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Veterinaria e mondo animale, tra privacy e riservatezza: adempimenti e regole operative



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Il GDPR e il Codice Privacy, trattando di dati personali, non si applicano agli animali. Nella pratica, però, considerando le molteplici relazioni tra mondo animale e persone, emerge una “dimensione” privacy che interessa l’intesso ambito veterinario. Ecco in che modo e gli adempimenti a cui è necessario ottemperare

Pubblicato il 30 ott 2024

Marta Mancino

Medicina Veterinaria presso l’Università di Teramo

Pasquale Mancino

Internal auditor e Revisore di Organizzazione sindacale



Veterinaria e privacy

Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e il D.lgs. 196/2003 (Codice privacy) non si applicano anche agli animali: termine che, infatti, non compare in tali testi. Tuttavia, una dimensione privacy emerge nella pratica quando si considerino le molteplici relazioni fra mondo animale e persone.

Ciò in quanto tali relazioni (siano essi di affezione o per attività economiche, di studio o cura o preservazione di ambiente, biodiversità ed ecosistemi) implicano la gestione di dati personali. Ed è opportuno evidenziare che il GDPR definisce con dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)” (art. 4).

In questa sede si propone:

  1. un primo avvicinamento alla tematica, in particolare con riguardo al contesto della professione veterinaria;
  2. si prospetta una dimensione di riservatezza (prossima a una quasi-privacy) per gli animali.

La veterinaria e la gestione degli animali

L’ambito veterinario è estremamente vasto e comprende attività legate alla cura e alla gestione di animali domestici, da allevamento, da competizione sportiva, impiegati in contesti professionali o commerciali, o allo stato brado e nelle riserve naturali.

In questo contesto, diversi attori sono coinvolti nella gestione degli animali e, di conseguenza, dei dati personali legati alle persone che vi interagiscono. Tra questi soggetti figurano:

  1. persone fisiche: veterinari pubblici e privati, docenti universitari, addetti alla tutela e al benessere degli animali, proprietari, allevatori e commercianti;
  2. organizzazioni pubbliche: Facoltà di Medicina Veterinaria, ospedali veterinari universitari, reparti veterinari delle ASL.Facoltà di Medicina veterinaria e connessi ospedali universitari veterinari; reparti di veterinaria delle ASL;
  3. altre organizzazioni pubbliche e private: Enti che si occupano di cura e difesa degli animali, aziende di ricerca, e organizzazioni quali zoo, circhi e altre realtà similari entità che si occupano della cura e difesa degli animali, società di ricerca, organismi quali zoo e circhi.

Questi soggetti non solo gestiscono gli animali, ma sono spesso responsabili anche della gestione di dati personali relativi ai proprietari, agli addetti alla cura e alle persone coinvolte in vario modo con gli animali.

Questi dati personali, raccolti e trattati durante l’esercizio delle attività veterinarie, possono assumere un rilievo centrale in relazione al rispetto delle normative privacy.

Principali trattamenti di dati personali relativi agli animali

I dati afferenti alla interazione con gli animali e, in particolare, per quanto qui si approfondisce, i trattamenti veterinari comprendono informazioni personali sulle persone che a diverso titolo interagiscono con gli animali.

Di seguito, sono riportati alcuni esempi di dati personali che possono essere trattati in questo contesto:

  1. Dati identificativi delle persone coinvolte: nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto, dati bancari (come l’IBAN per il pagamento delle prestazioni).
  2. Dati sensibili: particolarmente rilevanti nel caso di animali d’assistenza, dove la specialità dell’animale può rivelare informazioni sensibili sullo stato di salute del proprietario o della persona assistita.
  3. Dati finanziari: informazioni relative al pagamento dei servizi veterinari, che possono riflettere indirettamente la condizione economica del proprietario dell’animale.
  4. Dati identificativi e di geolocalizzazione: la presenza di microchip (previsto per alcuni animali di affezione , che non traccia i movimenti ma identifica l’animale e il suo proprietario in un apposito registro) o sistemi GPS sugli animali, che permette la tracciabilità dei loro spostamenti, hanno implicazioni privacy (dati di proprietà e, in via mediata, dati di movimento delle persone supponendo che siano in prossimità degli animali con GPS: da qui l’esigenza di idonee misure di sicurezza per l’accesso alle relative applicazioni).

