L'APPROFONDIMENTO

La cyber security nell’ambito dell’aviazione civile: il nuovo quadro normativo UE

Il nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1583 sulla cyber security nell’ambito dell’aviazione civile stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza. Ecco il rapporto con la Direttiva NIS e il Perimetro cibernetico

Pubblicato il 13 Ott 2021

Giovanni Campanale

Security Manager, Data Protection Officer e Formatore

Cyber security in ambito aviazione civile

Il comparto aereo e in particolare il trasporto passeggeri, a fare data dall’11/09/2001 ha fatto fronte a numerose sfide e cambiamenti, che hanno portato all’introduzione di normative cogenti e nuovi modelli operativi, destinati ad avere un impatto diretto in tutti i processi posti in essere dai principali attori del mondo aeroportuale.

In particolare, il settore dell’aviation security ha rappresentato l’ambito operativo che più di tutti è stato coinvolto in questo percorso di evoluzione e cambiamento, focalizzandosi in via principale avverso i rischi di security di tipo fisico.

In questo senso, infatti, gli attacchi del 9/11 hanno rappresentato il motore di questo cambiamento, attraverso il mantenimento di un focus largamente limitato alla security in senso fisico e, dunque, alla natura cinetica degli attacchi connessi a tali scenari criminosi.

Gli ultimi anni si sono successivamente caratterizzati dall’evoluzione e consolidamento dei rischi di security di tipo informatico. Si può parlare in questo senso di azioni illecite intenzionali, veicolate in via principale mediante strumenti e protocolli informatici e finalizzate alla compromissione o distruzione di reti, sistemi informativi e servizi informatici, e/o all’esfiltrazione di dati o informazioni riservate.

Questo scenario evolutivo si è dimostrato trasversale a tutti i settori economici, toccando il mondo sia pubblico che privato, senza distinzioni di nazionalità o aree geografiche colpite.

Il settore aeronautico e degli aeroporti, in particolare, non fa eccezione anche in considerazione della ulteriore ed eventuale classificazione di infrastruttura critica, posta in capo a specifici scali nazionali.

Questa esigenza ha trovato un importante recepimento in ambito comunitario, con l’entrata in vigore in data 31/12/2020 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (in realtà il suo allegato nello specifico), e che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cibersicurezza.

Aviazione civile e cyber security: il nuovo regolamento UE

La modifica della legislazione comunitaria di esecuzione, è pertanto finalizzata a fornire criteri di interpretazione comuni a beneficio degli Stati membri, per la corretta applicazione delle nuove norme connesse alle misure preventive di cibersicurezza ex Annesso 17 ICAO (annesso sulla sicurezza), nella sua modifica più recente (modifica 16), rispetto alla quale è stato introdotto in particolare il par. 4.9.1. relativo alle misure preventive di cibersicurezza[1].

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 del 25 settembre 2019, diviene quindi lo strumento per supportare gli Stati membri dell’Unione nell’implementazione della modifica 16 dell’Annex 17 ICAO, con riferimento al suo par. 4.9.1. Le modifiche all’Allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, possono dunque essere riassunte in quattro (4) direttrici distinte:

