Il Metaverso è la prossima frontiera dell’integrazione tra il mondo fisico e quello virtuale. Una nuova esperienza immersiva multidimensionale e condivisa che impatterà su tutti gli aspetti della società, dalla dimensione sociale a quella economica, da quella politica a quella emotiva, dal tempo libero al lavoro.
Tale spazio è composto da molteplici elementi tecnologici, tra cui video, realtà virtuale, realtà aumentata, cloud, identità digitali e avatar, AI, NFT, blockchain, IoT ecc. e il cui funzionamento è possibile grazie all’esponenziale aumento della potenza di calcolo delle macchine.
Il Metaverso interessa diverse aree del diritto: assumono tuttavia particolare rilevanza la normativa in materia di protezione dei dati personali e quella riguardante la tutela della proprietà intellettuale.
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Privacy e Metaverso
Nel Metaverso viene raccolto un enorme volume di dati personali e di relativi metadati: dati anagrafici e di contatto, dati riguardanti gli interessi, le preferenze di consumo, le opinioni, le attività svolte, ma anche dati riguardanti la sfera corporea (come i movimenti oculari, i movimenti corporei, le onde cerebrali) e la sfera psicologica (come gli stati emotivi e le reazioni comportamentali).
Il trattamento di questa massa di dati avviene tramite l’utilizzo di strumenti sofisticati che, mediante l’uso dell’intelligenza artificiale, consentono analisi e previsioni tanto precise e utili (per chi le sfrutti: governi, partiti politici, aziende ecc.) quanto potenzialmente impattanti (per gli utenti).
Tutte le tecnologie utilizzate nel Metaverso hanno i propri rischi connessi alla tutela dei dati personali che devono essere valutati tenendo in considerazione le specificità di ciascuna tecnologia, ma anche alla luce degli impatti che possono avere complessivamente.
Tali rischi possono includere ogni sorta di impatto quali perdita del controllo dei dati personali, discriminazione, usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizi alla reputazione e molti altri danni economici e/o sociali alla persona interessata.
La disciplina legale, tra presente e futuro
Se, da una parte, l’approccio “technology neutral” del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) permette di inquadrare tale universo come già soggetto ad alcuni limiti giuridici, dall’altra, l’Unione europea sta pensando di disciplinare anche le nuove frontiere della tecnologia e dell’utilizzo dei dati, come il Metaverso, introducendo nuove norme a protezione del diritto fondamentale alla tutela della sfera personale.
I soggetti che si approcciano al Metaverso fin da subito potranno godere di un vantaggio competitivo (“first to market advantage”), ma dovranno anche affrontare alcune scelte per operare in modo legale in un terreno in larga parte ancora inesplorato anche sotto il profilo dei temi giuridici.
Considerato l’ingente numero di dati personali coinvolto dalle attività svolte nel Metaverso, le aziende che intendono operare in tale contesto dovranno trattare i dati (raccoglierli, esaminarli, elaborarli, comunicarli a terzi, conservarli, cancellarli ecc.) nel rispetto delle obbligazioni discendenti dal GDPR, tra cui anche l’adozione di misure e processi per poter dare attuazione ai principi cardine applicabili in tale ambito, l’individuazione di adeguate basi giuridiche per i trattamenti, la predisposizione di informative (il più possibili “smart”, es. multilayer e grafiche) che possano soddisfare i necessari requisiti di trasparenza, la raccolta e la gestione dei consensi, lo svolgimento di accurate valutazioni d’impatto (visto in particolare l’uso di nuove tecnologie), la predisposizione di procedure per poter evitare ed eventualmente gestire efficacemente possibili data breach, l’effettuazione di valutazioni in merito al trasferimento dei dati in paesi terzi e l’adozione di misure per garantire che, anche in tali casi, sia assicurato un il livello di protezione dei dati sostanzialmente equivalente a quello europeo.
Ribadendo tali adempimenti è intervenuta recentemente anche l’autorità di controllo spagnola – AEPD – con un comunicato del 14 giugno 2022 riguardante il rapporto tra Privacy e Metaverso, disponibile al seguente link: Metaverse and Privacy | AEPD.
