L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali (Dsc) per l’Italia, ha reso pubblica la procedura per la presentazione dei reclami ai sensi dell’articolo 53 del Digital Services Act (Dsa).
La normativa, che si inserisce nel più ampio quadro della regolamentazione europea sui servizi digitali, è volta a garantire la protezione dei consumatori e la sicurezza online, stabilendo regole precise per la gestione delle piattaforme digitali e per contrastare contenuti dannosi o illegali.
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Il Digital Services Act in breve
Il Digital Services Act ha l’obiettivo di creare un ambiente online più sicuro, regolando i servizi intermediari e le piattaforme digitali. Questi includono social media, marketplace, piattaforme di contenuti, app store e piattaforme di prenotazioni.
La normativa si propone di migliorare la tutela dei diritti fondamentali degli utenti, inclusa la libertà di espressione, e garantire che i contenuti illegali vengano rimossi in modo rapido ed efficace.
Inoltre, introduce misure di maggiore trasparenza per le piattaforme, con particolare attenzione alle grandi piattaforme online (VLOP) con oltre 45 milioni di utenti nell’Ue.


Le piattaforme devono dotarsi di strumenti per prevenire la diffusione di contenuti illegali, come meccanismi di segnalazione per gli utenti e la cooperazione con i “segnalatori attendibili”.
È interessante notare, tuttavia, che ai fornitori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sui contenuti che trasmettono o memorizzano, né l’obbligo di monitorare attivamente la presenza di attività illegali.
Agcom: spiega come presentare il reclamo
In base al Dsa, chiunque utilizzi un servizio intermediario online ha il diritto di presentare un reclamo nei confronti del prestatore di tali servizi, qualora ritenga che venga violata la normativa.
A presentare il reclamo possono essere direttamente l’utente, ma anche organismi, associazioni od altre entità che agiscono per conto dell’utente, purché soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 86 del Dsa.
Cosa deve contenere il reclamo
Il reclamo deve essere redatto seguendo il modello reso disponibile sul sito dell’Agcom e inviato tramite PEC (posta elettronica certificata).
Le informazioni richieste per la corretta presentazione includono:
- dati identificativi del reclamante;
- dettagli sul prestatore del servizio intermediario coinvolto;
- oggetto del reclamo;
- periodo di riferimento della presunta violazione;
- descrizione dettagliata della presunta violazione, accompagnata da eventuali documenti di supporto.
Contenuti dannosi o illegali
In particolare, nella descrizione della presunta violazione, è possibile fare riferimento a una serie di contenuti dannosi o illegali, che includono (ma non sono limitati a):
- prodotti e servizi dannosi o illegali;
- violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;
- incitazione all’odio, violazione della dignità umana e altri reati simili;
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;
- condizionamento sulle elezioni e disinformazione;
- bullismo/intimidazione online;
- contenuti pornografici o sessualizzati;
- violazioni delle norme a tutela dei minori;
- rischio per la sicurezza pubblica;
- truffe e/o frodi;
- istigazione all’autolesionismo;
- reati contro gli animali;
- atti di violenza o criminali;
- violazione relative all’accesso alla piattaforma.
È interessante notare che, nonostante siamo ormai abituati a piattaforme che promettono soluzioni sempre più integrate e intuitive, la presentazione di un reclamo richiede ancora un passaggio piuttosto tradizionale. Il processo include moduli da scaricare, firme da apporre e la tradizionale comunicazione tramite PEC. Nessuna piattaforma in vista, almeno per ora.
Prodotti e servizi dannosi o illegali
Informazioni insufficienti su produttori e venditori, offerta illegale di beni e servizi regolamentati (per esempio, in ambito medico o farmaceutico), vendita di prodotti non conformi (per esempio, giocattoli pericolosi), violazioni in materia di tutela del consumatore, traffico di droga o armi, diffusione di software dannosi (ad esempio, malware e ransomware) eccetera.
Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale
Violazioni delle norme sul trattamento dei dati e altre violazioni del Gdpr, violazione del diritto all’oblio, falsificazione dei dati, condivisione non consensuale di immagini o manipolazioni delle stesse, violazione dei dati biometrici eccetera.
