mercato dei dati

Data Act, il regolamento sull’accesso equo ai dati e sul loro uso: vantaggi e obblighi



Indirizzo copiato

Nel mercato dei dati, il Data Act rappresenta l’ultimo tassello della strategia digitale europea, insieme al Digital Services Act, al Digital Markets Act e al Data Governance Act. Una sua corretta lettura normativa chiarisce chi è legittimato ad accedere a questi dati e a quali condizioni. Ecco i punti salienti

Pubblicato il 17 set 2024

Anna Cataleta

Senior Partner P4I – Partners4Innovation

Aurelia Losavio

Legal Consultant P4I – Partners4Innovation



Data Act

Il Data Act (Regolamento Ue 2023/2854 riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo) rappresenta l’ultimo e importante tassello a completamento della strategia europea in materia di dati.

Si ricorda, infatti, che la strategia europea sui dati è caratterizzata ulteriori Regolamenti destinati a dare una svolta al mercato dei dati, ossia Digital Services Act, Digital Markets Act e Data Governance Act.

L’importanza di tale strategia deriva dal fatto che essa mira a creare un mercato unico dei dati che garantisca la competitività globale e la sovranità dei dati dell’Europa; ciò porterà alla creazione di spazi comuni europei di dati, garantendo che più dati diventino disponibili per l’uso nell’economia e nella società, mantenendo al contempo il controllo delle aziende e degli individui che generano i dati[1].

Una importante novità relativa alla legge dei dati è rappresentata dall’emanazione, il 6 settembre scorso, da parte della Commissione europea, di alcune FAQ, ossia di domande frequenti sulla legge sui dati, le quali esplicano alcuni punti fondamentali del Data Act e delle quali si parlerà in un paragrafo dedicato.

Data Act: ambito soggettivo, vantaggi, obblighi

Il Data Act stabilisce norme armonizzate per l’utilizzo e l’accesso equo ai dati –prevalentemente non personali – derivanti dall’interazione degli utenti con dispositivi e servizi dell’IoT. Tale Regolamento chiarisce chi è legittimato ad accedere a questi dati e a quali condizioni.

Inoltre, il Data Act elimina gli ostacoli all’accesso ai dati per gli operatori pubblici e privati, incentivando ad investire nella generazione di dati con la garanzia di un controllo equilibrato sui dati per coloro che li creano; in più tale Regolamento garantisce l’equità nell’ambiente digitale, stimola un mercato dei dati competitivo, aprirà più opportunità per un’innovazione data driven e renderà i dati più accessibili a tutti per dare a consumatori e aziende più controllo sui dati che creano.

Dunque, il Data Act consente agli utenti di prodotti connessi[2] (ad es. auto connesse, dispositivi medici e fitness, macchinari industriali o agricoli) e relativi servizi[3] (cioè qualsiasi cosa che possa far sì che un prodotto connesso si comporti in modo specifico, come un’app per regolare la luminosità delle luci, o per regolare la temperatura di un frigorifero) di accedere ai dati che co-creano utilizzando i prodotti connessi/servizi correlati[4].

Di seguito, alcuni esempi di prodotti connessi e di servizi correlati forniti dalla Commissione europea[5]:

  1. prodotti connessi: prodotti di consumo come ad esempio automobili connesse, dispositivi di monitoraggio della salute, dispositivi per la casa intelligente, altri prodotti come ad esempio aerei, robot, macchine industriali;
  2. servizio correlato: si pensi ad un utente che acquista una lavatrice e installa un’applicazione che consente di misurare l’impatto ambientale del ciclo di lavaggio in base ai dati dei diversi sensori all’interno della macchina e regola il ciclo di conseguenza. Questa applicazione sarebbe considerata un servizio correlato.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, ai sensi dell’art. 1 par. 3, il Data Act si applica a:

  1. fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato Ue e fornitori di servizi correlati indipendentemente dal luogo di stabilimento di fabbricanti e fornitori;
  2. titolari di dati[6] che mettono i dati a disposizione di destinatari nell’Ue;
  3. destinatari di dati in Ue nei confronti dei quali i dati sono messi a disposizione;
  4. enti pubblici, istituzioni, agenzie o organismi Ue che richiedono la disponibilità dei dati ai titolari laddove vi siano esigenze eccezionali per la realizzazione di compiti di interesse pubblico e ai titolari che forniscono dati in risposta a tale richiesta.

