Il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065), entrato in vigore il 16 novembre 2022, rappresenta il corpus normativo di riferimento per la promozione, all’interno dell’Unione Europa, di un ambiente digitale più sicuro e responsabile.
A tal fine, il regolamento prevede nuovi obblighi per tutte le piattaforme digitali che rispettino determinati requisiti qualitativi e quantitativi, così da ridurre i danni connessi a forme di abuso della propria posizione di dominio, contrastare l’incremento dei rischio online, incrementare le protezioni concesse agli utenti e porre, in generale, le piattaforme digitali in nuovo quadro unico orientato alla trasparenza ed alla responsabilizzazione.
A seguito dell’entrata in vigore del DSA, tuttavia, sono state sollevate una serie di questioni pratiche inerenti all’obbligo, da parte delle piattaforme, di pubblicare informazioni sul numero di utenti e destinatari attivi dei loro servizi. Dall’adozione e dall’entrata in vigore della legge sui servizi digitali, infatti, diversi fornitori di servizi intermediari hanno contattato i servizi della Commissione per sapere come poter concretamente calcolare detto dato, e in che modo considerare diverse tipologie di interazione con la piattaforma.
Preso atto di queste perplessità, considerato il termine di adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa concesso dal DSA, la Commissione Europea ha dunque elaborato una guida pratica che si pone l’obiettivo di dare risposta alle piattaforme, definendo degli orientamenti non vincolanti che possano aiutare dette piattaforme e i motori di ricerca rientranti nel campo di applicazione del Regolamento a dare compiuta attuazione dello stesso.
Digital Services Act: questioni tecnico-giuridiche ancora aperte sulla sua applicazione
Indice degli argomenti
Digital Services Act: domande e risposte
Come riportato nel comunicato stampa reso dalla Commissione Europea, gli orientamenti che si andranno a discutere mirano ad assistere le piattaforme online e i motori con domande pratiche sulle disposizioni del DSA relative all’obbligo di pubblicazione del numero di utenti attivi. Detti orientamenti, che si ribadisce sono non vincolanti, saranno poi soggetti a revisione in base all’esperienza pratica acquisita dalla Commissione e dagli stakeholders nel corso dei prossimi mesi.
Si discute, in particolare, di quanto contenuto nell’articolo 24, paragrafo 2, e nel considerando 77 DSA, nonché nell’articolo 3, lettere m), p) e q), DSA e nell’articolo 33 DSA.
Nel caso in cui, infatti, il numero di utenti pubblicato raggiunga oltre il 10% della popolazione dell’UE (ossia, 45 milioni di utenti) la Commissione potrà designare dette società come piattaforme online molto grandi (VLOPs) o motori di ricerca online molto grandi (VLOSEs), con applicazione, per gli stessi, di obblighi aggiuntivi, come la valutazione del rischio e l’adozione di misure di mitigazione dello stesso corrispondenti al livello di rischio rilevato.
Appare utile, dunque, analizzare alcune delle risposte fornite dalla Commissione nel documento oggetto di esame.
Gli utenti attivi medi mensili e gli obblighi informativi
Ai sensi dell’art. 24 paragrafo 2 DSA, i fornitori di piattaforme online e motori di ricerca online sono obbligati a pubblicare – per ogni singola piattaforma/motore di ricerca gestito – a partire dal 17 febbraio 2023 e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, le informazioni relative al numero di destinatari attivi medi mensili del loro servizio all’interno dell’UE.
L’informazione dovrà essere resa pubblica in una sezione dedicata e accessibile al pubblico dell’interfaccia online della loro piattaforma online o del loro motore di ricerca online, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, DSA. Per facilitare l’identificazione automatizzata delle informazioni pubblicate e di eventuali aggiornamenti di tali informazioni, il fornitore dovrebbe garantire anche che tali informazioni siano facilmente disponibili e accessibili sulle proprie interfacce online.
I destinatari medi mensili attivi del servizio dovranno essere calcolati come media degli ultimi 6 mesi, secondo le modalità contenute negli atti delegati di cui all’art. 33 DSA, ove adottati. In assenza di detti atti delegati, potrà farsi riferimento, per la determinazione di tale numero, alle definizioni rese dall’art. 3 DSA e dal connesso considerando 77.
Con il termine “destinatario attivo di una piattaforma online”, in particolare, si intende un destinatario del servizio che, nel corso dell’ultimo semestre, ha interagito con una piattaforma online, richiedendo alla medesima di ospitare informazioni che lo riguardano o venendo esposto a informazioni ospitate da detta piattaforma e diffuse attraverso l’interfaccia della medesima.
In altri termini, in relazione alle piattaforme online multilaterali, i destinatari su ciascun lato della piattaforma online, compresi i consumatori, gli utenti commerciali e i professionisti, sono potenzialmente rilevanti ai fini del conteggio del numero di destinatari attivi mensili medi del servizio.
