GUIDA ALLA NORMATIVA

AI Act e GDPR: la tutela dei dati personali nell’era dell’intelligenza artificiale



Indirizzo copiato

L’AI Act, la prima normativa a livello mondiale che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, riserva uno spazio importante alla privacy e alla protezione dei dati personali, richiamando numerose volte il GDPR. Ecco quali sono i principali punti di contatto tra questi due framework normativi

Pubblicato il 31 mag 2024

Pietro Boccaccini

Director, Deloitte Legal

Margherita Demattè

Associate, Deloitte Legal



AI Act e GDPR

Il 21 maggio 2024 il Consiglio Europeo ha approvato l’AI Act, il primo regolamento europeo che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e che rappresenta un tassello fondamentale della strategia digitale dell’UE. Il Regolamento si aggiungerà, infatti, a una serie di normative (tra cui il Data Act, il Data Governance Act, il Digital Services Act e il Digital Markets Act), volte a promuovere un mercato unico dei dati, la sicurezza degli ambienti online e a favorire mercati digitali equi e innovativi, nel rispetto dei valori e dei diritti europei.

L’esigenza di una disciplina in materia di AI era avvertita da tempo nell’UE, considerati anche l’impatto sociale e economico di questa tecnologia e i possibili rischi per le persone connessi al suo uso. Anche l’enorme diffusione di strumenti di AI generativa negli ultimi anni ha contribuito all’accelerazione dell’iter che ha portato all’approvazione del Regolamento.

Gli algoritmi dei sistemi di AI lavorano sulla base di dati e, laddove questi siano di carattere personale, in un’ottica europea trovano applicazione a ciascun progetto tecnologico basato su tali tecnologie le regole previste dal GDPR, in aggiunta a quelle dell’AI Act.

La conformità normativa, anche in relazione all’uso di tecnologie innovative, richiede tipicamente un approccio trasversale, che tenga conto dell’eterogeneità del framework legale di riferimento. Nei casi d’uso dell’AI che implicano anche il trattamento di dati personali è imprescindibile per gli operatori dei sistemi di AI – dai fornitori agli utilizzatori – tenere conto delle intersezioni tra AI Act e GDPR e adottare tutti i presidi necessari affinché l’uso di tali tecnologie risulti lecito e sicuro.

I diritti fondamentali

L’obiettivo dell’AI Act è quello di assicurare lo sviluppo di un’AI responsabile e innovativa nell’UE, affrontando i potenziali rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini.

Sono numerosissimi, all’interno dell’AI Act, i riferimenti ai diritti e alle libertà fondamentali della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (“Carta”), la cui protezione risulta per il legislatore europeo una condizione essenziale per consentire la diffusione di un’AI antropocentrica e affidabile.

Tra i diritti fondamentali enunciati dalla Carta, assumono particolare rilevanza in questo contesto gli articoli 7 e 8 che sanciscono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata – e quindi alla riservatezza – e alla protezione dei dati personali.

Il GDPR, che dà concreta attuazione a questi diritti, mantiene il proprio ruolo di normativa di riferimento in tale ambito, soprattutto grazie alla sua “neutralità tecnologica”. Le regole previste dal GDPR, infatti, devono essere attuate a prescindere dagli strumenti e dalle modalità mediante cui viene svolto il trattamento di dati personali.

Coerentemente, l’AI Act, che regola il ciclo di vita di una specifica tecnologia, non pregiudica l’applicazione del GDPR, ma ne è complementare.

Nonostante dall’AI possano derivare importanti benefici – da diversi punti di vista, anche economico, sociale e ambientale – l’utilizzo di questa tecnologia può comportare gravi rischi e pregiudicare anche i diritti fondamentali, tra cui quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale solleva, per esempio, importanti preoccupazioni per la privacy dei lavoratori. I sistemi di AI potrebbero infatti essere utilizzati per la sorveglianza sul luogo di lavoro attraverso il monitoraggio degli strumenti aziendali e il riconoscimento delle emozioni dei lavoratori, creando un ambiente di lavoro poco trasparente e potenzialmente pericoloso.

