Spesso e volentieri, anche tra gli addetti ai lavori, ci si dimentica che privacy, data protection, sicurezza delle informazioni e GDPR sono cose differenti e ben distinte. La differenza fra una certificazione privacy e una certificazione GDPR, può essere sottile ma è sostanziale.
Si parla sempre più spesso di certificazioni privacy per alleggerire e velocizzare una serie di controlli spesso onerosi. Una primaria azienda assicurativa italiana, giusto per segnalare un case history, ha assegnato esternamente un’indagine di verifica e valutazione dei propri fornitori, in tema di loro conformità al GDPR come da art. 28.
Il Garante ha suggerito in diverse occasioni che, in sede di gare d’appalto, si dovrebbe valutare il fornitore e predisporre la gara stessa affinché siano valutati oltre che economicità, competenza e possesso dei requisiti tecnici anche la sua compliance alla normativa in tema di privacy.
Molte aziende particolarmente esposte sul fronte del trattamento dati e gestione degli stessi potrebbero avvantaggiarsi sia a livello di propria immagine corporate sia a livello di ingaggio del cliente di un “bollino di certificazione” che ne dimostri l’essere data friendly.
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La certificazione ISO 17065
Un passaggio del GDPR di decisiva importanza per il tema delle certificazioni, che sovente passa inosservato, è la lettera b) del comma 1 dell’Articolo 43, la quale specifica che lo schema di certificazione necessiti di essere accreditato “dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.”.
La lettera b) chiama in causa diversi elementi. Il primo è l’organismo di accreditamento che per l’Italia è Accredia. Il secondo è il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Il terzo elemento è la norma 17065 “Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services” che definisce procedure e modalità operative per gli organismi e gli schemi di certificazione, relativamente a prodotti, processi e servizi. In fine si rimanda ai requisiti aggiuntivi, che il Garante potrà adottare.
Elemento chiave per il presente articolo è proprio l’esplicita richiesta di conformità alla ISO 17065, la quale è cosa ben diversa rispetto alla ISO 17021-1.
La differenza potrebbe sembrare minima, per chi non si occupa quotidianamente di sistemi di certificazione, ma i sistemi di accreditamento si dividono in macro categorie, la cui struttura di base è un insieme di elementi comuni, che fanno parte della serie ISO/IEC 17000.
CASCO, il comitato ISO dedicato allo sviluppo delle norme in materia di valutazione della conformità, si pone l’obiettivo di fornire strumenti tecnico-normativi per assicurare la trasparenza, l’efficacia, l’affidabilità e l’omogeneità in tutte le attività di valutazione della conformità, assicurando organicità e coerenza.
La 17020 ad esempio si occupa di ispezione, la 17021-1 di sistemi di gestione quali ad esempio qualità (ISO 9001) o ambiente (ISO 14001), la 17024 di personale, la ISO 17025 di laboratori di prova e taratura.
Apparirà subito immediato che i sistemi di gestione, tra cui il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 27001, ricadono in un “silos”, il 17021-1, diverso da quanto richiesto dal GDPR.
La ISO/IEC 27001 e la Linea guida 27701, conseguentemente, non hanno i requisiti di accreditamento prescritti dall’Art. 43,1,b).
ISO 17065 e ISO 17021-1: le differenze
Gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione (ISO/IEC 17021-1:2015) assicurano la capacità dell’organizzazione di gestire risorse e processi interni, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti, utilizzando best practice.
Detto sinteticamente implementano e verificano la creazione di un sistema. Dovendo fare un esempio, e pensando all’idraulica, strutturano l’impianto e le caratteristiche che questo debba avere, per funzionare correttamente (posizionamento di sifoni e valvole, portata del sistema).
La ISO/IEC 17065:2012 ha come obiettivo generale non la certificazione di un sistema di gestione, ma di un prodotto, processo o servizio, avvalorandone la piena esistenza e corrispondenza delle caratteristiche previste. “Il valore della certificazione è il grado di fiducia e di credito che si stabilisce mediante una dimostrazione imparziale e competente, effettuata da una terza parte, del soddisfacimento dei requisiti specificati” e “la certificazione di prodotti, processi o servizi è un mezzo per dare assicurazione che essi soddisfano i requisiti specificati in norme ed in altri documenti normativi.” per dare fiducia a tutte le parti interessate affinché i requisiti specifici siano rispettati. Tornando al nostro esempio di idraulica, la 17065 certifica la qualità dell’acqua presente all’interno del sistema.
