La disciplina del whistleblowing (D.lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva UE 2019/1937) prevede diversi istituti a favore dei whistleblower:
- il sistema di tutele, dalla riservatezza alla protezione dalle ritorsioni, a favore della persona che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, e ai soggetti collegati (ad es. facilitatore);
- le misure di sostegno rese, a richiesta, da Enti del terzo settore (ETS), consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
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Whistleblowing: il ruolo degli Enti del terzo settore
Il ruolo degli ETS – di cui all’art 18 del D.lgs. 24/2023, attuativo dell’art. 20 della direttiva UE – ad oggi poco trattato nella discussione sul whistleblowing, ha una duplice veste:
- importante riferimento per i segnalanti;
- valorizzatore di questo strumento.
Un ETS per poter rendere sostegno agli interessati deve:
- secondo il proprio statuto espletare le attività previste dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), all’ art. 5.1 lett. v e w (si tratta, fra l’altro, della promozione della cultura della legalità e della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici);
- stipulare una apposita Convenzione con l’ANAC che provvede poi a inserirle in un registro reso disponibile sul proprio portale. Attualmente, tale registro conta dieci ETS.
Lo schema di Convenzione che viene stipulato con gli ETS prevede una serie articolata di impegni:
- realizzare iniziative volte a sostenere il segnalante e a favorire la diffusione della cultura anticorruzione e dell’amministrazione condivisa, mediante la valorizzazione dell’istituto del c.d. whistleblowing e della cultura ad esso sottostante;
- assicurare assistenza e consulenze ai segnalanti a titolo gratuito sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni;
- promuovere iniziative civiche finalizzate alla diffusione della “cultura della buona qualità della segnalazione”, rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, ai soggetti privati ed economici, alla società civile;
- sensibilizzare la società civile in maniera quanto più diffusa e fruibile sull’utilizzo degli strumenti che la normativa e le Istituzioni – ANAC in particolare – mettono a disposizione in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della trasparenza;
- a promuovere momenti di consultazione e confronto tra gli operatori dell’ETS e il personale dell’Autorità sulle attività di whistleblowing di rispettiva competenza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, anche condividendo momenti di formazione e informazione;
- istituire un tavolo unico operativo, con l’ANAC, per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative previste dalla Convenzione.
Inoltre, la Convenzione afferma – ancorché nelle cose, attesa la cogenza del GDPR – che le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione della Convenzione siano improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del GDPR e della Guida applicativa del Garante, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il campo di intervento degli Enti del terzo settore
Da tali previsioni, si evince che il campo di intervento dell’ETS opera su due livelli:
- micro: attività di sostegno a favore dei segnalanti;
- macro: attività di promozione e valorizzazione del whistleblowing e della cultura della legalità.
Gli ETS, quindi, possono svolgere una funzione di tipo pedagogico verso le organizzazioni pubbliche e private e verso la società civile, quanto mai opportuna se non necessaria in questa fase di affermazione del whistleblowing che, come emerge anche dal monitoraggio di recente effettuato dall’ANAC, al momento non pare ancora aver raggiunto una situazione di maturità.
Lo schema di Convenzione applicato si sofferma anche sugli aspetti della riservatezza, prevedendo che ANAC e ETS si impegnano:
- a osservare e far osservare la massima riservatezza sui fatti, documenti e identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, di cui il personale possa venire a conoscenza durante le rispettive attività;
- a evitare, nel corso delle attività congiunte di confronto e collaborazione, qualsiasi riferimento a fatti e nomi che possano anche indirettamente portare all’ identificazione di specifiche segnalazioni o segnalanti.
L’attività degli Enti del terzo settore per rafforzare il whistleblowing
L’attività degli ETS, anche in funzione dell’interazione con l’ANAC, può rafforzare in maniera sostanziale la valenza del whistleblowing.