Processi e adempimenti privacy nelle realtà veterinarie

I processi di gestione della privacy variano a seconda del contesto. Ecco i principali ambiti di gestione, per tutti i quali vanno applicate le disposizioni afferenti alla privacy:

  1. Facoltà di Medicina Veterinaria: dati relativi a personale, studenti e proprietari degli animali trattati nelle cliniche universitarie.
  2. Ospedali universitari veterinari: gestione dei dati relativi ai pazienti animali e ai loro proprietari, con attenzione ai dati sensibili.
  3. Cliniche veterinarie private: raccolta di dati personali dei proprietari degli animali e gestione della privacy anche per finalità di ricerca e di marketing.
  4. Veterinari delle ASL: gestione della sanità pubblica e degli animali in contesti istituzionali, con responsabilità legate al controllo delle malattie infettive e, in relazione a ciò, i dati delle persone coinvolte.
  5. Veterinari liberi professionisti: gestione della salute degli animali in contesti privati e, in relazione a ciò, i dati delle persone coinvolte.
  6. Farmacie e società del settore farmaceutico e di prodotti per gli animali: raccolta di dati personali dei proprietari degli animali e gestione della privacy anche per finalità di ricerca e di marketing.

Ogni realtà sopra citata deve adottare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con il GDPR e altre normative rilevanti.

Importante sarà definire i trattamenti di dati personali che, per i liberi porofessionisti e le entità minori (fino a 249 addetti), non necessariamente dovranno dar luogo a un registro dei trattamenti (art. 30 del GDPR). Fra gli adempimenti da osservare, quello del consenso al trattamento dei dati personali delle persone che conducono gli animali a visita; tale consenso è diverso e ulteriore rispetto al consenso informato che deve essere raccolto per le cure medico-veterinarie da rendere (e che potrà essere: implicito quando la volontà del cliente è chiara dalla sua richiesta e volontà come per la mera visita; esplicito riguarderà la proposizione di un percorso diagnostico terapeutico per la consapevolezza di quanto ciò comporta per l’animale).

Per le entità del settore privato, inoltre, non ricorre in via generale l’esigenza di nominare un Responsabile della protezione dei dati (art. 37 GDPR) salvo che per l’attività in concreto svolta non rilevi in particolare il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali (sul punto cfr. le faq sul RPD in ambito privato del Garante privacy).

Sanzioni privacy riguardanti l’ecosistema veterinario

A fronte di un contesto molto ampio e articolato che riguarda l’interazione fra persone e animali, non sono previste sanzioni privacy che interessino il trattamento (illecito) dei soli dati degli animali ove questi si riverberino sulle persone. esistono diverse circostanze che potrebbero portare a sanzioni per violazioni della privacy legate ai dati personali delle persone coinvolte:

  1. violazioni di sicurezza: esposizione di dati personali delle persone proprietarie o di riferimento per gli animali dovuta a vulnerabilità nei sistemi informatici;
  2. mancanza di consenso esplicito: invio di comunicazioni commerciali afferenti a prodotti per animali senza autorizzazione;
  3. divulgazione illecita:comunicazione o comunque messa in libera disponibilità di dati personali dei soggetti coinvolti.

Un caso esemplificativo in Italia – al momento l’unico, per quanto ricostruibile, in Italia – afferente al contesto in esame, è il Provv. 102/2024 del Garante privacy che, si sottolinea, non è però incentrato anche su dati degli animali quanto sulla illecita divulgazione di dati personali da parte di Ordine Medico Veterinario provinciale nonché aspetti afferenti alla nomina del relativo Responsabile per la protezione dei dati.

È auspicabile che ciò rifletta una robusta attenzione alla materia da parte di tutti i soggetti interessati. Questo episodio comunque sottolinea la necessità di un’attenzione costante alla gestione della privacy da parte di tutti i professionisti del settore.

Nuove tecnologie nella gestione (dei dati) degli animali

Anche il settore veterinario, come quello della salute umana, è destinato a evolversi rapidamente grazie all’adozione di nuove tecnologie. Tuttavia, l’introduzione di dispositivi avanzati, come microchip, collari intelligenti e sensori biometrici, pone sfide significative per la gestione della privacy.

Questi strumenti migliorano la cura degli animali, ma allo stesso tempo consentono la raccolta di una grande quantità di dati sugli animali e – indirettamente – sui loro proprietari.

