CIRCOLAZIONE DATI

Data Act, forte spinta del Consiglio UE per arrivare al testo definitivo: quali novità

Il Data Act è uno dei testi più importanti del pacchetto normativo UE dedicato ai dati, così come l’IA Act. Una spinta propulsiva verso la definitiva approvazione arriva ora dalla Presidenza semestrale di turno del Consiglio UE, ovvero quella della Repubblica Ceca. Ecco le novità in discussione

Pubblicato il 25 Lug 2022

Andrea Michinelli

Avvocato, FIP (IAPP), ISO/IEC 27001 e 42001, Of counsel 42 Law Firm

Data Governance Act DGA

Uno dei testi più importanti del c.d. pacchetto normativo UE dedicato ai dati – inquadrato complessivamente nel piano “Shaping Europe’s digital future” della strategia europea – è certamente il Data Act (ovvero norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo).

Questo testo, in via di definizione ultima, trova nuova spinta per cercare di arrivare, in breve tempo, al termine del suo percorso ed essere approvato dalle istituzioni UE, cercando un giusto compromesso tra il desiderio di rendere i dati digitali più liberi di circolare possibile, con maggiore trasparenza e, dall’altro lato, preservando in varia misura i diritti spettanti ai produttori dei dispositivi (a loro volta generanti i dati basati sull’utilizzo compiutone dagli utenti).

In linea con quanto accaduto recentemente ai testi di Digital Markets Act e Digital Services Act, circa i quali si è trovato recentemente accordo politico e approvazione parlamentare definitiva, si vuole arrivare in breve tempo alla chiusura del cerchio.

La spinta propulsiva e forse definitiva verso il Data Act (così come verso l’IA Act sull’intelligenza artificiale, altro obiettivo dichiarato) proviene dalla Presidenza semestrale di turno del Consiglio UE, ovvero quella della Repubblica Ceca.

Presidenza che è arrivata in sole due settimane a un nuovo testo di compromesso tra le varie istanze in gioco, essendo (prevedibilmente) un intreccio normativo di delicati equilibri e contrappesi, inevitabili quando si parla di maggiore condivisione sul mercato dei dati.

DSA e DMA approvati: ecco cosa cambia per le piattaforme online

Tessera fondamentale del puzzle UE per la libera circolazione dei dati

Come già segnalato, si tratta di un testo destinato a incastrarsi nei tanti che compongono la nuova strategia europea dei dati, mirata al 2030: ricordiamo che vi conteggiamo il pluri-rimandato Regolamento e-Privacy, l’IA Act, il Digital Markets Act, il Data Governance Act e il Digital Services Act.

Se è vero che il GDPR menziona, tra le sue finalità, anche quella di favorire la libera circolazione dei dati (personali), è solo con i nuovi testi regolamentari del pacchetto dati che forse si arriverà a promuovere davvero tale circolazione e ad estenderla a tutti i tipi di dati.

In teoria, gli interventi sui dati – se personali – dovrebbero essere sempre in armonia con i principi base di tutela garantiti dal GDPR, che funge da uno dei pilastri complessivi su cui si reggono, purtroppo non sempre in maniera pienamente coordinata e terminologicamente cristallina, le nuove proposte.

Entrano in gioco nondimeno altre normative, come il Reg. 2018/1807 sulla circolazione dei dati non personali, le norme di protezione dell’IP e dei segreti commerciali.

Anche il Data Act, tra gli altri, risulta una proposta di regolamento focalizzata sui “dati” in senso ampio, personali e non che siano, “importando” alcuni istituti e concetti dall’alveo del GDPR nel seno della nuova proposta complessiva e muovendo passi di intervento sui tangenti temi delle privative industriali.

Il testo è stato proposto in bozza per la prima volta il 23 febbraio 2022, a complemento del Data Governance Act (risalente al 2020 e approvato in maggio dal Consiglio UE), modellato su auspicatissime pratiche di condivisione dei dati tra imprese e P.A. da basarsi sullo sfruttamento dei dati generati soprattutto da dispositivi come quelli IoT (Internet of Things).

Il testo sulla “governance”, precisamente, dovrebbe disegnare processi e strutture di utilizzo dei dati; il testo sostanziale sui “dati” dovrebbe d’altro canto stabilire chi può sfruttare i dati e a quali condizioni.

Si vuole favorire la generazione di un mercato “aperto” dei dati, attualmente stagnante perché “chiuso” da logiche proprietarie, a favore sia delle PMI che della P.A.

Rimandiamo ad altra sede per approfondimenti sul testo complessivo del Data Act. Ci limitiamo qui a rammentare che dovrebbe risolvere molte delle attuali ambiguità sull’utilizzo dei dati prodotti dai dispositivi, specie lato utenti e terzi interessati ai dati, così che sia facilitato l’accesso, l’utilizzo e la costruzione di valore sui dati stessi – in maniera più chiara, generale ed equa, non ristretta ai produttori dei dispositivi stessi. Estendendo peraltro la portabilità dei dati, partendo dal GDPR, a favore dell’interoperabilità degli ambienti digitali.

Non da ultimo, a corollario di tutto ciò il testo interviene sul diritto sui generis – spettante ai costitutori di banche dati che vi abbiano investito, a partire dalla Direttiva 96/9/CE – proprio al riguardo dei database creati tramite i dispositivi.

Si vuole fugare il rischio d’uso della proprietà intellettuale come scudo per limitare la concorrenza, la ricerca e la conoscenza incentrati sui dati, anche per generale interesse pubblico.