Ulteriori rischi ai diritti fondamentali derivano dai sistemi di AI che attuano un controllo generalizzato di massa, specialmente quando si basano su aspetti biometrici. Tra questi vi sono i sistemi di AI che creano e ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping di immagini da telecamere di videosorveglianza e Internet, tra cui i social network.

Se utilizzati per identificare e monitorare le persone in tempo reale, questi strumenti potrebbero avere un effetto deterrente sulla libera espressione e il dissenso politico, oltre che limitare la capacità degli individui di tutelare la propria privacy.

Un’altra significativa area di rischio è legata al tracking online e alla profilazione. Nell’ambito di tali attività possono essere raccolte grandi quantità di dati, tra cui informazioni inerenti alla navigazione sul web, alla posizione geografica e al comportamento sui social media, e analizzate anche tramite strumenti di AI per creare profili dettagliati delle persone per potenziare il marketing e la vendita di prodotti o servizi.

I tool di AI generativa possono essere efficacemente usati anche per produrre contenuti da indirizzare ai consumatori tramite mail o altri canali digitali. Un uso errato della tecnologia in questo contesto potrebbe comportare pregiudizi alla privacy e alla protezione dei dati personali e sarebbe potenzialmente idoneo anche a determinare effetti discriminatori e output distorti dal pregiudizio (bias).

Nell’ottica di mitigare i rischi per i diritti fondamentali tutelati negli articoli 7 e 8 della Carta, l’AI Act rimanda alla disciplina dettata dal GDPR.

Come l’AI Act protegge i diritti fondamentali

L’AI Act stabilisce che il diritto alla protezione dei dati personali debba essere garantito durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di AI e, per far sì che ciò avvenga, richiama sia alcuni principi sanciti dal GDPR che alcune norme specifiche del medesimo regolamento.

In particolare, vengono richiamati i principi di minimizzazione e privacy by design e by default, applicabili dalla fase di pianificazione e progettazione dei sistemi di AI fino a quella di dismissione. Vengono inoltre indicate alcune misure che i fornitori di sistemi di AI possono utilizzare per garantire la compliance a tali principi, tra cui l’anonimizzazione, la cifratura e l’uso di tecnologie che consentano di inserire algoritmi nei dati e di addestrare i sistemi di AI senza trasmissione o copia dei dati.

Oltre a richiamare i principi del GDPR, l’AI Act fa riferimento agli “Orientamenti etici per un’AI affidabile” elaborati nel 2019 dall’High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) della Commissione Europea.

Tali orientamenti fanno riferimento a sette principi etici volti a garantire l’elaborazione di un’AI in linea con la Carta e con i valori su cui si fonda l’UE. I principi etici, che guidano l’interpretazione delle disposizioni dell’AI Act, sono i principi di intervento e sorveglianza umana, robustezza tecnica e sicurezza, vita privata e governance dei dati, trasparenza, diversità, non discriminazione, equità, benessere sociale e ambientale e accountability.

DPIA e FRIA

L’art. 35 del GDPR disciplina la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), un adempimento fondamentale quando un trattamento può presentare un rischio elevato.

Nel caso di sistemi di AI ad alto rischio, l’AI Act impone agli utilizzatori (deployer) di svolgere una DPIA sulla base delle istruzioni comunicate dal fornitore all’utilizzatore per informarlo sulle finalità previste e sull’uso corretto del sistema di AI.

L’AI Act introduce un’ulteriore valutazione d’impatto, centrata sui diritti fondamentali (FRIA), finalizzata alla valutazione degli effetti che un sistema di AI ad alto rischio può avere sui diritti fondamentali delle persone e all’individuazione delle misure da adottare al concretizzarsi di tali rischi.

Questo assessment deve essere svolto da particolari utilizzatori (e.g. organismi di diritto pubblico ed enti privati che forniscono servizi pubblici e alcuni soggetti bancari e assicurativi) al primo uso del sistema e deve includere specifici elementi, tra cui la descrizione dei processi in cui il sistema di AI verrà utilizzato.