Incitazione all’odio, violazione della dignità umana e altri reati simili
Incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, violazione della dignità umana, reato di diffamazione e calunnia, minacce di violenza e di morte, negazionismo, apologia dei crimini contro l’umanità eccetera.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali
Violazioni in materia di copyright, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti eccetera.
Condizionamento sulle elezioni e disinformazione
Violazione della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di elezioni e propaganda elettorale, manipolazione delle informazioni, interferenze mirate a influenzare il risultato delle elezioni eccetera.
Bullismo/intimidazione online
Reato di stalking, molestie sessuali, condivisione non consensuale di immagini di terzi, anche mediante deepfake eccetera.
Contenuti pornografici o sessualizzati
Diffusione di contenuti a carattere sessuale senza il consenso dei soggetti, immagini di abusi sessuali e incitamento alla violenza sessuale eccetera.
Violazioni delle norme a tutela dei minori
Condivisione di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, mancata attuazione di restrizioni specifiche in base all’età per i minori, pedopornografia, adescamento di minori eccetera.
Rischio per la sicurezza pubblica
Propaganda per organizzazioni illegali e criminali, rischio di danno ambientale, rischio per la salute pubblica, contenuti terroristici eccetera.
Truffe e/o frodi
Account falsi, annunci non autentici, recensioni degli utenti false, furto di identità o compromissione dell’account, phishing, vendite piramidali, hijacking dell’account eccetera.
Istigazione all’autolesionismo
Contenuti che istigano a comportamenti autolesionistici o che incoraggiano al suicidio, all’insorgenza di disturbi alimentari eccetera.
Reati contro gli animali
Reati contro gli animali, vendita illegale e/o traffico di fauna selvatica eccetera.
Atti di violenza o criminali
Atti di violenza, violenza di genere e sessuale, sfruttamento e traffico di esseri umani eccetera.
Violazione relative all’accesso alla piattaforma
Mancata attuazione delle restrizioni di accesso in base all’età, applicazione di restrizioni geografiche ingiustificate, mancato rispetto dei requisiti linguistici, altre restrizioni di accesso discriminatorie eccetera.
Agcom: Dsa, la Valutazione del reclamo
Una volta ricevuto il reclamo, l’Agcom avrà il compito di valutarlo.
Se il reclamo risulta inammissibile, per esempio per la mancanza di informazioni essenziali o se appare manifestamente infondato, verrà archiviato amministrativamente.
Tuttavia, se ritenuto valido, Agcom procederà con l’esame del caso.
Reclami verso fornitori di servizi stabiliti in altri Stati membri
Nel caso in cui il prestatore di servizi sia stabilito in un altro Stato membro, il reclamo sarà inoltrato al Coordinatore dei servizi digitali del Paese del prestatore, seguendo un sistema di condivisione delle informazioni previsto dal DSA.
Agcom avrà comunque il compito di mantenere aggiornato il reclamante sullo stato del suo reclamo e di trasmettere eventuali osservazioni pertinenti.
I poteri di Agcom nella valutazione del reclamo
Nel processo di valutazione, Agcom può acquisire ulteriori informazioni attraverso ispezioni, richieste di documenti e audizioni.
In caso di necessità, il reclamo può essere aggregato ad altri simili, al fine di adottare una valutazione d’insieme. In caso di accoglimento, Agcom notificherà l’avvio del procedimento al reclamante e al prestatore, indicando il numero identificativo, i termini di conclusione e la possibilità di produrre ulteriori documentazioni.
Il termine per l’adozione di un provvedimento finale è di 90 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento, con la possibilità di una sospensione fino a 60 giorni in caso di necessità di ulteriori approfondimenti.
Conclusione del procedimento
Una volta completata l’istruttoria, l’Organo collegiale di Agcom adotta il provvedimento finale, che può consistere in una sanzione prevista dal DSA o nell’archiviazione del procedimento, qualora non siano riscontrati i presupposti per l’adozione di misure.
In ogni caso, l’utente riceverà una notifica con le motivazioni finali e l’esito del procedimento.