Alcuni degli aspetti più rilevanti che la normativa privacy impone di considerare, nella presente ottica, sono:
- Un’attenta e documentata autoregolamentazione, alla luce del principio di accountability, che tenga conto in particolare del principio di necessità e minimizzazione;
- l’adozione di misure di Data Protection Engineering (come, ad esempio, l’uso di Privacy Enhancing Technologies per rafforzare la protezione dei dati) volte a dare concreta attuazione ai principi di privacy by design e di privacy by default (si rinvia al contributo dedicato al tema su questa rivista);
- la valutazione in ottica privacy dei sistemi di intelligenza artificiale (che caratterizzano fortemente il Metaverso, vista la quantità di dati da processare), considerando l’impatto sugli interessati anche sotto profili etici e di equità sociale;
- l’implementazione e l’aggiornamento di misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai nuovi rischi collegati alla realtà in questione e alle iniziative che si intendono intraprendere, alla luce del cosiddetto risk based approach (una profilazione su larga scala che coinvolga dati particolari, ad esempio, avrà un rischio più elevato di un trattamento che coinvolga solo dati comuni e che venga svolto unicamente per dare esecuzione all’acquisto di un prodotto).
Inoltre, a fianco al GDPR occorre considerare anche il quadro regolamentare in via di definizione a livello europeo nell’ambito del fondamentale progetto di innovazione legislativa per la trasformazione digitale della società e dell’economia del nostro Continente, tra cui le seguenti proposte di atti:
- AI Regulation, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, finalizzate alla regolamentazione dei sistemi di AI giudicati ad alto rischio;
- E-Privacy Regulation, che andrà a sostituire la ormai datata Direttiva E-Privacy (risale al lontano 2002) e riguarderà la tutela delle comunicazioni elettroniche;
- Data Act, che mira anche a creare regole armonizzate sull’uso di dati generati da un’ampia gamma di prodotti e servizi inclusi gli oggetti connessi (Internet of Things) e ad estendere il diritto alla portabilità (l’EDPB e l’EDPB si sono peraltro raccomandati di progettare i prodotti in modo tale da consentire agli interessati di usare i dispositivi nel rispetto dell’anonimato o in un modo che sia poco intrusivo per la privacy);
- Digital Markets Act (DMA), finalizzato a favorire maggiore concorrenza nei mercati digitali imponendo obbligazioni in capo alle piattaforme qualificate come cc.dd. “gatekeepers”;
- Digital Services Act (DSA), per un mercato unico dei servizi digitali e finalizzato ad un ulteriore armonizzazione degli obblighi imposti in capo ai prestatori di servizi della società dell’informazione;
- Data Governance Act (DGA), per promuovere la disponibilità dei dati (personali e non) rafforzando la fiducia nei c.d. fornitori di servizi di condivisione e che impatterà anche i flussi di dati tra imprese.
Metaverso come marketplace
Infine, sullo sfondo il tema dei dati personali si intreccia sempre più con gli scambi commerciali di varia natura che interessano il Metaverso. In tale contesto si innesta:
- il Regolamento 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online;
- la Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Nel Metaverso per le aziende si apre un nuovo mercato virtuale in cui i dati personali potranno facilmente diventare moneta di scambio. In tale solco, si pone la delicata questione relativa allo scambio di beni e servizi con dati personali, i cui margini sono ancora incerti dopo la modifica dell’articolo 135-octies del Codice del Consumo, mediante il D.lgs. 173/2021, e su cui sarebbe utile un intervento di indirizzo da parte dello European Data Protection Board.
In ogni caso, però, pare opportuno ricordare che i precetti della normativa in materia di protezione dei dati personali non possono essere derogati dall’autonomia privata in quanto posti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociali pregnanti nel nostro ordinamento, finalizzati al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza e l’identità personale (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26778/2019).
Proprietà Intellettuale e Metaverso
Oltre alla protezione dei dati personali, una delle aree del diritto maggiormente interessate dal fenomeno del Metaverso è quella della proprietà intellettuale e dell’information technology. A partire dalla costruzione stessa del Metaverso e degli elementi che lo compongono, potenzialmente ogni aspetto potrebbe godere di una tutela specifica ma anche essere soggetto alla violazione da parte di altri utenti.
