DOMANDA
Ho qualche contatto nel mio social network (con richiesta di collegamento accettata) dove è presente un numero di cellulare. Posso contattarli per le attività di marketing della mia azienda?
RISPOSTA
No: la normativa vigente in ambito privacy generalmente inibisce questo tipo di attività.
Se un indirizzo e-mail (o numero telefonico) è presente su un social network non ne consegue che possa essere utilizzato per qualsiasi scopo.
Tra le diverse considerazioni possibili, la prima è senz’altro relativa all’utilizzo del mezzo. Il profilo personale non è propriamente un mezzo “aziendale”. Nel caso ciò sia consentito, si consiglia vivamente di verificare se gli accordi interni e le policy aziendali riflettano questo tipo di orientamento e di riesaminare la prassi, a partire dalla base legale.
In aggiunta, è necessario considerare che il GDPR, la Direttiva e-Privacy e il Codice Privacy stabiliscono chiaramente che per le attività di marketing è necessario il consenso.
Vi sono eccezioni, ma praticamente inapplicabili nel caso di specie.
Inoltre, si dovrebbe considerare che i contatti di un profilo personale e le modalità con cui essi avvengono sono fortemente dipendenti dal social network. Non solo, i social network prevedono meccanismi specifici per le attività di marketing e un attività come quella descritta potrebbe non rientrare tra le regole stabilite.
Ad esempio, nel caso in cui il social network nasca sulla base della volontà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, chi vi aderisce (di base) non vorrà essere contattato per altre finalità, come per l’acquisto di servizi/prodotti terzi.
In aggiunta a ciò, i meccanismi di promozione possibili sono generalmente impostati dai social network mediante comunicazioni distinguibili dal resto delle informazioni fruibili in essi, sulla base di profili aziendali o “premium”.
Ciò detto, il suggerimento è quello di leggere scrupolosamente i termini e le condizioni di utilizzo del servizio offerto dal social network e di valutare la privacy policy della piattaforma. Si intuisce, perciò, che l’attività non dovrà essere intrapresa, almeno prima del buon esito di una specifica e approfondita analisi privacy.
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