Cercando di semplificare e sintetizzare ulteriormente, un sistema di gestione prevede di verificare la presenza di un requisito (sì/no) e non tanto la conformità dello stesso a una norma terza. L’auditor richiederà l’esistenza di un “Registro delle risorse” (ISO/IEC 27002) o dell’Informativa (ISO/IEC 27701). In un sistema di prodotto l’auditor verificherà che l’Informativa abbia i requisiti dell’art. 13 e 14 del GDPR.
Una norma 17065 effettuando una trasposizione diretta avrà come oggetto l’art. 1 del GDPR “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”.
La 27001, al contrario, ha un proprio scopo difforme dal GDPR che recita: “La presente norma internazionale specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni nel contesto di un’organizzazione”.
La ISO 27001 e i suoi controlli, inoltre, rispondo parzialmente alle esigenze di sicurezza tecnica e organizzativa richiesti dal GDPR, poiché il focus sono le informazioni aziendali in generali e non tanto i dati personali degli interessati, i quali non vengono mai considerati, se non come implicito sottogruppo della categoria Informazioni documentate (3.19) ovvero informazioni che devono essere controllate e mantenute da un’organizzazione e il supporto su cui sono contenute.
La posizione qui espressa di non conformità dei sistemi di gestione perché estranei alle 17065 potrebbe essere criticata, in quanto l’art. 43,1,b) non impone un vincolo formale di rispetto della ISO/IEC 17965 ma piuttosto invoca un adeguamento riportando il testo: “conformemente alla norma”. Ciò, anche optando per un’interpretazione permissiva, non potrebbe precludere, che la certificazione debba essere eseguita con procedure comparabili, se non identiche, come sostenuto anche dall’EDPB sulle sue Linee guida sull’accreditamento 4/2018.
ISO 27701: cosa ne pensa Accredia
La Circolare Tecnica 10/2019 di Accredia dal titolo “Disposizioni in merito all’accreditamento norma ISO/IEC 27701” riporta testualmente: “Segnaliamo che, anche se molti argomenti trattati dalla Norma hanno riscontro in specifici requisiti di legge nazionali, sia in Italia, sia in altri Paesi dell’Unione Europea, disciplinati dal GDPR e dalle precedenti Leggi nazionali, la Norma, basandosi sulla ISO 17021-1, non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, che prevede invece una certificazione accreditata IS0 17065”.
L’art. 43,1, per dirla tutta, non prevede in via esclusiva la sola conformità alla EN-ISO/IEC 17065/2012, come visto alla lettera b) del comma 1, ma ipotizza “congiuntamente o alternativamente” anche l’accreditamento diretto da parte dell’Autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.
Tale ipotesi però appare inverosimile stante le indicazioni espresse nella Linea guida EDPB 1/2018, poiché l’Autorità Garante dovrebbe avventurarsi in una interpretazione, che si disallinei dalle indicazioni di EDPB.
I sistemi di certificazione privacy
La Commissione europea ha commissionato lo studio Tilburg, “Data Protection Certification Mechanism”, per avere una comprensione migliore dello stato dell’arte degli attuali sistemi di certificazione in essere.
Lo studio, proponendosi di individuare pratiche ottimali per l’attuazione dei meccanismi di protezione dei dati, ha redatto un elenco esteso dei meccanismi di certificazione esistenti. Lo studio ha mappato 117 diversi schemi, con USA, Germania e Francia a contendersi il podio con 27, 24 e 18 certificazioni cada uno.
Dopo aver consultato la Commissione europea, l’elenco è stato accorciato a una selezione di 15 certificazioni, a cui ha dedicato uno studio specifico.
Gli elementi di approfondimento sono stati numerosi quali i criteri di corrispondenza con gli articolo 42 e 43, che la certificazione sia focalizzata sui dati personali/PII/privacy in senso lato, che sia volontaria, che la valutazione della conformità avvenga da parte di terzi e che si certifichi il trattamento.
La selezione ha verificato l’esistenza di alcuni argomenti “topic”, poiché gli articoli 24, 25, 28, 32 e 46 al loro interno richiamavano direttamente l’adesione a un meccanismo di certificazione o perché alcuni schemi richiamavano argomenti ritenuti interessanti quali ad esempio la portabilità dei dati e il consenso dei minori[1].
Lo studio ha verificato l’ambito territoriale della base normativa (normativa comunitaria, extra europea su base nazionale o regionale), a chi fosse rivolto (Titolare, Responsabile, entrambi) o se lo schema fosse generico o settoriale come il BSI ISO/IEC 27018 per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici.