Affinché ciò possa realizzarsi nella maniera più efficace e sicura, si formulano di seguito alcune riflessioni sugli aspetti della gestione delle comunicazioni e della tutela della riservatezza oltre che delle modalità con cui i segnalanti oggi possono fruire di tali misure di supporto:
- Il D.lgs. 24/2023 regolamenta all’art. 12 l’obbligo di riservatezza, all’art. 13 il trattamento dei dati personali (fra cui la previsione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati) e all’art. 14 i tempi di conservazione delle informazioni; inoltre, l’art. 24.4 che modifica il Codice privacy (art. 2-undecies punto 1 lett. f), prevede la limitazione dei diritti dell’interessato con riguardo alla identità del whistleblower. Tali previsioni – e più in generale il D.lgs. 24/2023 e le Linee guida dell’ANAC – sono direttamente e integralmente applicabili, incluso lo schema sanzionatorio, anche agli ETS? Parrebbe opportuno eliminare dubbi per i whistleblower sul fatto che l’interazione con gli ETS sia pienamente tutelata così come le segnalazioni in senso proprio: ciò potrebbe essere eventualmente chiarito dall’ANAC nelle proprie Linee guida, nella parte dedicata alle misure di sostegno e/o più esplicitamente essere ripreso nello schema di Convenzione con gli ETS, nelle parti dedicate alla riservatezza (art. 4) e alla sicurezza delle informazioni e privacy (art. 9).
- Circa gli adempimenti ad oggi posti in essere dai 10 ETS, da un accesso ai loro portali si evince che:
- in diversi casi non vi è ancora cenno a tale attività (ma c’è chi, comunque, la richiama sui social su cui è presente) oppure vi è un mero link alla Convenzione stipulata con l’ANAC o, infine, l’indicazione che in tempi brevi verranno promosse iniziative in merito;
- in un caso si indica di inviare una PEC e in un altro una PEC per avviare i contatti, senza specifiche indicazioni sull’articolazione e contenuto della segnalazione;
- in tre casi vi è un modulo compilabile online, anche in forma anonima per quanto si desume; due ETS consigliano anche di avvalersi del browser TOR, per la tutela della navigazione anonima e il format di richiesta di dati è molto articolato;
- in un solo caso è stata rilevata una informativa specificamente dedicata alla fruizione delle misure di sostegno e che richiama espressamente il D.lgs. 24/2023 (l’ETS “applica le medesime garanzie e misure di sicurezza in carico alle aziende che gestiscono le segnalazioni (…), pertanto è assicurata la protezione dei dati personali” e prevede la limitazione dei diritti degli interessati). Nei restanti casi l’informativa è quella generale del sito o, in altri, non è pubblicata alcuna privacy policy;
- uno di tali ETS, da anni e per diversi aspetti impegnato anche sulla materia del whistleblowing, in un documento sulla questione si sofferma che su una questione che merita riflessione attesi i molteplici impegni, anche macro, previsti per chi eroga misure di sostegno: “Il D.lgs. 24/2023 non prevede alcuna sovvenzione per l’attività di assistenza da parte degli enti in elenco (…). A fronte di un numero potenziale di segnalazioni crescenti, ci si interroga sulla sostenibilità economica delle attività di supporto ai segnalanti”.
Tale situazione di avvio dell’operato degli ETS sottolinea l’esigenza di rafforzare, in primis, il grado di accessibilità alle indicazioni sulla richiesta e fruibilità delle misure di sostegno nel contempo e, più in generale, di provvedere per una adeguata informativa (senza tralasciare che dovrebbe riguardare tutti i soggetti che potrebbero essere censiti, incluso il potenziale segnalato) nonché sull’assetto delle misure di sicurezza adottate ai sensi del GDPR.
Anche tali questioni potrebbero essere oggetto di trattazione o menzione nelle richiamate Linee guida e/o nello schema di Convenzione adottato.
Sulla sostenibilità economica, che andrebbe vagliata in relazione all’effettività dell’attività svolta (consistenza utenti delle misure di sostegno e attività macro), la valutazione non può che spettare al legislatore e/o all’eventuale possibilità di considerare l’attività in esame con riguardo ai fondi previsti dagli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore.
Conclusione
Dal ruolo prefigurato D.lgs. 24/2023 nel whistleblowing per gli ETS dal e dallo schema di Convenzione ANAC, a livello micro come a livello macro, è articolato e importante: una riflessione da parte dei soggetti coinvolti sulle questioni evidenziate e su eventuali misure di assestamento potrebbe contribuire a consolidarne il ruolo e andare a vantaggio della affermazione del whistleblowing nel nostro Paese.
Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono ad alcun titolo l’Istituto pubblico ove presta servizio.