Prima di entrare nello specifico e pur essendo consapevoli dell’esistenza dell’annosa diatriba che distingue il concetto di proprietà intellettuale da quello di proprietà industriale, in questa sede, anche solo per semplicità, sposeremo l’impostazione adottata dai trattati internazionali e dalla legislazione sovranazionale, che estendono il concetto di proprietà intellettuale per comprendere anche ciò che il nostro ordinamento disciplina all’interno del codice della proprietà industriale.
In tal senso, vale la pena ricordare che la proprietà intellettuale è quella branca del diritto che si occupa di tutelare la creatività umana ma anche l’ingegno nel trovare soluzioni tecniche nuove e il relativo investimento economico. Sotto l’ombrello di tale disciplina, quindi, ricadono diversi diritti, tra cui le invenzioni, i marchi, i modelli di utilità, i disegni e modelli e i diritti d’autore, che a propria volta sono caratterizzati da un’ulteriore parcellizzazione, che rende la loro disciplina piuttosto complessa.
Ma quali di questi diritti sono rilevanti nel Metaverso? Ve ne sono diversi, a seconda che distinguiamo tra l’ambiente del Metaverso oppure il contenuto che lo popola.
Se consideriamo l’ambiente del Metaverso, dobbiamo provare a dare una definizione del fenomeno. A tal fine, abbiamo fatto ricorso a uno dei principali dizionari liberamente consultabili via internet, ossia il Lexico, curato dalla Oxford University Press, che definisce “metaverse” come “A virtual-reality space in which users can interact with a computer-generated environment and other users”.
In sostanza, si tratta di uno spazio virtuale creato da programmatori in cui gli utenti interagiscono con un ecosistema generato al computer. Semplificando ulteriormente, l’ambiente che chiamiamo Metaverso, altro non è che una serie di righe di codice create da programmatori, che potranno, al verificarsi dei requisiti di proteggibilità previsti dalla legge, essere tutelati con i diritti d’autore sul software o, per dirla all’italiana, sui programmi per elaboratore. In verità, c’è un secondo livello di protezione utilizzato soprattutto in giurisdizioni non europee, ossia la brevettazione di soluzioni tecnologiche che includono piattaforme di Metaverso. Alla data di redazione di questo articolo, risultano depositati presso lo European Patent Office 458 domande di brevetto che, in modo più o meno diretto, menzionano il Metaverso.
Decisamente più variegato è il panorama dei diritti di proprietà intellettuale rilevanti per i contenuti con cui gli utenti interagiscono nel Metaverso. Da un lato, infatti, sono molteplici le tipologie di oggetti che possono popolare il Metaverso: una delle caratteristiche che rende il Metaverso attrattivo è la possibilità di far fare al proprio avatar esperienze e fargli acquistare prodotti o servizi, che non sono di così facile accesso nella vita reale.
Un esempio potrebbe aiutare a chiarire il concetto: assumiamo di essere dei grandi appassionati di musica rock americana, ma di non avere la disponibilità economica di poter seguire la nostra band preferita nella propria tournée perché limitata agli USA.
Apprendiamo, però, che i nostri idoli sono al passo con i tempi e decidono di tenere un concerto nel Metaverso con scenografie dedicate, proprio per consentire a tutti i propri fan di partecipare in qualsiasi parte del mondo si trovano.
La band mette quindi in vendita i “biglietti” per partecipare a questo evento nel Metaverso, che altro non sono che dei token che consentono ai fan non solo di partecipare al concerto vero e proprio ma anche di godere di un’esperienza VIP, che consiste nella possibilità di interagire con la band subito dopo lo show e ricevere a casa (nel mondo reale) un’edizione limitata della maglietta commemorativa dell’evento.
La maglietta è stata disegnata da un noto designer di fama internazionale che quindi ha elaborato un design particolare e nuovo.
C’è di più, tutti coloro che acquistano il “biglietto” per poter partecipare al concerto potranno accedere all’esperienza a loro dedicata solo se il proprio avatar indossa una replica virtuale della maglietta commemorativa, che viene automaticamente inserita nel “guardaroba” dell’avatar a seguito del pagamento dell’importo del biglietto.
In questo scenario, sono molti gli elementi che abbiamo menzionato che, sebbene indirettamente, sono astrattamente proteggibili da diritti di proprietà intellettuale: innanzitutto il nome della band tramite il diritto di marchio, poi i brani musicali con testo e parole suonati al concerto tramite i diritti d’autore sulle opere musicali e sulle rappresentazioni in pubblico, le scenografie tramite i diritti sul design e – forse – tramite i diritti d’autore sulle opere architettoniche, e infine la maglietta, anch’essa proteggibile tramite diritti sul design.