I vantaggi del Data Act

Circa i vantaggi che il Data Act comporta bisogna considerare che quando si acquista un prodotto connesso che genera dati, spesso non è chiaro chi può fare cosa con tali dati (ad esempio, nei contratti, è spesso stipulato che tutti i dati generati sono esclusivamente raccolti e utilizzati dal produttore del prodotto il cui uso genera dati).

Con il Data Act si ha, invece, l’estensione del diritto alla portabilità dei dati[7] (diritto introdotto con il GDPR con riferimento ai dati personali) a qualsiasi datogenerato dall’uso di macchine e dispositivi IoT.

Ciò significa che grazie al Data Act si può chiedere a una determinata azienda di trasferire i dati a un’altra azienda che offre un analogo servizio (si parla non a caso di diritto alla portabilità rafforzato).

Gli obblighi imposti dal Data Act

Allo scopo di realizzare tutti gli obiettivi sopracitati, il Data Act fissa una serie di obblighi e adempimenti in capo ai diversi attori coinvolti. Nello specifico:

  1. obbligo di rendere accessibili all’utente i dati generati dall’uso di prodotti connessi o di servizi correlati: prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all’utente in modo facile, sicuro e diretto (art. 3 par. 1 Data Act – Obbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati);
  2. diritto degli utenti di accedere ai dati generati dall’uso di prodotti connessi o di servizi correlati e di utilizzarli: qualora l’utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto connesso o dal servizio correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’utente i dati, nonché i pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo (art. 4 par. 1 Data Act – Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio correlato);
  3. diritto di condividere i dati con i terzi: su richiesta di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall’uso di un prodotto o di un servizio correlato, nonché i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo e con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 5 par. 1 Data Act – Diritto dell’utente di condividere i dati con terzi);
  4. obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente:un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell’articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l’utente. Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l’utente relativamente ai dati non personali (art. 6 par. 1 Data Act – Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’utente);
  5. obbligo dei titolari dei dati di rispettare le condizioni per la messa a disposizione dei dati ai destinatari: il titolare mette i dati a disposizione di un destinatario a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in modo trasparente, conformemente alle disposizioni del Data Act (art. 8 par. 1 Data Act – Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati);
  6. obblighi nell’ambito della messa a disposizione dei dati a enti pubblici e istituzioni, agenzie o organismi dell’Ue sulla base di necessità eccezionali:il titolare di dati è obbligato a mettere i dati a disposizione di un ente pubblico, istituzione, agenzia o organismo dell’Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare taluni dati (art. 14 par. 1 Data Act – Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali);
  7. obbligo del titolare di soddisfare le richieste di dati:il titolare di datiè obbligato a mettere a disposizioni i dati nei confronti dell’ente pubblico, della Commissione, della Banca Centrale europea, dell’Organismo dell’Unione richiedenti senza indebito ritardo e tenendo conto delle misure tecniche, giuridiche, organizzative necessarie (art. 18 par. 1 Data Act, Soddisfacimento delle richieste di dati).

Le FAQ della Commissione europea

Allo scopo di sciogliere i dubbi interpretativi derivanti dallo studio delle norme del Data Act, il 6 settembre scorso, la Commissione europea ha pubblicato delle FAQ sulla legge sui dati.

