L’intelligenza artificiale è ormai presidiata da regole chiare: il primo agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689, conosciuto meglio come “AI ACT”.
Il regolamento diventerà applicabile decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore, ossia il 2 agosto 2026, salvo alcune eccezioni quali: 6 mesi (es. obbligo di alfabetizzazione); 12 mesi (es. per modelli di IA per finalità generali); 36 mesi (sistemi ad alto rischio di cui all’allegato I).
Le istituzioni, dopo molti anni, sono riuscite a fornire delle regole che possano sopravvivere ai continui progressi tecnologici per creare maggiore fiducia tra i cittadini, tutelare diritti e libertà fondamentali ponendo l’uomo al centro.
La normativa europea ha evidenziato che l’AI deve fungere da strumento di supporto all’uomo per migliorare il benessere degli esseri umani. Nel frattempo, gli altri stati non europei non sono rimasti indifferenti; si pensi all’executive order in USA, che ha assunto più un approccio business centrico, a differenza dell’europeo AI Act che pone l’essere umano e i diritti individuali quale focus principale del corpus normativo.
Quello di cui, però, si parla da diversi giorni è la sottoscrizione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa (CETS 225) a cui hanno preso parte altri Stati europei, nonché Santa Sede, Usa, Canada, Messico, Giappone, Israele, Australia, Argentina, Perù, Uruguay e Costa Rica. Sono, inoltre, stati accolti i contributi di 68 organizzazioni internazionali, tra imprese, università e rappresentanti della società civile.
Indice degli argomenti
Cosa significa la firma della convenzione quadro sull’AI
La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’intelligenza artificiale e pienamente compatibile con il diritto dell’Unione e con la legge dell’UE sull’IA che rappresenta il primo regolamento completo sull’intelligenza artificiale a livello mondiale.
La convenzione ha lo scopo di scandire le regole globali dell’AI oltre alla limitazione geografica degli Stati aderenti. La firma da parte degli Stati rappresenta la volontà e l’impegno a prendere parte alla Convenzione.
La Convenzione elenca anche l’approccio da seguire ossia, i principi generali comuni in materia di sistemi di intelligenza artificiale devono essere attuati in modo adeguato all’ordinamento giuridico interno di ogni aderente e agli altri obblighi previsti dalla Convenzione.
Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, dopo aver consultato le Parti aderenti alla Convenzione e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa che non abbia partecipato all’elaborazione della Convenzione ad aderire alla stessa con una decisione presa alla maggioranza nelle modalità previste dall’art. 31 della Convezione e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
Convenzione quadro sull’AI: gli impatti
La convezione nasce, come indicato anche nel preambolo, per far fronte alle preoccupazioni in merito alla possibilità che l’intelligenza artificiale possa minare la dignità umana e l’autonomia individuale, i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nonché la preoccupazione verso i rischi discriminatori e del possibile uso improprio dei sistemi anche per scopi repressivi in violazione del diritto internazionale dei diritti umani, anche attraverso pratiche di sorveglianza e censura arbitrarie o illegali che ledono la privacy e l’autonomia individuale.
La Convenzione si applicherà a tutti i sistemi di AI, nel corso dell’intero ciclo di vita, in grado di interagire con le persone e propone un approccio differenziato in base al rischio.
I principi e gli obblighi si rivolgono ai soggetti pubblici e privati e, per questi ultimi, vi è la possibilità di applicare direttamente gli obblighi sanciti dalla Convenzione o di attuare misure alternative e adeguate.
La Convenzione, coerentemente con la legge europea sull’AI, prevede, ad esempio:
- una visione antropocentrica, una coerenza con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;
- un approccio risk based;
- piena aderenza ai principi fondamenti quali, trasparenza, solidità, sicurezza, governance e protezione dei dati; meccanismi di sorveglianza per la supervisione delle attività di IA;
- sostegno all’innovazione sicura attraverso gli spazi di sperimentazione normativa.
La Convenzione prevede che nel caso in cui il sistema di intelligenza artificiale presenti un impatto significativo sui diritti, la parte aderente dovrà mettere a disposizione delle persone interessate delle garanzie procedurali e salvaguardare i diritti in conformità al diritto internazionale e nazionale.
Molto importante è anche il richiamo, all’interno della Convenzione, alla protezione dei dati personali: si richiede che le attività, nell’ambito del ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, garantiscano l’esercizio dei diritti e la protezione dei dati personali nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali nonché l’adozione di misure di garanzie e salvaguardie efficaci per gli interessati.
Conclusioni
L’UE ha espresso la sua volontà a diventare parte della convenzione. Si attende adesso che la Commissione europea prepari una proposta di decisione del Consiglio per definire la Convenzione che dovrà essere approvata anche dal Parlamento europeo.
L’Europa sembra sia a pieno titolo al centro di una visione regolamentare molto ampia e soprattutto destinata ad assumere il ruolo di indirizzo a livello globale.
La convenzione rappresenterà quindi un ulteriore passo volto a garantire il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto senza frenare l’innovazione tecnologica.