“Ciò significa”, afferma la Commissione, “che tutti i destinatari che interagiscono con il servizio – ad esempio visualizzando o ascoltando contenuti diffusi sulla piattaforma online – o fornendo tali contenuti, ad esempio, in vista della vendita o della pubblicità di un prodotto o servizio – dovranno essere considerati destinatari attivi del servizio ai fini della DSA”. Ne deriva, dunque, una divergenza tra la nozione di destinatario attivo del servizio e quella di utente registrato/utente che effettua una transazione sulla piattaforma online.
Ad esempio, si legge, “un utente che visualizza annunci visualizzati su una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con professionisti deve essere considerato un destinatario attivo del servizio, anche se tale utente non acquista in definitiva un prodotto o un servizio su tale piattaforma online”.
Con il termine di “destinatario attivo di un motore di ricerca online”, invece, si indica un destinatario del servizio che, sempre nel corso dell’ultimo semestre, ha inviato una query a un motore di ricerca online ed è stato esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online.
Resta fermo che le piattaforme dovrebbero evitare, ove possibile, il doppio conteggio dei destinatari, contando questi ultimi una volta soltanto, soprattutto nel caso in cui vengano utilizzate diverse interfacce online per accedere al medesimo servizio, o diversi URL/domini. Parimenti, non dovrebbero rientrare nel conteggio gli utenti non autentici, come bot o scrapers.
Il considerando 77 della DSA chiarisce, poi, che la nozione di destinatario attivo del servizio non dovrebbe includere l’uso accidentale del servizio da parte di destinatari dei servizi di altri fornitori di servizi intermediari che rendono indirettamente disponibili contenuti ospitati dal fornitore della piattaforma online pertinente mediante collegamento o indicizzazione da parte di un fornitore di motore di ricerca online.
Contratti a distanza e utenti attivi
All’interno delle linee guida, particolare attenzione viene data all’ipotesi in cui i fornitori di piattaforme online concludano contratti a distanza con i venditori terzi. Occorre verificare, in questo caso, infatti, che tra i destinatari debbano essere fatti rientrare solo i consumatori finali o anche gli utenti commerciali che si appoggiano alla piattaforma per vendere i loro prodotti e servizi.
La Commissione, a tal riguardo, precisa che l’art. 3 definisce come destinatario del servizio qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di intermediazione, in particolare allo scopo di cercare informazioni o renderle accessibili. Tale definizione “comprende sia i consumatori che utilizzano piattaforme online che consentono loro di concludere contratti a distanza con professionisti per la ricerca e l’acquisto di beni, sia i professionisti che offrono prodotti o servizi su tali piattaforme online”.
Si prenderà in considerazione che i professionisti interagiscano con tali servizi, ad esempio, quando richiedono al fornitore di memorizzare le loro inserzioni o offerte sull’interfaccia online del fornitore.
Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti dovranno contare tutti i destinatari che interagiscono con i loro servizi, compresi sia i consumatori che i professionisti, nel calcolo dei destinatari attivi mensili medi del loro servizio.
Parimenti, dovranno essere fatti rientrare nel numero dei soggetti destinatari attivi medi mensili anche gli inserzionisti che interagiscono con i servizi resi dalla piattaforma online richiedendo al fornitore di quest’ultima di memorizzare e presentare la loro pubblicità sulla piattaforma medesima.
Il rapporto tra il fornitore e la Commissione
Sebbene si richieda ai fornitori di piattaforme e motori di ricerca online di comunicare le informazioni relative al numero di utenti attivi medi mensile, nelle linee guida si precisa che non sussistono specifici obblighi di notifica dei numeri pubblicati alla Commissione Europea.
Tuttavia, “nell’interesse della trasparenza e al fine di facilitare il monitoraggio del rispetto della legge sui servizi digitali durante il periodo iniziale della sua applicazione, tutti i fornitori sono incoraggiati a comunicare tali informazioni alla Commissione utilizzando l’apposita casella di posta elettronica funzionale: CNECT-DSA-Registry@ec.europa.eu [e al coordinatore dei servizi digitali competente dello Stato membro del loro stabilimento, una volta designato dallo Stato membro interessato], spontaneamente, nonché la metodologia utilizzata per determinare i destinatari attivi mensili medi delle loro piattaforme online o dei loro motori di ricerca online nell’Unione, nello stesso momento in cui pubblicano tali informazioni sulle loro interfacce online”.
Questa comunicazione spontanea, continua, “faciliterà e accelererà il processo di designazione delle piattaforme online e dei motori di ricerca online come VLOP e VLOSE ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, DSA, aumentando così la certezza del diritto”.
Resta salva la facoltà della Commissione e del Coordinatore dei servizi digitali competente di richiedere ai fornitori che le informazioni relative al numero di utenti siano comunicate.
La Commissione, inoltre, potrà usare informazioni ulteriori a quelle comunicate dalla piattaforma, al fine di denominare quest’ultima come VLOP o come VLOSE.