l’analisi

Corte UE sul caso Serpico: bilanciare diritto alla riservatezza e obblighi statali di tutela



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La Corte UE dei diritti dell’uomo sulla protezione dei dati personali fa il punto dopo il caso dell’accesso abusivo al sistema informatico fiscale italiano, noto come “Serpico”, che ha innescato l’iter giudiziario che ha coinvolto autorità nazionali e istituzioni UE. Ecco cosa emerge dalla pronuncia sull’illecito italiano, a partire dal ruolo centrale del Garante Privacy

Pubblicato il 8 gen 2025

Francesca Niola

Ph.D Researcher, Sapienza Università di Roma – Fellow ISLC, Università di Milano



Corte Europea: caso Serpico, serve bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed obblighi statali di tutela

La recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu o Corte Edu) sulla protezione dei dati personali introduce una riflessione fondamentale sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza e obblighi statali di tutela.

L’accesso abusivo al sistema informatico fiscale italiano, noto come “Serpico“, da parte di un pubblico ufficiale, ha innescato un complesso iter giudiziario che ha coinvolto tanto le autorità nazionali quanto le istituzioni europee.

La vicenda sottolinea un tema cruciale: quando uno Stato membro non riesce a garantire la sicurezza delle informazioni detenute nei propri archivi pubblici, i cittadini possono rivolgersi alla Corte di Strasburgo per ottenere giustizia.

Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio di grande rilievo giuridico: prima di ricorrere alle istanze sovranazionali, è imprescindibile esaurire tutti i rimedi interni, inclusi i reclami amministrativi dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

La decisione della Corte europea sul caso Serpico

L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata, includendo la protezione dei dati personali. Questo diritto, però, non è assoluto e deve essere bilanciato con altri interessi pubblici, quali la sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.

Il caso italiano mette in luce un aspetto particolarmente delicato: la gestione dei dati fiscali, che implica un alto grado di sensibilità delle informazioni trattate.

L’accesso illecito al database “Serpico” da parte di un ufficiale della Guardia di Finanza, poi condiviso con terzi, ha evidenziato falle sistemiche nella protezione dei dati, ma anche l’importanza di percorrere tutte le vie interne prima di accedere a giurisdizioni internazionali.

La decisione della Corte Edu si inserisce in un quadro più ampio di giurisprudenza sovranazionale che mira a rafforzare gli obblighi positivi degli Stati nel garantire un’efficace tutela della privacy dei cittadini.

Questo implica non solo la predisposizione di norme adeguate, ma anche l’adozione di misure concrete per prevenire accessi abusivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato poiché il ricorrente non aveva preventivamente esaurito i rimedi interni disponibili.

Questa decisione riafferma il ruolo centrale del Garante Privacy come strumento
di tutela preventiva e rafforza il principio di sussidiarietà
che permea il sistema della Convenzione Europea.

Il ruolo centrale del Garante Privacy

Ciò che emerge con chiarezza da questa vicenda è che la protezione dei dati personali non può essere affidata unicamente a strumenti repressivi ex post. La prevenzione degli illeciti informatici e la tutela della riservatezza devono fondarsi su un’architettura normativa capace di anticipare le violazioni e di garantire un controllo efficace sull’accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

In questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali svolge un ruolo essenziale nel garantire che i cittadini possano esercitare i propri diritti in maniera tempestiva ed efficace.

Tuttavia, la pronuncia della Corte EDU sottolinea anche i limiti della protezione
amministrativa, evidenziando come solo un corretto utilizzo dei meccanismi interni possa giustificare, in ultima istanza, il ricorso a Strasburgo.

Interrogativi sul sistema italiano di protezione dei dati personali

La questione solleva interrogativi di ampia portata sull’efficacia del sistema italiano di protezione dei dati personali, soprattutto alla luce delle nuove sfide poste dall’era digitale.