L’AI Act stabilisce una connessione tra la DPIA e la FRIA, prevedendo che i due assessment possano essere svolti congiuntamente. All’atto pratico, una FRIA potrebbe in principio includere le valutazioni da svolgersi nell’ambito di una DPIA mentre la maggiore specificità della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati non consentirebbe di coprire tutti gli aspetti su cui deve essere incentrata la FRIA.

I due assessment possono quindi in principio procedere in parallelo, in modo da riservare all’analisi sugli aspetti prettamente privacy e data protection il necessario approfondimento.

Sorveglianza umana e decisioni automatizzate

L’AI Act richiama le disposizioni del GDPR in materia di processo decisionale esclusivamente automatizzato, inclusa la profilazione, che stabiliscono il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici o che incidono significativamente sulle persone e il diritto di ottenere l’intervento umano.

La deroga al divieto (in base all’art. 22 del GDPR) sussiste nel caso in cui l’interessato fornisca il proprio esplicito consenso o laddove la decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento, oppure ove vi sia una espressa previsione di legge.

In presenza di tecnologie di AI per assumere questo genere di decisioni potenzialmente molto impattanti per un individuo (si pensi anche all’ottenimento di un posto di lavoro o a un finanziamento) i rischi aumentano sensibilmente e di conseguenza devono innalzarsi i presidi di sicurezza e la trasparenza.

Il nuovo Regolamento mira a tutelare le persone anche attraverso il principio di intervento e sorveglianza umana (“human-in-the-loop”), imponendo che i sistemi di AI ad alto rischio siano progettati, sviluppati e usati in modo tale da permettere la supervisione umana, che deve essere maggiormente incisiva in presenza di rischi elevati.

Il principio di intervento e sorveglianza umana si concretizza anche attraverso l’obbligo degli utilizzatori di AI ad alto rischio di adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire l’utilizzo dei sistemi in conformità con le istruzioni per l’uso comunicate dai fornitori, e quindi anche alle misure di sorveglianza umana ivi contenute.

Categorie particolari di dati personali

Un’eccezione al generale divieto di trattare categorie particolari di dati personali (come quelli relativi alla salute, ad esempio) viene introdotta dall’AI Act, che stabilisce la possibilità per i fornitori di trattare questi dati, ove ciò sia strettamente necessario per rilevare e correggere le distorsioni dei sistemi di AI ad alto rischio e non sia possibile fare ricorso a metodi meno invasivi, che includano l’uso di dati anonimi o sintetici.

Tale trattamento deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e rispettare le disposizioni applicabili del GDPR.

Il sistema di gestione dei rischi

L’art. 9 dell’AI Act disciplina il sistema di gestione dei rischi, un processo dinamico continuativo pianificato ed eseguito per tutto il ciclo di vita di un sistema di AI ad alto rischio. Il sistema di gestione mira a identificare e gestire, tra altri, i rischi noti e quelli prevedibili per la salute, la sicurezza e per i diritti fondamentali.

Nell’ambito di tutte le fasi di questo processo è obbligatorio focalizzare anche le implicazioni che la tecnologia ha rispetto ai dati personali delle persone e che possono impattarne la sicurezza e determinare effetti indesiderati e illeciti.

Le misure da adottare in ottica di mitigazione dei rischi privacy sono in larga parte coincidenti con quelle che il GDPR e tutte le linee guida in materia indicano per proteggere i dati personali, assicurandone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità.

Governance e trasparenza

Per disporre di dati di addestramento, convalida e prova di elevata qualità e integrità, il Regolamento (all’articolo 10) impone che tali dati – per i sistemi di AI ad alto rischio – siano soggetti a pratiche di governance adeguate rispetto alle finalità previste.

Queste pratiche possono riguardare, tra l’altro, anche il design, i processi per la raccolta dei dati (anche in considerazione delle finalità originarie) e per il loro trattamento (tra cui le operazioni di aggiornamento, arricchimento, aggregazione), l’esame dei possibili bias che possono impattare la privacy e la protezione dei dati (oltre ad altri diritti fondamentali) e produrre effetti discriminatori, lo svolgimento di gap analysis per verificare la conformità all’AI Act (e di conseguenza anche al GDPR, nella misura in cui questo è richiamato).