  1. Il riconoscimento in capo all’autorità competente (Enac), del dovere di stabilire ed attuare procedure di condivisione delle informazioni rispetto agli operatori aeroportuali (in particolare i gestori) ed ai vettori aerei, al fine di consentire un aggiornamento continuo delle valutazioni dei rischi per la sicurezza, rispetto alle proprie attività operative (su questo tema sarà opportuno verificare il rapporto con l’Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale di cui al D.L. 82/2021);
  2. L’individuazione da parte degli operatori aeroportuali e dei vettori aerei, all’interno dei propri programmi di security (in via diretta), oppure in via indiretta in documentazione apposita citata nel Programma di security stesso, dei dati e dei sistemi ICT sui quali si basano le proprie operazioni. Una volta eseguita l’individuazione (Identify, secondo la nomenclatura proposta ex DPCM 81/2021) degli asset fondamentali, all’interno del medesimo documento (Programma di Security o documento in esso richiamato) devono essere descritte nel dettaglio le misure di protezione adeguate al rischio (Protect), individuate per fronteggiare eventuali azioni illecite intenzionali, nonchè le misure di rilevamento e riconoscimento degli attacchi (Detect). Operazioni queste, che nei paper di settore (es. Securing Smart Airport di Enisa del 2016), possono ritrovare i dovuti supporti per contribuire alla corretta valutazione del rischio;
  3. Rispetto alle persone che dispongono di diritti di amministratore o di accesso illimitato a dati e sistemi fondamentali di tecnologia dell’informazione, è inoltre previsto un controllo rafforzato, che si aggiunge al controllo standard dei precedenti personali. Molto importante in questo caso, è sottolineare come la decisione relativa all’esecuzione di un controllo standard, rispetto ad uno rafforzato, sia attribuita all’autorità competente (Enac), che potrebbe anche in questa fase definire un confronto con l’Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale;
  4. Rispetto alle persone che attuano operativamente le misure di protezione e rilevamento dei dati e dei sistemi fondamentali di tecnologia dell’informazione, nonché alle persone che hanno accesso ai dati e sistemi dell’organizzazione stessa, deve porsi in essere un piano distinto di addestramento in materia di rischi connessi alla cibersicurezza. Questo programma formativo ed i relativi contenuti, dovranno poi essere approvati (prima dell’erogazione) dall’autorità competente (Enac), rispetto alla quale vale quanto detto sopra, circa l’eventuale confronto con l’Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale.

Il rapporto con la Direttiva NIS

In considerazione dei contenuti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583, potrebbe essere opportuno domandarsi se l’attuale regolamento di settore, si ponga rispetto alla Direttiva (UE) 2016/1148 (di seguito, anche solo, Direttiva NIS), in rapporto di genere a specie, laddove la Direttiva NIS introduce uno standard minimo comune (o “capacità minima comune”) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’ambito dell’UE.

Questo rapporto potrebbe emergere dalla lettura del Considerando n. 9 della Direttiva NIS, laddove si precisa che, “Determinati settori dell’economia sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti giuridici settoriali dell’Unione comprendenti norme in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (i.e. il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 con particolare riferimento al nuovo punto 1.7.). Ogniqualvolta tali atti giuridici dell’Unione contengono disposizioni che impongono obblighi in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi o di notifica di incidenti, si dovrebbero applicare tali disposizioni se gli obblighi ivi contenuti hanno effetti almeno equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva…”.

In senso analogo, il par. 1.7.5. dell’allegato del regolamento 2019/1583, attribuisce all’autorità competente l’onere di stabilire a quali prescrizioni in materia di cibersicurezza, un operatore aeroportuale debba soggiacere, qualora siano vigenti “altre normative dell’UE o nazionali” che introducano obblighi di cibersicurezza di settore. Un tema questo, destinato ad assumere crescente rilievo, man mano che le normative di settore (in particolare per le infrastrutture di trasporto) diverranno sempre più specifiche e vincolanti.

Riprendendo dalla Direttiva NIS, come successivamente recepita dal D.lgs. n. 65/2018, questa individua come noto nel settore dei Trasporti ed in particolare nel sotto – settore del trasporto aereo e dei gestori aeroportuali, l’ambito di individuazione specifico degli Operatori di Servizi Essenziali (di seguito, OSE).

L’OSE è dunque individuato in rapporto all’erogazione di quelle funzioni e servizi essenziali per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali e dunque, le reti ed i sistemi informativi impiegati per il servizio erogato, trovano tutela in rapporto alle finalità di salvaguardia e tutela del mercato interno europeo e del movimento transfrontaliero di beni, servizi e persone.

La Direttiva ha contribuito così al consolidamento dell’architettura nazionale per la protezione dello spazio cibernetico ed attraverso il suo articolo 7 (vedi, art. 6 del D.Lgs. n. 65/2018), ha rilanciato all’adozione da parte di ciascuno stato membro, di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

Sicurezza aerea e Perimetro cibernetico

In osservanza a quanto richiesto dall’art. 7 della Direttiva NIS, che richiede a ciascuno Stato membro la definizione di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi, con il DL. n. 105/2019 (convertito nella Legge n. 133/2019) ed i successivi DPCM n. 131/2020, DPCM n. 81/2021 ed il DPCM 15 giugno 2021, è stato istituito il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (di seguito, PNSC).