La gestione dei dati fiscali, le modalità di accesso ai database pubblici e la prevenzione degli abusi informatici richiedono un approccio multidimensionale che integri strumenti normativi, tecnologici e istituzionali. L’esperienza giudiziaria qui analizzata mostra che, in assenza di un’effettiva protezione dei dati a livello nazionale, il rischio di ricadere in violazioni sistemiche rimane concreto e attuale.

Violazione privacy: la sequenza procedurale per contestarla

Il percorso giuridico per contestare una violazione della privacy nel sistema italiano è delineato da una sequenza procedurale che riflette un principio chiave del diritto europeo: il ricorso alla giustizia sovranazionale è ammissibile solo laddove i rimedi nazionali si siano dimostrati inefficaci.

La prima tappa obbligata di tale percorso è rappresentata dal reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, organo amministrativo indipendente deputato a vigilare sull’applicazione delle normative in materia di privacy.

Questo passaggio non costituisce una mera formalità, bensì un vero e proprio strumento di tutela preventiva, il cui scopo è quello di arrestare immediatamente il trattamento illecito dei dati personali e di imporre le misure correttive necessarie.

Prima tappa: il ricorso al Garante

Il Garante dispone di poteri coercitivi significativi, tra cui l’irrogazione di sanzioni pecuniarie che possono raggiungere importi considerevoli, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tuttavia, la decisione del Garante non è definitiva, e il cittadino che ritenga insoddisfacente l’esito del reclamo può agire in sede giurisdizionale.

Il secondo livello di tutela

Il ricorso al giudice ordinario rappresenta il secondo livello di tutela. Qui la questione si sposta su un piano strettamente risarcitorio, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento del danno subito a causa della violazione del diritto alla riservatezza.

Non si tratta di un passaggio alternativo rispetto al reclamo al Garante, bensì complementare: l’azione giudiziaria può essere intrapresa sia in parallelo sia successivamente alla decisione dell’Autorità amministrativa.

Tale configurazione rafforza la protezione multilivello dei diritti fondamentali, in linea con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il giudice nazionale, oltre a valutare il danno risarcibile, può anche verificare la legittimità delle misure adottate dal Garante, in un sistema che garantisce un controllo incrociato tra autorità amministrative e giudiziarie.

Le pronunce della Cassazione

In caso di ulteriori questioni interpretative o di legittimità costituzionale, il procedimento può proseguire fino alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, attraverso la sua funzione nomofilattica, svolge un ruolo determinante nell’assicurare l’uniformità dell’interpretazione giuridica in materia di protezione dei dati personali.

Le pronunce della Cassazione, infatti, contribuiscono a definire i confini applicativi delle normative, evitando disparità di trattamento e garantendo la certezza del diritto.

La giurisprudenza della Cassazione in tema di privacy ha spesso evidenziato la necessità di un controllo stringente sugli accessi ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ribadendo che ogni abuso nell’utilizzo delle banche dati costituisce una lesione diretta dei diritti fondamentali.

Tuttavia, l’accesso alla giustizia europea è subordinato al principio di sussidiarietà, cardine del sistema convenzionale. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è possibile solo dopo aver esaurito tutti i rimedi giuridici interni. Questo requisito, ribadito in numerose pronunce della Corte di Strasburgo, mira a garantire che gli Stati membri assumano la piena responsabilità nella tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il ricorso alla Corte EDU è dunque ammissibile unicamente in presenza di una violazione sistematica o reiterata dei diritti fondamentali, qualora gli strumenti nazionali si rivelino inefficaci o insufficienti.

La tutela multilivello

L’analisi della procedura interna evidenzia come il sistema italiano di protezione dei dati personali sia fondato su una tutela multilivello, che integra strumenti amministrativi e giurisdizionali in un quadro normativo conforme agli standard europei.

Tuttavia, la complessità del percorso richiede un’effettiva capacità di intervento delle istituzioni preposte, onde evitare che le lacune procedurali compromettano la tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Il caso Serpico: la questione giuridica e il punto di vista penale

Il caso “Serpico” ruota attorno agli accessi non autorizzati a un database governativo destinato alla raccolta di dati fiscali e anagrafici dei cittadini italiani. Questo sistema, gestito dall’Agenzia delle Entrate, contiene informazioni altamente sensibili che richiedono misure di sicurezza stringenti per prevenire utilizzi illeciti.

La vicenda ha visto un ufficiale della Guardia di Finanza sfruttare le proprie credenziali per accedere indebitamente al sistema e condividere i dati acquisiti con soggetti terzi, configurando un chiaro abuso di potere.

La questione giuridica si collega direttamente all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata. La Corte EDU ha più volte affermato che lo Stato ha un obbligo positivo nel garantire la protezione dei dati personali dei cittadini. Se le misure di sicurezza adottate risultano inadeguate, si configura una violazione di tale obbligo, con potenziali ricadute giuridiche a livello internazionale.

Dal punto di vista penale, il responsabile dell’illecito è stato sottoposto a un procedimento giudiziario che si è concluso con un patteggiamento e la sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, questa risposta sanzionatoria non affronta il problema strutturale sotteso alla vicenda: la mancanza di controlli adeguati sugli accessi ai sistemi informativi governativi.

Parallelamente al procedimento penale, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’indagine amministrativa per verificare il ruolo dell’amministrazione finanziaria nella gestione del database e l’adeguatezza delle misure adottate per prevenire abusi.

Il rischio di nuove violazioni

Un punto critico sollevato dal ricorrente riguarda il rischio concreto di nuove violazioni. Non basta dimostrare che un accesso illecito si sia verificato; è necessario provare che lo Stato abbia mancato di adottare misure preventive sufficienti per impedire il ripetersi di simili episodi.

La Corte Edu ha chiarito che il semplice rischio astratto di violazione non è sufficiente a configurare una lesione del diritto alla riservatezza: occorre dimostrare un danno reale o un pericolo imminente.

Il caso “Serpico” evidenzia, dunque, una carenza sistemica nella protezione dei dati personali, che richiede un intervento correttivo da parte delle istituzioni competenti.

Il caso analizzato mette in luce la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini per prevenire e contrastare le violazioni della privacy.

Il primo strumento è il reclamo o la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, un’Autorità amministrativa indipendente che può adottare misure correttive immediate.

In alternativa o in parallelo, il cittadino può ricorrere al Tribunale competente per ottenere il risarcimento del danno subito. Se le decisioni dei giudici nazionali non risultano soddisfacenti, il ricorso può proseguire fino alla Corte di Cassazione, che ha il compito di assicurare l’uniformità nell’interpretazione delle norme.

Solo dopo aver esaurito tutti i rimedi interni è possibile rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il ricorso alla Cedu rappresenta l’extrema ratio per ottenere giustizia, qualora lo Stato non sia stato in grado di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Questo percorso multilivello di protezione riflette il principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità primaria nella tutela dei diritti spetta agli Stati membri.

Conclusioni

Per l’amministrazione pubblica, il caso “Serpico” sottolinea la necessità di potenziare le misure di sicurezza per le banche dati contenenti informazioni sensibili. È essenziale garantire un controllo costante sugli accessi ai sistemi informativi, attraverso l’adozione di sistemi di monitoraggio avanzati e verifiche periodiche sull’efficacia delle misure adottate.

La sicurezza dei dati non può essere affidata unicamente a interventi ex post: occorre un’architettura preventiva che riduca al minimo il rischio di abusi.

A livello europeo, il caso dimostra l’importanza di proteggere la riservatezza dei cittadini, anche in ambito fiscale, attraverso un’applicazione rigorosa delle normative sulla privacy.

La protezione dei dati personali è ormai un diritto fondamentale riconosciuto in tutta l’Unione Europea e rafforzato dalla giurisprudenza della Corte Edu. La centralità del principio di proporzionalità emerge con forza: le esigenze di sicurezza nazionale e di gestione fiscale devono essere bilanciate con la protezione dei diritti individuali.

L’obiettivo è evitare che il controllo statale sui dati personali diventi invasivo, minando le libertà fondamentali garantite dalla Convenzione Europea.

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