Alcuni esempi aiutano a focalizzare la questione:

  1. Trattamento dei dati biometrici: proprio come i dati biometrici degli esseri umani sono protetti dal GDPR, analoga esigenza si propone per l’uso dei dati biometrici degli animali. Sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la posizione o altri parametri vitali degli animali potrebbero diventare soggetti a regole specifiche, per garantire che questi dati siano trattati con adeguata sicurezza e rispetto anche con riguardo ai loro proprietari.
  2. Uso di intelligenza artificiale (AI): l’AI comporta una rivoluzione dei processi (anche) per il settore veterinario, ad esempio con strumenti predittivi per monitorare la salute degli animali. Tuttavia, l’uso di algoritmi per analizzare e predire malattie o comportamenti potrebbe richiedere ulteriori tutele etiche e giuridiche. Sarebbe necessario stabilire normative chiare su come questi dati vengono trattati e su chi ne è il proprietario e, ai sensi delle disposizioni in tema di privacy, approfondire gli impatti sulle persone che con tali animali intrattengono relazioni;
  3. Blockchain per la tracciabilità degli animali: le tecnologie basate su blockchain, già utilizzate nel settore alimentare per la tracciabilità degli animali da allevamento, potrebbero trovare applicazione nella gestione dei dati relativi alla salute degli animali domestici. Questi sistemi permetterebbero una registrazione immutabile della storia sanitaria di un animale, inclusi trattamenti e movimenti (che interessano anche chi li gestisce, in quanto a loro riportabili). Sarà quindi importante definire chi può accedere a tali dati e come garantirne la sicurezza.
  4. Regolamentazione della condivisione dei dati tra operatori: con il crescente utilizzo di tecnologie digitali per monitorare la salute degli animali, le cliniche veterinarie e i fornitori di servizi tecnologici potrebbero essere tenuti a rispettare regole precise per la condivisione dei dati. Un quadro normativo potrebbe includere obblighi di trasparenza su come e dove vengono conservati i dati sugli animali (obblighi già da osservare per le persone cui vanno riferiti gli animali).

Tutela della riservatezza come “quasi-privacy per gli animali

Una delle principali questioni giuridiche afferenti agli animali riguarda le protezioni previste dalle norme, anche soft, dall’ordinamento giuridico, fermo restando che non siamo lontani da una personalità giuridica in senso proprio.

È una questione molto articolata circa la quale si rammentano alcuni dei principali atti:

  1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale (UDAR), proclamata il 15 Ottobre 1978 presso (e non del) l’UNESCO, da parte di alcune ONG.
  2. Convenzione del Consiglio d’Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia ratificata in Italia con la legge 201/2010.
  3. Legge 189/2004 inerente al “divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che ha modificato il codice penale (; questa legge implica un cambio di paradigma, poiché riconosce agli animali una protezione diretta da parte del diritto penale, rendendo perseguibili le fattispecie di: maltrattamento e uccisione per crudeltà o senza necessità di animali, l’abbandono di animali domestici o già tenuti in cattività, il combattimento fra animali o gli spettacoli che possano comportare sevizie o strazio per gli stessi.
  4. Art. 13 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (TFUE ) secondo cui nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione si deve tener “conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
  5. Il nuovo (2022) art. 9 della Costituzione che prevede la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e prevede che la legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
  6. Le due dichiarazioni della comunità scientifica di Cambridge (2012) e di New York (2024) sulla coscienza degli animali, secondo cui i vertebrati ma anche altre specie presentano una coscienza analoga a quella umana e invitando quindi a un comportamento più etico verso gli stessi.

Circa l’azione dell’UE rilevante è quanto il Parlamento europeo propone sul proprio sito web con riguardo al benessere animale; fra l’altro riepiloga le cinque libertà che derivano dalle norme UE sul benessere degli animali:

  1. libertà dalla fame e dalla sete;
  2. libertà dai disagi ambientali;
  3. libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie;
  4. libertà di manifestare comportamenti caratteristici della specie;
  5. libertà dalla paura e dallo stress.

Ciò considerato, resta comunque il fatto che gli animali, ancorché esseri senzienti, non hanno personalità giuridica, per quanto minimale, rispetto alle persone e pertanto non è configurabile un diritto alla privacy in senso proprio.