Uno dei principi che orientano l’interpretazione dell’AI Act e del GDPR è quello di trasparenza, a cui gli operatori di sistemi di AI devono dare concreta attuazione, soprattutto con riferimento ai sistemi di AI ad alto rischio e ai modelli di AI per finalità generali.

In base al nuovo Regolamento, i sistemi di AI devono essere sviluppati e utilizzati in modo da consentire un’adeguata tracciabilità e spiegabilità, facendo in modo che le persone siano consapevoli del fatto che stanno comunicando o interagendo con un’AI, informando anche gli utilizzatori delle capacità e dei limiti dei sistemi e gli interessati dei loro diritti.

Cyber sicurezza

La sicurezza cyber è fondamentale per garantire che i sistemi di AI siano resilienti ai tentativi che mirano ad alterarne l’uso, il comportamento, le prestazioni o a comprometterne in qualsiasi modo la sicurezza.

In tale ottica, l’AI Act impone che i sistemi di AI ad alto rischio siano progettati e sviluppati in modo tale da conseguire un adeguato livello di cyber security e che le relative soluzioni tecniche siano commisurate ai possibili rischi.

Questa impostazione riflette quella del GDPR, secondo cui la sicurezza delle informazioni non è standard, ma bensì calibrata rispetto ai rischi e alle minacce che in concreto possono verificarsi, peraltro in continua evoluzione, soprattutto in ambito cyber, dove l’AI può diventare anche un potente strumento offensivo nelle mani di soggetti malintenzionati.

Autorità di controllo

L’AI Act non pregiudica né comprime i compiti e i poteri delle Autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare il rispetto del GDPR. Il nuovo Regolamento, anzi, attribuisce nuove competenze alle Autorità Privacy, stabilendo che debba essere loro notificato l’uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale.

Inoltre, occorre fornire alle Autorità Privacy la documentazione relativa ai sistemi di AI di identificazione biometrica remota a posteriori, ove da queste richiesto.

Il Regolamento stabilisce anche che gli Stati membri debbano designare le Autorità Privacy quali autorità di vigilanza competenti con riferimento ai sistemi di AI ad alto rischio basati su tecniche di riconoscimento biometrico utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.

Il disegno di legge italiano che contiene disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale prevede che vengano affidati all’AgID e all’ACN i compiti di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa europea e nazionale sull’AI, precisando che ciò non pregiudica le competenze, i compiti e l’indipendenza del Garante Privacy.

Le specifiche attribuzioni di poteri indicate dall’AI Act e sopra indicate non sono quindi state (ancora) formalizzate. Sarebbe invece auspicabile che lo fossero in sede di conversione del DDL in legge da parte del Parlamento.

Considerazioni conclusive

L’AI Act ha dato un nuovo slancio al GDPR, riconoscendo una centralità alla riservatezza e alla protezione dei dati nell’ambito dello sviluppo e dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Il nuovo Regolamento, infatti, ha introdotto rigorosi obblighi per la tutela di questi fondamentali diritti, in certi casi lasciando agli operatori il compito di individuare le azioni da implementare a tal fine e, in altre situazioni, identificando gli adempimenti in modo specifico.

La forte connessione tra i due regolamenti è stata possibile soprattutto grazie alla neutralità tecnologica del GDPR, che ha fatto sì che le sue norme siano oggi ancora attuali nonostante le inedite sfide poste dall’AI. I due impianti normativi risultano pertanto complementari, richiedendo un approccio integrato.

Tale operazione è peraltro agevolata dalle similitudini esistenti in termini di approccio, per quanto riguarda in particolare la valutazione e la gestione dei rischi, l’adozione di misure di sicurezza adeguate, la trasparenza nei confronti delle persone e la strutturazione di documentazione legale e tecnica atta a dimostrare la conformità alle norme.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3