Questo elenco tralascia ogni considerazione rispetto, ad esempio, alla replica dell’immagine dei componenti della band o anche solo della nostra immagine da parte degli avatar che, all’atto pratico, popolano il Metaverso e il concerto, che pure è un elemento molto rilevante e che l’ordinamento giuridico italiano, e non solo, considera meritevole di protezione.
Alcune sfide dell’IP nel Metaverso
Le considerazioni e l’esempio menzionati nel paragrafo precedente hanno probabilmente reso l’idea della complessità degli scenari e della quantità di diritti di proprietà intellettuale che dovrebbero essere considerati quando ci si approccia al Metaverso, soprattutto come aziende. A ciò si aggiunge un’oggettiva difficoltà a calare in questo contesto alcuni dei principi giuridici che caratterizzano la materia sin dalla nascita. Tra questi, due sono quelli che soffrono maggiormente quando si applicano al Metaverso: il principio di territorialità e il concetto di giurisdizione applicabile in caso di contestazione.
Il primo dei due principi prevede che la protezione attribuita dai diritti di proprietà intellettuale siano limitati al territorio dove è ottenuta la registrazione del diritto o, ancora di più, dove è utilizzato il diritto in questione.
Questo principio permea l’intero sistema industrialistico e mal si concilia con il fatto che il Metaverso sia, sostanzialmente, un non luogo.
In tal senso, sebbene la registrazione del marchio o degli altri diritti di proprietà intellettuale titolati per classi di prodotto o di servizio che possono includere il Metaverso e le relative iniziative potrebbe non garantire lo stesso livello di protezione che attribuisce nel mondo fisico, la costruzione di un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale che abbia preso in considerazione anche il Metaverso può porre le basi per uno sfruttamento oculato del nuovo ecosistema.
Un discorso simile si deve fare con riferimento al concetto di giurisdizione: se nel mondo fisico esiste un corpus normativo di diritto internazionale privato e di trattati internazionali che definiscono linee guida ormai consolidate anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali che tolgano le parti dall’imbarazzo di doversi chiedere dove andare a litigare nel caso in cui sorga una controversia, questo insieme di norme, almeno a prima vista, poco sembrerebbero poter fare quando le controversie nascono nel Metaverso.
A onor del vero, simili tematiche si erano poste già agli albori di internet, quando la giurisprudenza non solo nazionale si era interrogata – e ha continuato a farlo a lungo – su come adattare le norme esistenti nel mondo reale alla nuova dimensione che internet offriva.
Il diritto della proprietà intellettuale – prima grazie all’interpretazione estensiva dei principi esistenti da parte delle corti soprattutto di merito e, successivamente, grazie alla consacrazione di tali interpretazioni da parte del legislatore – ha adattato i principi esistenti alle nuove necessità che sono nate, ad esempio, con la nascita dei nomi a dominio o dei social media.
È possibile che ora si assisterà a un fenomeno simile anche con riferimento al Metaverso, quello che è certo è che il percorso è ancora da tracciare.
Conclusioni
Nell’ambito del Metaverso la tutela dei dati personali e i diritti di proprietà intellettuale assumono un ruolo di particolare rilievo rispetto ad altre branche del diritto. Il Metaverso pone nuove sfide: da una parte, i nuovi e diversi trattamenti di dati personali, massivi e molto elaborati, in termini sia tecnologici che di possibili utilizzi, determinano un innalzamento del livello di rischio, che richiede approcci e misure altrettanto sofisticati; dall’altra, nell’ambito dell’intellectual property, si stanno proponendo tematiche che mettono in dubbio le basi giuridiche su cui si fonda questo settore del diritto.
Nonostante questo, è importante che le aziende che vogliono sfruttare il Metaverso anche per ottenere benefici economici acquisiscano consapevolezza della rilevanza di questi temi all’incrocio tra tecnologia e diritto e comincino ad adottare quantomeno gli strumenti esistenti (ma con una nuova prospettiva), che possono contribuire a proteggerle ove utilizzati correttamente.