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Celle telefoniche e tabulati: cosa sono e come vengono analizzati nei casi giudiziari

L’analisi dei tabulati telefonici e telematici può essere particolarmente utile per ricostruire un illecito e verificare quanto accaduto. Ecco quando si possono utilizzare i tabulati telefonici nelle indagini e per quali reati è ammessa la loro consultazione

Pubblicato il 27 Dic 2022

Michele Vitiello

Consulente informatico forense

Celle telefoniche e tabulati

Termini come “celle telefoniche”, “tabulati” e “agganci di posizione” sono espressioni comunemente utilizzati in caso di reati in cui vi è la necessità di prendere visione degli spostamenti e dei contatti del soggetto indagato o di altre utenze telefoniche interessate dal procedimento.

Ma cosa sono realmente? E come vengono analizzati nei casi giudiziari durante le analisi forensi?

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Cos’è una cella telefonica

Una cella telefonica non è nient’altro che un’antenna o ripetitore capace di propagare il segnale radio in una porzione di territorio offrendo in quell’area una copertura radioelettrica. Grazie a questa, i dispositivi cellulari riescono a comunicare con il proprio operatore telefonico per mezzo della scheda SIM fisica inserita o una eSIM ( è una SIM virtuale che ti permette di avere accesso alla rete, senza dover inserire una scheda SIM fisica nel tuo smartphone).

Normalmente, più celle telefoniche raggiungono uno stesso dispositivo cellulare che sceglie quella da utilizzare (chiamata “di servizio” o “best server”) a seconda della qualità del segnale ricevuto da ciascuna cella.

Le celle telefoniche sono installate su pali o tralicci come quello in figura, che prende il nome di “Stazione Radio Base” spesso abbreviato in SRB o BTS (dal termine inglese Base Transceiver Station).

Immagine che contiene cielo, esterniDescrizione generata automaticamente

Cosa sono i tabulati telefonici e telematici

I tabulati normalmente utilizzati durante le indagini possono essere di due tipologie: di traffico telefonico oppure di traffico telematico.

Nel primo caso il tabulato conterrà le informazioni relative a tutti gli eventi di telefonia, ovvero:

  1. invio e ricezione di SMS o MMS;
  2. effettuazione o ricezione di chiamate telefoniche o relativi tentativi (occupato, non raggiungibile, trasferimento alla segreteria telefonica ecc.).

Nel secondo caso, il tabulato conterrà tutti gli eventi di rete, nello specifico: connessioni alla rete Internet mediante connessione dati cellulare (non tramite il Wi-Fi).

In questi tabulati, paragonabili a tabelle in cui ogni riga rappresenta un evento di contatto sono presenti informazioni relative a:

  1. utenza telefonica chiamante;
  2. utenza telefonica chiamata;
  3. tipologia di contatto si tratta (SMS, chiamata, traffico dati, chiamata VoLTE ecc.);
  4. durata dell’evento di contatto.

Se il tabulato è relativo ad utenze mobili, quindi numeri di cellulare, esistono ulteriori dettagli da segnalare, quali:

  1. BTS di inizio e di fine evento agganciate. Essa permette di comprendere ove si è geolocalizzato l’interlocutore grazie all’aggancio della cella telefonica, quando è partita la chiamate e quando è terminata, non vengono indicati percorsi intermedi di collegamento;
  2. codice IMEI[1] del dispositivo cellulare utilizzato;
  3. ICCID[2] della scheda SIM inserita.

Analisi delle celle telefoniche e dei tabulati

Se abbiamo guardato la televisione negli ultimi 12 anni o siamo stati vittima di un illecito conosciamo bene il rilievo che possono avere i tabulati telefonici per la verifica di quanto accaduto.

Una sola chiamata anche senza una particolare durata è sufficiente per ricostruire la presenza di un dispositivo cellulare sulla scena di un crimine, ipotizzando e dimostrando che l’indagato si trovava nella zona del reato.

Ma quando si possono utilizzare i tabulati telefonici nelle indagini e per quali reati è ammessa la consultazione dei tabulati telefonici?

I tabulati possono essere richiesti ai diversi gestori telefonici dal Giudice su richiesta del Pubblico Ministero o dei difensori, quando vi è la necessità di ricostruire i contatti tra un indagato e i suoi complici o con la vittima, verificare la localizzazione dell’intestatario dell’utenza o del possessore del cellulare.

L’indicazione che fornisce la cella agganciata consente di individuare una posizione geografica in cui si poteva trovare il dispositivo mobile utilizzato.

Quando i dati in elaborazione sono di elevata complessità per la Polizia Giudiziaria e non basta una semplice visione, si può optare per la nomina di un consulente tecnico specializzato in Telecommunication Forensics, nominato dal Pubblico Ministero (CT del PM).

È utile evidenziare che, dal 30 settembre 2021 (D.L. n. 132/2021), i tabulati possono essere richiesti ai gestori telefonici:

  1. solo se sussistono sufficienti indizi di reati dove la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando questi sono gravi;
  2. solo con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero, del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Prima di tale data, i gestori telefonici potevano esibire i tabulati sia mediante motivato decreto del Pubblico Ministero, sia su istanza del difensore o dalla stessa persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.

È bene specificare che un ampio ostacolo durante le indagini è dato dal tempo di conservazione dei dati di traffico (data retention), nonostante da dicembre 2017 (D.lg. nr. 167) la conservazione di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta è prevista di 6 anni ( 72 mesi) per i reati previsti dagli articoli 51 comma 3-quater e 407 comma 2, lettera a) C.P.P. (tra i quali “Terrorismo”, “Strage/Guerra Civile”, “Associazione mafiosa”, ecc.), per tutti gli altri reati si applica la normale conservazione prevista in due anni ( 24 mesi) per il traffico telefonico, un anno (12 mesi) per il traffico telematico, e solo 30 giorni per le chiamate senza risposta.

Questo comporta che il gestore telefonico, non potendo prevedere quali procedimenti verranno avviati e nei confronti di quale utenza telefonica, si vede costretto a conservare i dati di traffico di tutti i suoi clienti per il tempo massimo previsto di 6 anni. A seconda poi del procedimento per il quale vengono richiesti dovrà fornire i dati fino a 6 anni prima o limitati a 24 mesi, 12 mesi o 30 giorni prima a seconda del tipo di traffico richiesto.

Come utilizzare i tabulati durante le indagini

Come già accennato ci sono tre principali modalità di utilizzo dei tabulati telefonici:

  1. Nel caso più semplice, possono essere utilizzati per individuare l’intestatario di una o più utenze telefoniche grazie ai registri anagrafici in possesso dei gestori telefonici.
    In tali registri oltre alle informazioni di contatto usuali, sono inoltre inseriti dettagli circa il rivenditore o il negozio dell’operatore che ha abbonato e registrato l’utente, sono presenti eventuali informazioni sulla portabilità del numero come l’operatore verso il quale è migrato l’utente e in che data, oppure da quale operatore è stato importato.
  2. In alternativa, si può ricorrere ai tabulati nei casi in cui bisogna accertare la relazione tra uno o più contatti: associazione mafiosa, mandante ed esecutore, spacciatore e rifornitore, ecc.
    Nei casi di molestia e stalking a mezzo telefonico sono determinanti per verificare il numero, la frequenza e gli orari di contatto tra l’indagato e la vittima. In questi casi, possono essere effettuate anche delle intercettazioni per ascoltare e registrare le telefonate e gli sms non ancora intercorsi.
  3. Infine, nel caso più complesso, si procede ad effettuare uno studio approfondito dell’area di copertura delle celle telefoniche, per determinare se un’utenza telefonica si poteva trovare in un luogo preciso dove sono avvenuti dei fatti. In questi casi si studiano i cambi di cella registrati per stabilire un percorso effettuato, si verificano se più utenze telefoniche di interesse fossero state collegate alla medesima cella o se si trovassero nella stessa zona.

In quest’ultimo caso, è bene precisare che i tabulati telefonici da soli non possono portare nessuna evidenza certa, ma sono necessariamente da integrare con attività investigative ulteriori, in quanto l’indagato potrebbe aver lasciato il dispositivo mobile in un altro luogo, potrebbe averlo spento o comunque potrebbe non aver generato traffico nell’orario di interesse investigativo, rendendo l’acquisizione dei tabulati poco utile.

 

NOTE

  1. Il codice IMEI è un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile, che può essere un telefono cellulare o un modem che sfrutti la tecnologia cellulare GSM GPRS EDGE UMTS HSDPA/HSUPA LTE 5G/NGMN; in egual misura, tale codificazione è usata anche dai dispositivi portatili di telefonia satellitare.

  2. L’ICCID (Integrated Circuit Card-Identity) è il codice internazionale di 19 cifre che identifica in maniera univoca la SIM.

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