LA GUIDA PRATICA

DPO in pratica: le regole per “entrare” nell’ufficio IT

Vista la trasversalità di azione dell’ufficio IT o del suo referente IT nelle differenti aree dell’organizzazione coinvolte nelle attività di trattamento di dati personali, il DPO deve essere in grado di coordinarsi con i relativi processi per un migliore svolgimento dei propri compiti sia sul piano strategico che operativo

Pubblicato il 11 Ago 2022

Stefano Gazzella

Consulente Privacy & ICT Law, Data Protection Officer

DPO in pratica regole per entrare nell'ufficio IT

L’ufficio IT, ovverosia la funzione che comunemente viene preposta alla gestione dei sistemi informatici, rappresenta un fattore critico di successo per il raggiungimento degli obiettivi di cyber security e di compliance GDPR da parte delle organizzazioni.

Considerato il ruolo svolto in questi termini e la sua trasversalità d’azione in pressoché tutte le aree dell’organizzazione in cui sono svolte le attività di trattamento di dati personali, è necessario che il DPO abbia la possibilità – garantita e agevolata adeguatamente da parte della direzione – di poter concretamente entrare all’interno dei processi IT.

Sebbene il profilo dell’attuazione operativa non sia di spettanza del DPO, avere garantito un accesso facile e tempestivo a tutte le informazioni necessarie per una conoscenza degli interventi svolti e poterne di conseguenza valutare l’efficacia non può che agevolarne lo svolgimento dei compiti[1].

Inoltre, una sinergia può attuarsi anche grazie al supporto che l’ufficio IT o il suo referente[2] può fornire per la verifica del buon esito delle misure programmate ed attuate, migliorando la continuità di sorveglianza e soprattutto l’efficienza dei controlli riferendoli ancor più all’assetto concreto dell’organizzazione.

DPO in pratica: il rapporto con la direzione tra comunicazione e autonomia decisionale

Il ruolo dell’IT fra cyber security e compliance GDPR

È sempre opportuno tenere a mente che la consulenza ed informazione nell’ambito dei processi IT non può mai consistere in una decisione, altrimenti verrebbe meno quel ruolo di terzietà e il valore della second opinion rese sulle scelte dei titolari o dei responsabili, facendo emergere situazioni ad elevato rischio di conflitto di interessi.

Non solo: fare ricorso esclusivamente alle risorse interne all’organizzazione può compromettere l’efficacia dei controlli stessi, motivo per cui deve essere sempre oggetto di valutazione l’opportunità di fare riferimento anche terze parti per la conduzione, ad esempio, di un vulnerability assessment.

All’esito dell’audit di sicurezza, la redazione di una roadmap di implementazione e miglioramento della sicurezza in ambito informatico deve necessariamente coinvolgere anche l’ufficio IT per cui diventa particolarmente rilevante la capacità del DPO di porsi come mediatore per favorire i cambiamenti necessari.

In maniera analoga, nel caso in cui si riscontri l’obbligo o l’opportunità di condurre una valutazione d’impatto, sarà il DPO stesso a dover suggerire ed indicare l’ampiezza e la profondità del coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti o se altrimenti possa essere sufficiente la rendicontazione che l’organizzazione è in grado di svolgere facendo ricorso esclusivamente a risorse interne.

Preservare tali equilibri non è un argomento che riguarda i soli costi ma soprattutto il mantenimento di quell’empowerment necessario affinché l’ufficio IT possa svolgere un ruolo proattivo dando piena attuazione alla delega di gestione funzionale predisposta dalla direzione.

Grazie all’affiancamento con la gestione delle risorse umane, l’ufficio IT è inoltre in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento del fattore umano con particolare riguardo agli aspetti specifici della sicurezza degli operatori.

L’esempio di immediata percezione consiste nelle procedure di attribuzione, variazione o cessazione di credenziali, la conseguente regolazione dei privilegi degli operatori che hanno accesso ai sistemi informatici, la diffusione delle policy ed istruzioni di sicurezza e dei disciplinari d’impiego delle dotazioni informatiche.

Diventano particolarmente rilevanti anche tutte le azioni di sensibilizzazione che è possibile svolgere per tramite dell’ufficio IT, quali ad esempio gli alert relativi a rischi cyber emergenti o individuati, o la verifica delle vulnerabilità human-based mediante azioni di controllo quali le simulazioni di phishing.

In tutti questi casi, è fondamentale che il ruolo del DPO sia quello di promotore o facilitatore, nel delicato equilibrio di provvedere a riparare eventuali inerzie e non frustrare le iniziative intraprese.

Ovviamente, qualora emerga la necessità di adottare un’azione correttiva il DPO dovrà essere in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la stessa possa essere valutata e, se del caso, eseguita.

Il DPO nell’attività della gestione IT

L’attività ordinaria della gestione IT riguarda una molteplicità di fasi e livelli: dalla progettazione all’implementazione e aggiornamento; dal livello fisico a quello dell’infrastruttura ed applicativo.

Premesso quanto già segnalato sull’esigenza di non incorrere in situazioni di conflitto d’interesse, l’inserimento efficace del DPO all’interno di tali processi necessita di almeno tre elementi:

  1. definizione del flusso informativo;
  2. capacità di generare report ad uso della direzione;
  3. coordinamento strategico e operativo.

La bilateralità del flusso informativo fra ufficio del DPO e ufficio IT non contribuisce solamente a garantire una tempestività di azione o reazione ma, nel caso in cui concorra con un corretto grado di consapevolezza da parte dei referenti e degli operatori nella protezione dei dati personali, può risolvere preventivamente tanto i rischi relativi alla compliance GDPR quanto quelli di sicurezza.

Ad esempio, nel caso in cui si prevede l’introduzione di una nuova tecnologia o la riorganizzazione dei metodi di lavoro attraverso l’impiego di strumenti tecnologici, l’integrazione dei principi di privacy by design e privacy by default ha un impatto rilevante in termini di sicurezza.

La progettazione dei mezzi del trattamento prevede infatti che siano definiti i dati personali oggetto di trattamento, le operazioni da svolgere sugli stessi e la regolazione degli accessi con specificazione delle attività che potrebbero coinvolgere ulteriori soggetti.

Di conseguenza, sul piano della gestione dell’information security è in tale occasione che possono essere attenzionati i fattori relativi a database, asset e attribuzione dei ruoli e delle responsabilità.

La capacità di generazione dei report prevede inoltre che il DPO possa agire come filtro fra il referente IT e la direzione, con l’espressione di pareri relativamente ad esigenze, criticità o indirizzi decisionali, e se del caso riportando direttamente ai vertici dell’organizzazione segnalazioni e valutazioni acquisite contribuendo così al miglioramento delle comunicazioni interne.

L’elemento di coordinamento strategico e operativo prevede non solo un’attività di supporto da parte dell’ufficio IT rispetto alle decisioni assunte dall’organizzazione derivanti dalla consulenza del DPO, ma anche un suo effettivo coinvolgimento all’interno dei tavoli di lavoro coordinati dal DPO che possono riguardare:

  1. l’analisi e valutazione delle tecnologie adottate;
  2. la ricerca di possibili alternative maggiormente sicure o conformi al GDPR;
  3. il controllo dei fornitori per garantire la sicurezza della supply chain;
  4. l’impostazione e il miglioramento delle procedure.

La procedura di data breach

Emblematica fra tutte le procedure e comune all’interno di tutte le organizzazioni, la procedura di data breach coinvolge l’ufficio IT nella parte di gestione dell’incidente informatico, sia per la fase di analisi che per quella di predisposizione delle misure di mitigazione.

L’intervento di sorveglianza del DPO riguarda l’adozione della procedura in conformità con le indicazioni della norma, la sua diffusione presso gli operatori (eventualmente, con addestramento e/o formazione) e soprattutto il corretto svolgimento della stessa.

Avendo riguardo agli adempimenti collegati alle violazioni di sicurezza che coinvolgono i dati personali trattati all’interno dei sistemi informatici tutte le evidenze possono essere riscontrate già all’interno dell’ufficio IT al fine di fornire le eventuali indicazioni circa la sussistenza di obblighi di notifica all’autorità di controllo[3] o di comunicazione nei confronti degli interessati[4].

Qualora emergano esigenze relative alla risoluzione di vulnerabilità scoperte e l’adozione di un approccio di tipo lesson learned, è bene che la procedura preveda già al suo interno la predisposizione di un piano di mitigazione e miglioramento precisando i ruoli (in ottica strategica, funzionale e operativa) assunti da parte del referente IT e del DPO.

Verifica e riesame della sicurezza IT

Al di là dell’incident management, il punto di convergenza comune e ricorrente fra funzione IT e DPO è riscontrabile all’interno di un’espressa previsione del GDPR relativa all’attività di verifica e riesame della sicurezza[5].

In tal senso è piuttosto comune che si faccia ricorso a due differenti criteri, che nelle best practices devono essere adottati come concorrenti: uno legato ad un parametro temporale, uno legato a parametri di contesto.

Mentre il primo richiede che venga definita la cadenza dei controlli secondo un’analisi preventiva di rischio, il secondo può ricorrere nel caso in cui le modifiche tecnologiche o organizzative comportino una possibilità di variazione dei rischi e per l’effetto l’esigenza di dover svolgere un riesame delle misure di sicurezza predisposte.

Entrambi i parametri vengono stabiliti facendo ricorso alla consulenza del DPO, il quale deve inoltre sollecitarne il riesame nelle ipotesi in cui riscontri dalle informazioni ricevute dall’ufficio IT l’esigenza che si debba procedere in tal senso.

La responsabilità per la conduzione delle attività di verifica e riesame di sicurezza IT è generalmente attribuita all’ufficio IT, con il coinvolgimento del DPO come consulente per la corretta allocazione delle priorità secondo l’approccio risk-based richiesto dalla norma in materia di protezione dei dati personali.

Come già rappresentato, in questa fase il DPO deve essere in grado di valutare l’opportunità o l’esigenza – indicando elementi oggettivi e riscontrabili – per il coinvolgimento di eventuali terze parti e rappresentarla adeguatamente alla direzione e al referente IT.

La rendicontazione delle verifiche e dei riesami svolti deve infine essere incorporata all’interno della relazione di attività del DPO, soprattutto nel caso in cui sia previsto un passaggio di incarichi, fare riferimento a tutte le evidenze riscontrate (anche con allegazione delle relazioni o di un loro estratto) ed indicare nei contenuti essenziali:

  1. l’esigenza (decorso del tempo o cambio di contesto) che ha attivato la procedura di riesame;
  2. la valutazione della sicurezza dei sistemi informatici riferita allo stato dell’arte, al rischio e al budget;
  3. l’esito del riesame con indicazione degli interventi in ordine di priorità ed urgenza.

 

NOTE

  1. Definiti dall’art. 39 GDPR.

  2. Designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies Cod. Privacy.

  3. Come previsto dall’art. 33 GDPR.

  4. Come previsto dall’art. 34 GDPR.

  5. Come misura di sicurezza esemplificativa è prevista “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.” (art. 32 par. 1 lett. d) GDPR).

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