In primo luogo, le FAQ chiariscono i rapporti intercorrenti tra il GDPR e il Data Act affermando che in alcuni casi, il Data Act integra e completa il GDPR (ad esempio, la portabilità in tempo reale dei dati provenienti dall’Internet-of-Things). In altri casi, il Data Act limita il riutilizzo dei dati da parte di terzi (articolo 6 Data Act). In caso di conflitto tra GDPR e Data Act, prevalgono le norme del GDPR sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, vengono date maggiori informazioni sulla definizione di prodotto connesso e di servizio correlato. I prodotti connessi sono oggetti che possono generare, ottenere o raccogliere dati sull’uso, le prestazioni o l’ambiente in cui vengono utilizzati e che possono comunicare questi dati tramite connessione wireless o basata su cavo.

I prodotti connessi si trovano in tutti i settori dell’economia e della società. Comprendono gli elettrodomestici di consumo, i macchinari industriali, i dispositivi multimediali, gli smartphone e i sistemi televisivi (cfr. considerando 14); invece un servizio correlato è un servizio digitale che può essere collegato al funzionamento di un prodotto connesso e che contribuisce alla funzionalità di tale prodotto connesso trasmettendogli dati o comandi (ad esempio, un’app per regolare la luminosità delle luci o la temperatura di un frigorifero).

Due condizioni fondamentali devono essere soddisfatte affinché un servizio digitale possa essere considerato un servizio connesso:

  1. deve esserci uno scambio di dati bidirezionale/bidirezionale tra il prodotto collegato e il fornitore di servizi e
  2. il servizio deve riguardare le funzioni, il comportamento o il funzionamento del prodotto collegato.

Le FAQ forniscono un’utile sezione sugli utenti dei dati, i quali vengono definiti come persone fisiche o giuridiche che possiedono un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti temporaneamente i diritti di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio connesso.

Ciò implica che l’utente abbia un diritto stabile sul prodotto connesso (ad esempio, la proprietà o un diritto derivante da un contratto di affitto o di locazione). Tale sezione fornisce, tra le altre cose, chiarimenti sull’ambito di applicazione del Data Act, sulle modalità di accesso degli utenti ai propri dati. Vi sono, inoltre, apposite sezioni per i titolari di dati e per i terzi.

Molto importante ricordare il tema della tutela delle piccole e medie imprese (PMI) da parte del Data Act. In tal senso, le FAQs specificano che il Capitolo IV del Data Act non si rivolge in modo specifico alle PMI, ma si osserva che dato che le PMI hanno spesso un potere di mercato limitato e posizioni negoziali più deboli, il capitolo IV fornirà un sostegno particolare alle stesse.

Ad esempio, se una PMI ha bisogno di presentare una denuncia o di sollevare una preoccupazione, può rivolgersi al coordinatore dei dati nel proprio Stato membro.

La Commissione europea raccomanda l’adozione di modelli di condizioni contrattuali per la condivisione dei dati che siano destinati ad aiutare le PMI a negoziare meglio.

La Commissione li adotterà nel momento in cui la Data Act inizierà ad essere applicabile (dal 2025).

Conclusioni

Il Data Act rappresenta una importantissima novità per facilitare l’accesso ai dati, garantendo così maggiore equità e più controllo sui dati generati, con la creazione e l’estensione di alcuni diritti già ben delineati in altri contesti (si pensi al diritto alla portabilità “rafforzato”).

Dunque, il Data Act stabilisce norme importanti che necessitano, come sempre, di un contemperamento con le altre disposizioni normative e che, una volta applicabili (dal 12 settembre 2025) genereranno senza dubbio il passo avanti definitivo verso gli obiettivi della strategia digitale europea.


[1] Commissione europea, Una strategia europea per i dati, disponibile al seguente link

[2] Prodotto connesso: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’utente.

[3] Servizio correlato: un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso.

[4] Commissione europea, Data Act spiegato, disponibile al seguente link

[5] Ibidem

[6] titolare dei dati: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo (conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell’Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione) di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato.

[7] Art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento sia effettuato in base al consenso o a un contratto e tramite mezzi automatizzati​.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4