digitale fondamentale che contribuirà a creare un’economia solida ed equa basata sui dati e guiderà la trasformazione digitale dell’UE entro il 2030. Porterà a servizi nuovi e innovativi e prezzi più competitivi per i servizi post-vendita e le riparazioni di oggetti connessi (“Internet of Things” / IoT)”.

Data Governance Act, via libera dal Consiglio UE alla nuova legge sul riutilizzo dei dati

Gli obiettivi del Data Act

Come anticipato in premessa, il Data Act si pone l’obiettivo di stabilire una serie di regole comuni che disciplinino la condivisione dei dati, sia personali che industriali/commerciali, e il loro riutilizzo in determinati settori.

Più nel dettaglio, il regolamento mira a:

  1. garantire l’equità nell’allocazione del valore dei dati tra gli attori dell’ambiente digitale;
  2. stimolare un mercato dei dati competitivo;
  3. aprire opportunità per l’innovazione basata sui dati;
  4. rendere i dati più accessibili a tutti.

Nella sua nuova formulazione, ancora da approvare, mira inoltre ad agevolare il cambio di fornitore di servizi di trattamento dei dati, istituisce salvaguardie contro il trasferimento illecito di dati da parte dei fornitori di servizi di cloud computing e prevede lo sviluppo di norme di interoperabilità per il riutilizzo dei dati tra diversi settori.

Come dichiarato nel comunicato, grazie a dette previsioni “la legge sui dati darà sia agli individui che alle aziende un maggiore controllo sui propri dati attraverso un diritto di portabilità rafforzato, copiando o trasferendo facilmente i dati da diversi servizi, in cui i dati vengono generati attraverso oggetti intelligenti, macchine e dispositivi. La nuova legislazione darà potere ai consumatori e alle aziende dando loro voce in capitolo su cosa si può fare con i dati generati dai loro prodotti connessi”.

In tal modo potranno essere contrastati più agevolmente fenomeni di abuso dei dati, in un mercato nel quale detti medesimi dati assumono sempre più valore.

I destinatari del regolamento sono individuati fra:

  1. i fabbricanti di prodotti e i fornitori di servizi connessi immessi nel mercato interno dell’UE, nonché gli utenti di tali prodotti o servizi;
  2. i titolari dei dati (c.d. data holders), che mettono gli stessi a disposizione dei c.d. data recipients nell’UE;
  3. i c.d. data recipients siti nell’UE a cui i dati sono resi disponibili;
  4. gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell’UE che chiedono ai titolari di rendere disponibili i dati in caso di eccezionale necessità;
  5. i fornitori di servizi di elaborazione dati (ad es. cloud) che li offrono a clienti nell’UE.

Data Act: punti essenziali dell’accordo

Secondo quanto riportato nel comunicato, nell’attesa di poter prendere visione di quella che sarà l’emendata proposta di regolamento, i punti principali dell’accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento sono essenzialmente 6.

In primo luogo, l’accordo politico raggiunto chiarisce quale sia il campo di applicazione del regolamento, che si pone l’obiettivo di consentire a tutti gli utenti di dispositivi interconnessi (siano essi destinati ad un utilizzo privato che industriale, come ad esempio gli elettrodomestici intelligenti o i macchinari industriali connessi alla rete che sono stati oggetto anche delle agevolazioni di Industria 4.0) di accedere ai dati che vengono generati dai dispositivi nel corso del loro utilizzo, “spesso raccolti esclusivamente da produttori e fornitori di servizi”. Tale previsione normativa consentirà anche agli utenti di avere un maggiore controllo sui propri dati, avendo piena comprensione delle informazioni condivise con produttori e fornitori.

Anche con riferimento ai dati generati dai dispositivi dell’internet of things (IoT), l’attenzione, nell’accordo, si è spostata dal prodotto stesso alle funzionalità dei dati che vengono raccolti dai prodotti connessi alla rete.

I clienti dei servizi cloud potranno, grazie al nuovo assetto di norme contenuto nel Data Act, per come sin qui emendato, passare efficacemente da un fornitore di servizi di trattamento dati all’altro e mettere in atto “ulteriori garanzie contro i trasferimenti illeciti di dati”.

Il testo dell’accordo, come riportato nel comunicato, contiene anche una serie di misure inerenti alla condivisione dei dati, alle ipotesi di risarcimento nei confronti degli interessati ed agli strumenti di risoluzione delle controversie. In particolare, “contiene misure volte a prevenire l’abuso degli squilibri contrattuali nei contratti di condivisione dei dati a causa di clausole contrattuali abusive imposte da una parte con una posizione contrattuale significativamente più forte”.

Non solo: il testo rende anche una serie di ulteriori orientamenti in merito a quello che potrebbe essere il ragionevole compenso da corrispondere alle imprese per la messa a disposizione, nei confronti dell’utente, dei dati.

Il testo dell’accordo non si limita ad approfondire la tutela dei dati personali, ma si preoccupa anche di garantire che vi sia un livello adeguato di protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale, introducendo garanzie pertinenti contro possibili comportamenti abusivi attuati dai titolari dei dati.

Sono introdotti poi, per gli Enti pubblici, la Commissione, la Banca Centrale Europea e gli organismi dell’Unione Europea, dei meccanismi che consentono a detti enti di accedere e utilizzare, in specifiche circostanze, ai dati detenuti dal settore privato, purché si tratti di circostanze eccezionali, in particolare in caso di emergenza pubblica, come inondazioni e incendi, o per svolgere un compito di interesse pubblico.

Dette misure sono funzionali ad accelerare ed agevolare l’intervento delle autorità pubbliche dinanzi al verificarsi di circostanze di natura straordinaria, che interessano l’intera Comunità e consentono di offrire maggior tutela ai cittadini coinvolti nei descritti eventi straordinari.

Da ultimo, il nuovo testo, per come emendato dall’accordo e secondo quanto riportato nel citato comunicato, chiarisce in modo più approfondito l’interazione tra la legge sui dati e la legislazione orizzontale e settoriale esistente, come la legge sulla governance dei dati (Data Governance Act) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Le critiche mosse al testo dell’accordo

A seguito dell’annuncio del nuovo accordo raggiunto, non sono mancate le critiche al Data Act ed al suo contenuto. In particolare, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) ha affermato, con comunicato del 28.06.2023, che l’accordo politico raggiunto dai negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, seppur attuato nelle migliori delle intenzioni, “rischia di ostacolare l’innovazione basata sui dati”.

Sebbene l’obiettivo generale perseguito dal Data act sia quello “di consentire sia ai consumatori che alle aziende di spostare determinati set di dati senza soluzione di continuità da qualsiasi dispositivo connesso, comprese le app e il software utilizzati su tali dispositivi, a qualsiasi servizio di terze parti che desiderano”, allo stato attuale, secondo le ricostruzioni svolte dalla CCIA, limiterebbe la scelta dei consumatori.

Ciò in quanto l’accordo, per come strutturato, vieta agli utenti “di trasferire dati a dispositivi o servizi connessi di propria scelta, se questi sono gestiti da società designate “gatekeeper” ai sensi del Digital Markets Act (DMA), come le aziende tecnologiche popolari”.

Ciò comporterebbe “che qualsiasi azienda che riceve una richiesta di portabilità dei dati non sarebbe più in grado di rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) se deve rifiutare tale richiesta sulla base del fatto che la legge sui dati non consente il trasferimento dei dati a servizi gestiti da un cosiddetto gatekeeper. Allo stesso modo, una società gatekeeper potrebbe non essere in grado di rispettare il proprio obbligo di garantire il diritto di portabilità dei dati degli utenti ai sensi del DMA”.

L’accordo mancherebbe anche di garanzie che impediscano ai concorrenti di sfruttare i dati raccolti da altri produttori di dispositivi e fornitori di servizi per attuare tattiche di concorrenza sleale. Mentre, infatti, “le imprese possono rifiutarsi di rivelare i loro segreti commerciali in casi limitati, le nuove norme non riescono a proteggere i segreti commerciali quando i rifiuti di accesso sono contestati. Questo, a sua volta, incentiverà le aziende a raccogliere meno dati e frenare le richieste di condivisione dei dati che potrebbero essere potenzialmente abusive”.

Da ultimo, le restrizioni imposte sui flussi di dati e sui servizi cloud rischiano di rendere nulle le decisioni di adeguatezza e gli altri meccanismi previsti dal GDPR per attuare trasferimenti di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ponendo “le basi per la progettazione e l’implementazione di requisiti di esclusione del mercato contro i fornitori di servizi cloud dell’UE e internazionali soggetti a leggi straniere”.

Le prossime tappe

Il Consiglio UE ha annunciato, nel medesimo comunicato, che l’accordo provvisorio attualmente raggiunto dovrà ora essere approvato in via definitiva dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta ottenuta l’approvazione, sarà dunque adottato da entrambe le istituzioni a seguito di una revisione giuridico-linguistica.

La prossima presidenza spagnola del Consiglio sottoporrà, inoltre, il testo all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri (Coreper).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati