il documento

Trattato globale Onu sulla criminalità informatica: perché è importante



Indirizzo copiato

E’ una buona notizia che le Nazioni Unite l’8 agosto 2024 hanno definitivamente approvato la bozza del Trattato globale sulla criminalità informatica. Vediamo perché e i contenuti

Pubblicato il 23 ago 2024

Marco Cartisano

Avvocato, Studio Polimeni.legal



Trattato globale onu sulla criminalità informatica

Il fenomeno della criminalità informatica, sia nell’accezione della commissione di reati “classici” mediante la rete (es. truffa on line, sostituzione di persona), sia nell’accezione dei reati informatici in senso stretto (es. accesso abusivo a sistema informatico, sottrazione dati informatici) appare ormai fuori controllo.

Di converso, i Governi sono sempre più lenti nell’adottare misure efficaci finalizzate al contrasto (o meglio, alla prevenzione) del fenomeno.

Ecco perché è una buona notizia che le Nazioni Unite l’8 agosto 2024 hanno definitivamente approvato la bozza del Trattato globale sulla criminalità informatica che adesso dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale, per poi passare alla ratifica da parte degli Stati firmatari.

Il trattato globale sulla criminale informatica dell’Onu

Rubricata come Convenzione ONU contro la criminalità informatica, il documento finale si pone lo scopo di «Rafforzare la cooperazione internazionale per il contrasto di alcuni reati commessi mediante sistemi tecnologici dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione delle prove in formato elettronico di reati gravi» mediante gli strumenti tipici della cooperazione internazionale in materia penale e dell’armonizzazione delle legislazioni.

I contenuti della convenzione Onu

Andando con ordine, fra i preamboli del documento è degno di nota quello secondo cui «l’allarmante l’uso dei sistemi ICT possa avere un impatto considerevole sull’entità, sulla velocità e sulla portata dei reati, compresi quelli legati al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale, come la tratta di persone, il traffico di migranti, la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, di loro parti, componenti e munizioni, traffico di stupefacenti e traffico di beni culturali »; l’accento del legislatore sovranazionale riguarda i reati più preoccupanti che possono essere agevolati dalle tecnologie IT, con particolare riguardo al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti.

L’art. 1 (Dichiarazione d’intenti) così dice:

«Gli scopi della presente Convenzione sono:

(a) Promuovere e rafforzare le misure per prevenire e combattere la criminalità informatica in modo più efficiente ed efficace;

(b) Promuovere, facilitare e rafforzare la cooperazione internazionale nella prevenzione e nella lotta alla criminalità informatica;

(c) Promuovere, facilitare e sostenere l’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità per prevenire e combattere la criminalità informatica, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo.»

D’altro canto, il vero problema della criminalità “organizzata” informatica sta nella delocalizzazione e diffusione delle fonti di attacco, situate, nella maggior parte dei casi, in paesi in via di sviluppo o con economie emergenti: ci si trova innanzi ad un vero e proprio “far west” fatto di proxy, bot server e computer zombie che rendono impossibile seguire le tracce informatiche, se non con un’efficace collaborazione delle autorità locali.

Gli articoli successivi stabiliscono le linee guida generali in ordine all’applicazione della convenzione e si fondano su due direttrici:

  • L’inviolabilità della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale -cui consegue il divieto di intervento da parte degli altri Stati parte negli affari nazionali- ed il rispetto della giurisdizione nazionale (art. 5);
  • L’obbligo, da parte degli Stati parte, di osservare il diritto internazionale umanitario nell’applicazione della convenzione e di non violare, in alcun modo, i diritti umani o le libertà fondamentali con particolare riguardo alle libertà di espressione, di coscienza, di opinione, religione o credo, riunione ed associazione (art. 6).

L’obbligo di introdurre specifiche figure di reato

Segue l’obbligo di introdurre specifiche fattispecie incriminatrici in relazione a:

  • Accesso abusivo a sistema informatico e sottrazione di dati informatici (art. 7);
  • Intercettazione informatica illegale (art. 8)
  • Danneggiamento, cancellazione, deterioramento, soppressione, o alterazione di dati (art. 9);
  • Procurato malfunzionamento di un sistema informativo o di una rete dati mediante le operazioni di cui al punto precedente; (art. 10);
  • Ottenimento, produzione, vendita, intermediazione, importazione, distribuzione o con altra forma di cessione di dispositivi hardware e software che agevolino la commissione dei fatti di cui ai punti precedenti o di credenziali di accesso, password firme elettroniche o dati ad essi assimilabili per l’accesso abusivo a sistema informativo o parte di esso (art. 11); anche il possesso degli strumenti precedenti, con l’intenzione fraudolenta, dovrà essere considerato reato: in ogni caso ogni Stato potrà decidere di non applicare l’art. 11 a  condizione che la riserva non riguardi la vendita, la distribuzione o altrimenti la messa a disposizione degli strumenti già descritti;
  • L’immissione, l’alterazione, la cancellazione o la soppressione di dati elettronici che danno luogo a dati non autentici che sarebbero stati utilizzati a fini legali (art. 12), previa verifica dell’intento fraudolento da parte dell’agente;
  • Truffa alterando, cancellando o sopprimendo dati elettronici, interferendo con il funzionamento di un sistema informativo o utilizzando mezzi fraudolenti per mezzo della rete tali da limitare la volontà della persona offesa (art. 13);
  • Pedopornografia infantile in ogni sua forma (detenzione, produzione, ricerca ecc..) anche in relazione a materiale virtuale e con la possibilità che ogni Stato membro decida di non considerare reato: l’autoproduzione di materiale pedopornografico o la produzione, trasmissione o il possesso di detto materiale purché sia consensuale e rimanga nella disponibilità e nell’uso esclusivo delle persone coinvolte e sempre in accordo con la normativa nazionale (art. 14);
  • Condotte di adescamento di minori, ovvero il c.d. “grooming” (art. 15);
  • Condotte di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 16), il c.d. “revenge porn”;
  • Riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati prima descritti. (art. 17).

L’armonizzazione delle procedure, delle misure di sicurezza e della cooperazione investigativa

La Convezione richiede poi agli Stati membri:

  • Di estendere la responsabilità dei reati previsti anche alle persone giuridiche (in Italia sarà necessario aggiornare il catalogo ex D.Lgs. 231/2001);
  • Di prevedere la partecipazione a titolo di concorso e di tentativo e di preparazione in relazione ai reati descritti.

Seguono le regole sui principi di proporzionalità ed efficacia delle pene previste, nonché quelle relative alla giurisdizione, con particolare riguardo all’obbligo di coordinamento delle investigazioni in caso uno Stato sia notificato o che notifichi un’indagine comune.

Gli Stati membri dovranno procedere al sequestro ed alla pronta messa a disposizione in favore di uno Stato richiedente dei dati informatici utili all’indagine che dovranno essere conservati dal privato per un massimo di 90 giorni, oltre ai dati di traffico utili per consentire l’identificazione del responsabile del reato informatico; a tal proposito, gli Stati dovranno prevedere apposite procedure e punti di contatto nazionali.

Gli Stati dovranno, altresì, implementare idonee misure a tutela della sicurezza, segretezza ed integrità dei dati presenti sul proprio territorio.

Oltretutto, andrà assicurata la memorizzazione in tempo reale dei dati di traffico, l’intercettazione del traffico telematico, nonché il freezing, il sequestro e la confisca dei proventi da reato.

Viene dedicata una specifica norma alla condivisione, a fini investigativi, dei precedenti penali di persone che abbiano commesso i reati previsti nella convenzione.

Programma di protezione testimoni delle vittime da reato ed estradizione

Assai interessanti sono le disposizioni a tutela dei testimoni di giustizia e delle vittime di reati informatici per i quali gli Stati membri devono assicurare adeguata protezione e sostegno in caso di minaccia o pericolo, prevedendo anche misure di sostegno economico, psicologico e di rifusione economica.

Come già detto, lo spirito della Convenzione è quello di rendere effettiva la cooperazione internazionale in tema di reati informatici, elidendo una volta per tutte l’impunità dovuta alla delocalizzazione o al mascheramento degli IP; da questo punto di vista sono state accelerate le procedure di estradizione, trasferimento dei condannati e di spostamento del processo se ciò sia giustificato dall’interesse di giustizia di uno Stato richiedente.

In ogni caso, vengono enunciati i casi di mutua assistenza legale (es. esame documenti, ispezioni, interrogatori, recupero proventi da reato) e i diritti delle persone coinvolte sia come condannati, che come testimoni.

Molto spazio viene dedicato alle procedure di mutua assistenza in caso di registrazione dei dati in tempo reale, intercettazione telematica, accesso ai file, confisca dei proventi da reato.

La Convenzione prevede, altresì, indagini congiunte su richiesta di uno Stato membro e l’obbligo di adottare idonee misure di prevenzione.

Criminalità informatica, perché un trattato globale può mettere a rischio i diritti umani

Un bilancio sul Trattato globale Onu sulla criminalità informatica

Siamo alla fine di un lungo percorso. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mediante la Risoluzione 74/247 del 27/12/2019 intitolata «Contrasto all’utilizzo delle tecnologie ICT per scopi criminali» istitutiva  un Comitato intergovernativo di esperti di tutti i paesi con il compito di elaborare una Convenzione globale sul contrasto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per commettere reati.

Il documento attuale è frutto di quel Comitato.

In realtà, il Consiglio d’Europa si era già dotato della Convenzione di Budapest contro la Criminalità informatica del 2001 che ha armonizzato le legislazioni 76 paesi, divenendo, di fatto, un sostanziale modello di riferimento della Convenzione ONU arrivata nella sua elaborazione finale con parecchie riserve.

Difatti, da un lato la Russia ha mosso le critiche per l’eccessiva enfasi posta sui diritti umani, mentre gli Stati Uniti, nonostante l’iniziale scetticismo, hanno appoggiato il trattato: in ogni caso, il documento finale è stato approvato nella versione che si andrà ad analizzare per sommi capi.

Il lungo lavoro che ha portato alla redazione della bozza di convenzione è stato caratterizzato da una continua ricerca di punti di contatto fra paesi con diversi impianti istituzionali e sistemi giudiziari e, soprattutto, con limitate risorse da dedicare alla prevenzione, alla repressione ed alla cooperazione in tema di reati telematici.

Tuttavia, appare un buon inizio tenendo conto che molti dei principi della Convenzione ONU posso essere sovrapposti alla Convenzione di Budapest, già ratificata e adottata da oltre 20 anni da più di 70 di Paesi.

Staremo quindi a vedere come, negli anni futuri, cambierà l’approccio dei Governi verso la tutela della sicurezza informatica sia pubblica che privata, bene la cui tutela appare non è più procrastinabile.

Fonti

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5