L’analisi ha concluso che solo due schemi di certificazione dei 117 iniziali avesse tutte caratteristiche per poter essere conformi alle richieste dell’art. 43 del GDPR. I due promossi sono lo schema ISDP 10003 e Europrise.
BIS 10012 e soprattutto la ISO/IEC 27001 sono stati considerati “out of scope rispetto all’art. 42”.
Certificazioni in ambito GDPR, ecco il nuovo schema ISDP©10003
ISDP 10003 lo standard italiano
La Schema internazionale per la protezione dei dati personali ISDP 10003, Criteri e regole di controllo per la Certificazione dei processi per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, è stato accreditato da Accredia.
ISDP 10003 ha sicuramente due vantaggi in un’ottica di compliance al GDPR e di utilizzo dello stesso per snellire alcune incombenze tipiche del GDPR, quali ad esempio le verifiche del rispetto della norma in sede di bandi di gare o verifiche ex art. 28.
La prima è il fatto che è nativamente compliance al GDPR, essendo stato scritto proprio per essere corrispondente al Regolamento EU 679/2016, diversamente da altre norme, che hanno tentato di piegarsi ai dettami della privacy in generale e del GDPR in particolare.
Il secondo aspetto è che essendo una norma accreditata da Accredia, almeno per i soggetti italiani e sul mercato italiano, sarà indubbiamente più funzionale.
Al contrario, proprio perché è uno schema dedicato, comporterà l’attivazione di un percorso ex novo sia in termini di competenze che di costi.
Venendo ai contenuti, ISDP 10003 si pone in piena coerenza con i dettami della Linea guida EDPB 1/2018 (par. 5. 48), che specifica, fra le altre cose, come debbano essere definiti i criteri di certificazione, sottolineando la centralità dei seguenti aspetti di conformità. Vediamo come vi sia allineamento di ISDP 10003 alla linea guida.
Linea guida EDPB 1/2018 (par. 5. 48) | ISDP 10003 |
la liceità del trattamento a norma dell’articolo 6 | A.1 Politiche e obbligazioni del titolare A.2 Soggetti coinvolti nel processo del trattamento |
i principi del trattamento di dati personali a norma dell’articolo 5 | A.3 Principi applicabili al trattamento e tutela dei diritti |
i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 23 | |
l’obbligo di notifica delle violazioni dei dati a norma dell’articolo 33 | A.5 Obblighi generali, gestione del rischio e sicurezza dei trattamenti |
l’obbligo della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita a norma dell’articolo 25 | A.4 Processi di adeguamento in fase di ideazione ed all’atto del trattamento a norma art. 25 |
se è stata effettuata o meno una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’articolo 35, paragrafo 7, lettera d), se pertinente | A.6 Valutazione d’impatto |
le misure tecniche e organizzative messe in atto a norma dell’articolo 32 | A.5 Obblighi generali, gestione del rischio e sicurezza dei trattamenti A.7 Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, IoT e cloud computing |
La ISDP 10003, al pari di una ISO rispetta la struttura HLS, incorporando alcuni elementi distintivi, in coerenza con il GDPR e le linea guida EDPB.
I punti da 1 a 4 rimangono invariati (Introduzione; Scopo e campo di applicazione; Riferimenti normativi; Termini e definizioni), il punto 5 Contesto diventa Principi e quadro di riferimento, il punto 6 Leadership diviene Consapevolezza e Responsabilizzazione, i successivi punti mantengono la classica struttura HLS.
Conclusioni
In sintesi, quindi, la ISO/IEC 27001 risponde alla ISO/IEC 17021-1, è in disaccordo con quanto richiesto dall’Art. 43 e risulta essere una certificazione aspecifica, la cui ISO 27701, in quanto linea guida non certificabile, non colma la distanza con le prescrizioni del GDPR.
Per un’azienda che è già certificata 27001, l’implementazione della Linea guida 27701 può essere un utile e conveniente mezzo per dimostrare la propria attitudine privacy-friendly.
Per un’organizzazione che non ha un Sistema di Gestione per la Protezione delle Informazioni, la 27701 non è certo la risposta all’art. 43 e non può essere considerato strumento di conformità al GDPR.
Per poter rispondere positivamente alle richieste degli articoli 42 e 43 del Regolamento europeo 679/2016 la certificazione dovrà essere specifica e fornire un’assicurazione diretta tale per cui vi sia una rispondenza diretta fra il trattamento/processo e i requisiti applicabili con una trasposizione puntuale di articoli e considerandi.
NOTE
US COPPA regulation: ’Consent for processing children’s personal data in the EU: Following the US footsteps?’ (2017) 26(2) Information & Communications Technology Law, p. 146. ↑