Via libera del Garante privacy al nuovo schema di regolamento sul Registro pubblico delle opposizioni. Il testo modifica e aggiorna il funzionamento del Registro, al quale si devono iscrivere i consumatori che non desiderano più ricevere chiamate promozionali. Il testo accoglie le osservazioni espresse dal Garante per la privacy in precedenti pareri e tiene conto delle norme contenute nel “decreto capienze”.
Si va insomma verso un registro delle opposizioni 2.0, per la prima volta in grado di tutelare con efficacia tutti i numeri di telefono, fissi e mobili, dal telemarketing aggressivo.
Lo schema sostituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, il regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e s.m.i.. In particolare, vengono adeguate le disposizioni attuative alle modifiche medio tempore intervenute nell’ambito della disciplina di rango primario e, in particolare, alle novelle introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
Modifiche che estendono anche alle chiamate automatiche il divieto a contattare i numeri presenti nel registro.
Riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni: perché è bloccata anche da uno scontro tra Autorità
Indice degli argomenti
A cosa serve il Registro Pubblico delle Opposizioni
Il Registro Pubblico delle Opposizioni (cd. ”RPO”), – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. La Legge n. 5/2018 ha esteso l’ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all’iscrizione al servizio, l’annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi.
Con il Registro delle opposizioni è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679.
Le novità per i consumatori
Questo cambia completamente con il nuovo registro.
Alla luce del nuovo schema, i consumatori potranno opporsi, con l’iscrizione:
- alla ricezione delle chiamate indesiderate tramite operatore,
- alla ricezione delle chiamate effettuate con l’uso di sistemi automatizzati, (modalità di contatto che sino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente)
- L’iscrizione al Registro delle opposizioni comporterà, tra l’altro la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così da evitare eventuali abusi.
- E l’iscrizione diventa possibile per tutti i numeri di telefono.
In una nota ufficiale, il presidente dell’Autorità Pasquale Stanzione ha commentato: “Apprezziamo il fatto che siano state accolte le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate. La modifica normativa apportata con il decreto capienze e questo nuovo regolamento attuativo, pur assicurando ampio spazio alla concorrenza e all’iniziativa commerciale, offrono tutela ai cittadini rispetto a un fenomeno, quale quello del telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili”
L’iter verso l’approvazione delle regole
Nell’iter che ha condotto alla redazione dell’attuale schema di regolamento, il Garante ha reso diversi pareri (del 30 aprile 2019 e del 10 dicembre 2020) e osservazioni (nota del 24 giugno 2021), in ordine alle differenti versioni susseguitesi nel tempo, volte a recepire di volta in volta in volta i rilievi forniti dagli organi espressisi, in sede consultiva. Lo schema di regolamento è stato, nella sua seconda versione, adeguato pressoché integralmente alle osservazioni espresse dal Garante nel parere del 30 aprile 2019, con particolare riguardo all’esigenza di espungere dal testo l’allora presente riferimento alle categorie merceologiche nei confronti delle quali revocare l’opposizione al trattamento (parametro, questo, non contemplato dalla disciplina legislativa) e la previsione della possibilità di revoca per periodi tempo definiti, nonché all’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia espressa rispetto all’attività di vigilanza e controllo (anche) del Garante.
La terza versione dello schema di regolamento è stata rivisitata in seguito, tra l’altro, al parere del Garante del 10 dicembre 2020. In recepimento di un’indicazione resa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il testo comprendeva, nell’ambito di applicazione del regolamento (e, quindi, di operatività del registro) anche i trattamenti effettuati con sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore. La scelta non appariva tuttavia, a questa Autorità, conforme alla disciplina legislativa di riferimento, che per tale tipologia di attività promozionale prevede il diverso regime dell’opt-in e, dunque, la previa acquisizione del consenso.
Quando arriva il nuovo registro delle opposizioni
Il Governo ha comunicato che intende approvare il nuovo regolamento per inizi febbraio. Dopo si dovranno aspettare alcuni mesi per la messa a punto del registro e quindi il suo debutto al pubblico.
Le indicazioni del Garante privacy
Lo schema di regolamento è stato dunque modificato nel tentativo di coniugare le diverse indicazioni espresse in sede consultiva, prevedendo che si dovessero considerare annullati con l’iscrizione al registro tutti i consensi rilasciati in precedenza, riferibili a chiamate promozionali svolte indifferentemente con o senza operatore umano. L’utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità pubblicitarie mediante sistemi automatizzati rimaneva comunque consentito previo consenso dell’utente, in accordo all’art. 130, commi 1 e 2, del Codice. Per le chiamate automatizzate si prevedeva, in altri termini, che l’iscrizione al registro spiegasse efficacia revocatoria dei consensi precedentemente rilasciati.
Con nota del 24 giugno 2021 questa Autorità rilevava, in relazione a tale ultimo testo, come il pur condivisibile obiettivo dell’attribuzione, all’iscrizione nel registro, dell’efficacia revocatoria dei consensi precedentemente espressi per le chiamate automatizzate, non potesse essere perseguito a legislazione invariata. L’articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 limita, infatti, la facoltà di revoca del consenso al solo trattamento “effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono”. L’estensione proposta in via regolamentare avrebbe, quindi, ampliato l’ambito applicativo della disposizione legislativa in termini non consentiti dal dettato normativo sancendo inoltre, in capo agli operatori che intendessero effettuare attività promozionale solo con modalità automatizzate, un nuovo obbligo, non previsto dalla legge.
Il Garante osservava, inoltre- con riferimento all’effetto revocatorio del consenso- come esso dovesse derivare non già dalla mera iscrizione nel Registro, per ciò solo, ma da un’inequivoca manifestazione di volontà connessa alla richiesta d’iscrizione o all’istanza di rinnovo. Ora il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole al nuovo schema di regolamento sul registro pubblico delle opposizioni degli utenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Le sanzioni previste
La violazione del diritto di opposizione degli utenti – ovvero la mancata osservanza del RPO da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dall’art. 83, par. 5, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di Euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.