Le novità in discussione da parte della Presidenza ceca della UE

Citando proprio il GDPR e la necessità di maggior coordinamento normativo, tra le modifiche proposte dalla Presidenza ceca, troviamo a grandi linee: l’armonizzazione delle definizioni e della terminologia del GDPR col testo del Data Act, oltre a maggiori esenzioni per le PMI, una più netta divisione tra le disposizioni B2B e B2C, una maggior tutela per il know-how aziendale e il divieto espresso di utilizzo dei dark pattern verso gli utenti.

Vediamo alcuni dei dettagli trapelati circa le novità delle ultime settimane:

  1. definizioni normative: i “dati” oggetto del provvedimento sono quelli – personali e non, ora espressamente definiti nel testo – che sono generati dall’utilizzo di un prodotto (o di un servizio) presente nel territorio dell’UE, correlato all’utente (business o consumatore che sia – includendovi ora anche la P.A.) del prodotto o servizio stesso; l’esempio tipico è quelli dei dati generati dai dispositivi IoT – Internet of Things, come possono esserlo i sensori usati nella domotica; nel nuovo testo, alla definizione di “prodotto” non troviamo più abbinato l’aggettivo “mobile”, essendo sufficiente un qualsiasi dispositivo in grado di raccogliere o generare dati, potenzialmente comunicandoli esternamente al dispositivo stesso (trovano eccezione espressa SmartTV e speaker audio, vi rientrano invece gli smartwatch);
  2. GDPR: tornando all’ambito privacy, sono stati richiamati e introdotti termini noti come “consenso” e “interessato”, per reintegrare l’armonia concettuale e normativa che dovrebbe intercorrere tra i vari testi e che finora si era persa (in particolare come puntualizzato dall’EDPS ed EDPB nelle loro analisi congiunte nel parere 2/2022);
  3. diritto di accesso e portabilità dei dati: gli utenti di dispositivi connessi (o di servizi correlati) devono poter accedere (anche tramite delega a terzi) ai dati che hanno contribuito a generare, ora includendovi i preziosi metadata (dati sui dati, come possono essere date e orari di creazione o modifica di un file); by default l’accesso deve essere gratuito, cui si allaccia una portabilità esercitabile con dati da ricevere in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina (vi ritroviamo i requisiti dettati dall’art. 20 GDPR);
  4. divieto di dark pattern: pur lasciando libertà di contrarre tra le parti, tra le novità troviamo la proibizione espressa di “dark pattern”, già noti in ambito privacy e di tutela del consumatore – cioè i tentativi di costringere, ingannare o manipolare gli utenti tramite varie tecniche – da parte dei produttori circa gli appena visti diritti di accesso e di portabilità, ora estesi perché riconosciuti anche a terzi (diversi dall’utente) di cui potrebbero essere raccolti i dati (pensiamo ad es. ai familiari dell’utente, presenti nello stesso ambiente di raccolta dati dei sensori); quindi gli utenti non potranno essere “circuiti” al fine di farli rinunciare o di limitarne tali importanti diritti, tramite consensi o comunque su un piano di imposizione contrattuale;
  5. garanzie per l’utente: vige il divieto per il destinatario dei dati dal fornire informazioni incomplete o di utilizzare i dati per sviluppare un prodotto concorrenti, anche verso utenti che possono aver trasmesso i dati a terzi; peraltro l’utente potrebbe richiedere che i dati vengano elaborati in un ambiente informatico diverso da quello del produttore; nel caso in cui un dispositivo non trasmetta dati all’esterno, il produttore non sarebbe costretto ad archiviarne i dati altrove, lasciandoli nel dispositivo – sempre che ciò sia proporzionato all’uso previsto e salvo diversa opinione degli utenti (ecco il pericolo di potenziale rinunce, viziate dai predetti dark pattern);
  6. condivisione obbligatoria dei dati: ora è stata ristretta ai soli rapporti B2B, esentandone le PMI (a fronte di determinati requisiti, ad es. per i prodotti che sono sul mercato da meno di un anno); nei rapporti B2B, si devono fornire – su richiesta della società che riceve i dati – solo alcune informazioni sul livello di accesso fornito, tale da non essere discriminatorio; è previsto un “premio”, cioè un compenso economico per la messa a disposizione dei dati, limitata in genere per le PMI ai costi effettivamente sostenuti circa la riproduzione, archiviazione e diffusione dei dati, escludendone la raccolta o la produzione dei dati;
  7. terzi coinvolti dall’utente: si potrà, da parte degli utenti, delegare o cedere il diritto di accesso ai dati a terzi – ora si afferma che i terzi in parola dovranno godere di condizioni di accesso “eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti”; nell’ipotesi di dissenso tra le parti, le parti potrebbero concordare volontariamente di rivolgersi a un organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), di loro scelta, in qualsiasi paese dell’UE; altra novità concerne l’obbligo per questi organismi di risoluzione di pubblicare una relazione annuale (descrivente il numero di controversie ricevute, i loro esiti e i tempi medi, e una valutazione dei problemi comuni con raccomandazioni su come evitarli);
  8. knowhow aziendale segreto: gli utenti o terzi potrebbero essere invitati a preservare la segretezza dei dati che includono tale know-how (quindi mantenendo il segreto, a condizioni da specificare contrattualmente da parte del produttore) – precisando che ciò non può costituire, comunque, un motivo per rifiutare l’accesso dell’utente ai dati; è sempre onere del soggetto che comunica i dati precisare se contengono tali segreti.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati