Con l’accordo politico raggiunto il 23 aprile scorso tra il Parlamento Europeo e il Consiglio sul Digital Services Act, o Legge sui servizi digitali, si è aperta una nuova fase per arrivare alla stesura del testo definitivo e alla sua approvazione.
È stato quindi messo a punto il testo finale, che è stato inviato dalla Presidenza francese del Consiglio dell’UE il 10 giugno ai parlamentari europei, in vista di un voto previsto alla Commissione sul mercato interno del Parlamento Europeo.
In realtà il testo era già stato inviato agli europarlamentari a metà maggio, e alcuni europarlamentari avevano richiesto modifiche. Venerdì il testo è stato rigettato in particolare dal Partito popolare europeo (PPE), da Renew Europe, dai Verdi e dalla Sinistra, che lo hanno giudicato non conforme in quanto, secondo il loro parere, alcuni punti del testo finale non farebbero parte dell’accordo.
Quali sono i contenziosi? Che cosa può accadere adesso?
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I contenziosi aperti
La nuova fase apertasi in seguito all’accordo tra Parlamento e Consiglio, accolto favorevolmente dalle stesse istituzioni europee, è destinata a concordare gli aggiustamenti necessari per finalizzare i dettagli e dare vita al testo “definitivo”. In realtà, già in questa fase erano emersi malumori in quanto è stato riferito da diverse fonti del Parlamento che molti dei co-legislatori inizialmente coinvolti nelle discussioni per il raggiungimento dell’accordo di Aprile, non siano poi stati consultati dalla relatrice Christel Schaldemose per la stesura finale del testo.
Il primo contenzioso riguarda il considerando 28, la cosiddetta “no-monitoring-obligations”, secondo cui il DSA non impone un obbligo generale ai prestatori di servizi di intermediazione di monitorare i contenuti delle loro piattaforme o di monitorare attivamente le circostanze che indicano attività illegali, sebbene ciò non pregiudica che le autorità nazionali, secondo le rispettive legislazioni, possano imporre obblighi specifici di monitoraggio, anche quando tali prestatori soddisfino i requisiti per l’esenzione dalla responsabilità, ad esempio nel caso di contenuti considerati illegali o che non rispettino il diritto d’autore.
Per gli eurodeputati che hanno rigettato il testo del DSA, tutto ciò porterebbe all’introduzione della cosiddetta “stay-down clause” o “clausola di sospensione”, che obbligherebbe un prestatore di servizi di intermediazione, contrariamente a quanto affermato, a un pesante monitoraggio dei contenuti ospitati sulla sua piattaforma, contrario al principio di assenza di obblighi generali di vigilanza.
È interessante notare che il considerando 28 era già presente nel testo che il Consiglio preso in esame nella prima fase dei negoziati, e poi successivamente rimosso. Su insistenza di Spagna, Italia e Francia, sarebbe stato nuovamente aggiunto, senza che però facesse parte dell’accordo politico di aprile o comunque senza che questa decisione fosse condivisa tra i co-legislatori.
Il secondo contenzioso riguarda il considerando 29, che sarebbe responsabile di introdurre un’esenzione per quanto riguarda gli ordini di sospensione, emessi da autorità transfrontaliere, di contenuti illegali nel caso specifico di siti web di gioco d’azzardo online. Il testo sembra sia stato aggiunto su richiesta di Malta, e non è un caso che il paese ospiti un numero cospicuo di tali siti Web dedicati alle scommesse.
Quando a metà maggio gli eurodeputati hanno valutato il testo “definitivo” che conteneva già queste aggiunte, per loro inaspettate, lo hanno respinto, richiedendo la modifica dei considerando “incriminati”. Venerdì scorso, però, la Presidenza francese, a parte qualche piccolo cambiamento, ha ripresentato sostanzialmente lo stesso testo, che è stato quindi nuovamente respinto.
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Cosa succede adesso?
A questo punto tre sono le principali ipotesi: la Presidenza francese può procedere con la modifica dei due considerando, come richiesto dagli eurodeputati, oppure può richiedere al Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Committee of Permanent Representatives – COREPER) di adottare il testo che include i due considerando, in aperto contrasto con il Parlamento.
La seconda ipotesi aprirebbe una frattura importante tra i due organi, perché a sua volta il Parlamento europeo potrebbe decidere di adottare un suo testo, eliminando i due considerando del Consiglio, e a questo punto la prima fase sarebbe conclusa, ma si dovrebbe raggiungere un nuovo accordo, e tutto ciò comporterebbe un ritardo anche importante nell’adozione della normativa.
Una terza ipotesi è che la Presidenza francese non faccia nulla, e trasferisca la questione alla presidenza ceca, che entrerà in carica il 1° di Luglio, in modo poi da avere piena libertà nel sostenere l’una o l’altra parte. Delle tre, questa sembra l’ipotesi peggiore, perché quasi certamente ciò comporterebbe il dover ricominciare tutto o quasi da capo, con ancora più importanti ritardi nell’adozione della normativa.
È quanto mai urgente la necessità di avere una norma come quella del Digital Service Act, che è, insieme al Digital Market Act, elemento fondamentale della strategia digitale europea e costruire nuove regole per l’economia digitale, creando uno spazio economico europeo capace di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà delle persone nel cyberspazio, di ostacolare l’utilizzo non appropriato di contenuti, di rendere le Big Tech più responsabili, e di creare quei meccanismi di controllo necessari per affrontare il mondo digitale e il cyberspazio in maniera uniforme e coerente, evitando che una regolamentazione privata decisa dalle grandi piattaforme possa assumere il controllo dell’economia digitale e limitare le garanzie degli individui.
La relatrice Schaldemose ha dichiarato di “prendere atto dei commenti ricevuti”, e “che è sempre difficile trovare compromessi su dossier così importanti”. Ella non ritiene che il considerando 28 rappresenti di fatto una clausola di sospensione, ma ha anche detto di essere fiduciosa di raggiungere un accordo.
D’altra parte, i contenziosi non riguardano le disposizioni, ma i considerando e soprattutto alcune “sfumature” di linguaggio contenuti in essi. A tal proposito, il PPE ha fatto sapere che ritiene il considerando 28 al di fuori degli accordi del 23 Aprile, e pertanto ne chiede la modifica, ma che è disposto ad accettare il considerando 29, anche se non lo ritiene necessario, in base a quello che potremmo definire “spirito di compromesso”.
Queste affermazioni lasciano quindi aperta l’ipotesi che sia ancora possibile modificare il testo e approvarlo sotto la Presidenza francese, in modo da adottare la normativa secondo l’iter atteso e senza ulteriori ritardi, ovvero entro la fine del 2022.
Fa comunque riflettere il fatto che gli europarlamentari si siano concentrati a richiedere modifiche sui considerando, che indubbiamente sono indicazioni di grande importanza che aiutano a comprendere l’applicabilità della norma ma che fanno parte del preambolo di un regolamento, e non contengono enunciati di carattere normativo. Come già suggerito da Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, nel suo intervento del 28 aprile, subito dopo il raggiungimento dell’accordo politico, sono ben altre le “ombre” nel testo proposto del DSA, come ad esempio il potenziale rafforzamento del ruolo dei gestori delle piattaforme che, paradossalmente potrebbe decidere in autonomia quali contenuti siano da considerare leciti e quali no, e quindi di fatto rafforzare la propria posizione anziché vederla limitata, e la governance delle nuove regole, che appare quanto mai complicata soprattutto nei rapporti intra-europei.
Eppure, non sembrano questi i temi in discussione tra gli europarlamentari.