Ma la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi può condurre a riflessioni sul rispetto della riservatezza degli animali, siano essi a contatto con gli umani, atteso che va preservata la loro natura di esseri viventi e non di oggetti e quindi occorre tutelarne il benessere e tutelarli da situazioni di stress, siano essi selvaggi, atteso che comunque l’interazione con gli umani può comportare impatti sui loro comportamenti e, in definitiva, sugli ecosistemi più “incontaminati” così come sarebbero in assenza di variabili esterne.

È un po’ come la questione delle tribù mai contattate o cd. incontattate (ma che possono anche avere avuto contatti con la “civiltà”) che da una interazione con le popolazioni evolute rischierebbero la sopravvivenza non avendo sviluppato sistemi immunitari verso malattie come il morbillo e la varicella ma anche la contaminazione della propria realtà antropologica.

Ma siamo nella sfera del diritto alla riservatezza e non, come è evidente, della privacy.

L’idea che gli animali possano godere di una certa tutela della riservatezza (aspetto questo, è bene ricordare, alla base della posizione, a cui viene ascritta la nascita della moderna privacy, propugnata nel 1890 come “the right to be let alone” da parte di due giuristi statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren, in ”The right of privacy” ) emerge dalla crescente considerazione per il loro benessere e dalla consapevolezza che alcune informazioni relative alle loro condizioni di salute o al loro stato fisico possano avere implicazioni per la loro dignità o, più in generale, per il loro trattamento nella società.

È comunque un dibattito aperto, che necessita di un approccio scientifico, da coniugare con quello filosofico, con risultanze che possono anche essere controintuitive, come ad esempio emerge da uno studio (2022) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise secondo il quale i cavalli allo stato brado hanno livelli di benessere inferiore rispetto a quelli che vivono in scuderia ed impegnati in attività di lavoro.

Con riguardo alla riservatezza, va sottolineato che il veterinario, oltre a dover osservare le previsioni privacy per i dati personali che si troverà a raccogliere nella sua attività, dovrà più in generale rispettare l’art. 13 del Codice deontologico della professione, che prevede il segreto “sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione, fatti salvi i casi previsti per legge” superabile solo laddove le circostanze configurino un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali.

Posto che il veterinario è coinvolto più sui lati della prevenzione e della patologia da malattie che possono colpire gli animali, con riguardo alla tutela dei diritti degli animali potrebbe essere considerata la previsione, da impiantare a livello UE ma anche nazionale, di una figura quale quella di un Garante ad hoc.

In Italia, l’ipotesi di un Garante nazionale – come prevista da un progetto di legge del 2013 – non ha ancora avuto esito. Un tale ruolo è stato comunque previsto (ma in alcuni casi ancora da nominare) da diverse realtà territoriali e a diversi livelli – con il rischio di sovrapposizione di competenze –, ad es. dalle Regioni Abruzzo e Piemonte e dal Comune di Como; lo scopo, a grandi linee, è di promuovere, garantire e vigilare sull’attuazione dei diritti degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria. In tali diritti può ben rientrare anche quello alla riservatezza.

Tale Garante, che pure come il veterinario potrà trovarsi a gestire diversificati dati personali, dovrà anch’egli porre attenzione alla definizione dei profili privacy (dai trattamenti alla informativa, dalla definizione del ruolo privacy alle modalità di raccordo con il RPD) circa i dati personali trattati, di cui la titolarità in via generale andrebbe riferita all’ente territoriale per cui opera.

Considerazioni finali

Tutto ciò conduce a una duplice conclusione.

Dal punto di vista degli animali: i) se non si potesse parlare di un autonomo diritto alla privacy lo si potrebbe prospettare in termini di un diritto alla riservatezza, ii) la privacy emerge però nelle loro molteplici relazioni con gli umani, come si è cercato di evidenziare.

Dal punto di vista delle persone: occorre maturare la consapevolezza che l’interazione con gli animali può comportare il trattamento di dati personali che vanno trattati nel rispetto del quadro normativo vigente. E, in questo ambito i veterinari (e, con il diffondersi della sua previsione, i Garanti per i diritti degli animali) sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale.

Le opinioni espresse dagli autori sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono ad alcun titolo le organizzazioni presso cui operano.

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