Il PNSC coerentemente con gli obiettivi della Direttiva NIS, si orienta dunque ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di enti ed operatori pubblici e privati, dai quali dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato e dalla cui compromissione, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Questa impostazione, orientata alla sicurezza dello Stato prima ancora che dei mercati interni, consentirebbe quindi di allargare il numero dei soggetti coinvolti, oltre agli OSE di cui alla Direttiva NIS, anche a tutti quei soggetti pubblici o privati che esercitano una funzione essenziale per il mantenimento della continuità dell’attività di Governo, degli organi costituzionali e della sicurezza interna ed esterna, nonchè a coloro che prestano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.

In tal modo, anche tutti questi soggetti, vedono estendersi ad essi i processi e le misure di innalzamento della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, impiegati nell’erogazioni dei propri servizi. In particolare, il DPCM 14 aprile 2021 n. 81, introduce un Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

Proprio l’aspetto delle misure di sicurezza assume particolare rilievo, poiché viene introdotto uno standard di processo, adeguato allo specifico contesto operativo rappresentato dal PNSC, e riferibile al Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, edizione 2019, sviluppato da CIS, CINI con il supporto dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e del DIS, ed ispirato dal Cybersecurity Framework del NIST americano.

Il DPCM propone di fatto nel suo Allegato B, una contestualizzazione del c.d. framework core, attraverso la selezione delle function, category e subcategory rilevanti (unitamente ai controlli elaborati per ciascun obiettivo di controllo), che definirebbero uno specifico prototipo di contestualizzazione rivolto anche ai soggetti pubblici o privati che svolgono ed erogano funzioni o servizi essenziali.

Conclusioni

Stante il quadro sopra descritto, considerato il ruolo svolto dagli scali aeroportuali nazionali, sussumibile ad un tempo sul piano dell’impatto del regolare e sicuro funzionamento del mercato interno ex Direttiva NIS, e successivamente sul piano dell’erogazione dei servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato ex PSNC, gli adeguamenti previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 (ed in particolare quelli relativi ai punti 1.7.2, 11.1.2 e 11.2.8) potrebbero orientarsi nell’alveo delle disposizioni di cui al DPCM n. 81/2021.

Tale riconducibilità sarebbe suggerita in considerazione dell’inclusione del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, edizione 2019, sviluppato da CIS e CINI, all’interno di uno dei DPCM attuativi del PNSC e dunque, dal passaggio del framework dall’alveo delle best practices raccomandate nell’ambito dei processi di mitigazione dei rischi di cybersecurity, a quadro di riferimento per la valutazione dei rischi stessi.

Questo vale in particolare per quelle Organizzazioni che non utilizzano ancora uno strumento di supporto al processo di gestione e trattamento dei rischi di cybersecurity, mentre laddove siano già implementati standard e certificazioni, le misure del Framework (in particolare alla luce del suo recepimento normativo), seppure riconducibili a pratiche di sicurezza già previste da standard di settore (es. ISO) o da regolamentazioni generali vigenti (es. GDPR), sarebbero di supporto, ad esempio, per agevolare la comunicazione con gli interlocutori esterni (es. enti di Stato o Forze di Polizia coinvolte nella gestione dei rischi di cybersecurity), affinché siano rappresentati in modo chiaro i livelli dei rischi cyber ai quali le Organizzazioni sono esposte, nonché il livello di implementazione delle misure di protezione in essere.

 

NOTE

  1. 4.9 Measures relating to cyber threats. 4.9.1 Each Contracting State shall ensure that operators or entities as defined in the national civil aviation security programme or other relevant national documentation identify their critical information and communications technology systems and data used for civil aviation purposes and, in accordance with a risk assessment, develop and implement, as appropriate, measures to protect them from unlawful interference“.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2