L'APPROFONDIMENTO

Clausole contrattuali tra titolare e responsabile del trattamento: una coerente applicazione

I meccanismi di cooperazione e coerenza previsti dal GDPR consentono un’uniformità di applicazione sul territorio europeo del Regolamento UE. Ecco una concreta applicazione del meccanismo di coerenza alle clausole contrattuali ex art. 28 nel rapporto tra titolare e responsabile del trattamento

Pubblicato il 03 Mar 2020

Francesca Orfanelli

Funzionario presso Autorità Garante per la protezione dei dati personali

clausole contrattuali GDPR

Uno degli elementi di maggiore novità previsti dal Regolamento Europeo Generale in materia di protezione dati (di seguito GDPR) è la dimensione europea nella quale operano le Autorità di controllo nazionali. Detta dimensione è stata rafforzata rispetto al passato in conseguenza della decisione di affidare la disciplina della protezione dati ad un regolamento, con l’obiettivo di superare la frammentazione dell’applicazione della normativa nel territorio dell’Unione che la direttiva 95/46/CE non aveva impedito. Come evidenziato negli stessi “considerando” del GDPR infatti, lo strumento della direttiva aveva comportato una compresenza di diversi livelli di protezione negli Stati membri.

Anche per questo il lungimirante legislatore europeo optava per l’adozione di uno strumento normativo più incisivo per assicurare un livello coerente di protezione, per garantire una maggior certezza del diritto, per prevedere i medesimi obblighi e responsabilità, nonché per assicurare un controllo coerente e sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri.

I meccanismi di cooperazione e coerenza previsti dal GDPR

Precipua espressione della nuova dimensione europea sono i meccanismi di cooperazione e coerenza previsti dal GDPR al CAPO VI. Seppur già la cooperazione (ossia la collaborazione tra Autorità di controllo, l’assistenza reciproca e la possibilità di effettuare azioni congiunte) implichi un coordinamento a livello europeo dal punto di vista procedurale e programmatico, è in particolare il meccanismo di coerenza che consente un’uniformità di applicazione sul territorio europeo, attuata tramite il dialogo tra Autorità nazionali e Comitato Europeo per la Protezione dati (in seguito “Comitato” o “Board”).

L’applicazione coerente è affidata ad alcune procedure che prevedono il rilascio di un parere da parte del Board a seguito della comunicazione da parte delle Autorità nazionali di un progetto di decisione (cfr. art. 64 del GDPR) concernente l’elenco di trattamenti soggetti al requisito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, richieste di conformità di codici di condotta, decisioni in materia di certificazioni ed accreditamento, clausole tipo per il trasferimento dei dati all’estero, clausole contrattuali standard con riguardo all’art. 28 del GDPR.

Il parere è adottato dal Board entro otto settimane (salvo possibilità di proroga di ulteriori sei settimane) a maggioranza semplice dei membri.

Nelle more di detto termine l’Autorità di controllo si astiene dall’adottare il suo progetto di decisione.

Il ruolo cardine del Board si esprime pertanto nell’emissione di un parere sulla questione presentata che l’Autorità di controllo tiene nella massima considerazione. È previsto infatti che entro due settimane dal ricevimento del parere, l’Autorità comunichi al Comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato. Qualora ciò non avvenga, il Comitato procede con l’adozione di una decisione vincolante (cfr. art. 65, paragrafo 1 del GDPR).

Ulteriore espressione del meccanismo di coerenza è infatti la prerogativa del Board di procedere ai sensi dell’art. 65 del GDPR, componendo eventuali controversie, oltre che nel caso sopra citato, ad esempio qualora vengano sollevate obiezioni da un’Autorità di controllo interessata a un progetto di decisione dell’Autorità di controllo capofila o qualora vi siano opinioni contrastanti in merito alla competenza delle Autorità di controllo interessate.

Focalizziamo qui l’attenzione sul caso dell’applicazione del meccanismo di coerenza previsto all’art. 28 del GDPR, ossia l’adozione da parte delle Autorità di controllo di clausole contrattuali tipo per quanto riguarda il rapporto tra Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.

Clausole contrattuali tra titolare e responsabile: la norma

Ma riepiloghiamo cosa prevede l’art. 28 del GDPR: in caso di trattamento che debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a soggetti qualificati come Responsabili che presentano garanzie sufficienti volte a dimostrare il rispetto dell’accountability e la tutela dei diritti dell’interessato.

Il GDPR prescrive che i trattamenti da parte di un Responsabile siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile al Titolare e che abbia ad oggetto:

  • materia, durata, natura e finalità del trattamento;
  • tipologia di dati personali e categorie di interessati;
  • obblighi e diritti del Titolare.

Detto contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il Responsabile:

  1. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo;
  2. garantisca che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
  3. adotti le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’articolo 32;
  4. rispetti le condizioni per ricorrere a un altro Responsabile;
  5. assista il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’interessato;
  6. assista il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36;
  7. su scelta del Titolare, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione e cancelli le copie esistenti, salvo vi sia un obbligo normativo di conservazione dei dati;
  8. metta a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni relative alla protezione dei dati.

L’art. 28 prevede inoltre che nel caso in cui il Responsabile ricorra a un altro soggetto, debba avere una previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

Fermo quanto sopra, nel caso in cui un Responsabile ricorre a un altro Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, con atto vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare e il Responsabile.

Qualora l’altro Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l’intera Responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.

Come anticipato, un’Autorità di controllo può adottare delle clausole contrattuali da sottoporre al meccanismo di coerenza e quindi al parere del Board.

Possiamo ricavare utili informazioni è ripercorrere alcuni dei passaggi dell’Opinion 14/2019, emessa dal Board, a seguito della sottoposizione di una bozza di clausole standard da parte dell’Autorità danese.

Il Board specifica che le clausole standard debbono dettagliare quanto già indicato nel testo dell’art. 28 del GDPR e che pertanto la mera riproposizione di quanto già statuito nel testo del GDPR non è idonea a costituire parte delle clausole standard. Al contempo non possono fare parte di dette clausole specificazioni inerenti aspetti di tipo commerciale/contrattuale in quanto profili rimessi alle parti.

Titolare e Responsabile possono aggiungere, secondo il Comitato, alcune specificazioni o maggiori garanzie, purché non siano in contrasto direttamente o indirettamente con le clausole contrattuali, costituendo quindi modifiche sostanziali che farebbero venire meno quindi la natura stessa di previsione standard.

Di regola il Comitato ritiene che contratto principale e data processing agreement vadano di pari passo e debbano pertanto avere la stessa durata, salvo in casi eccezionali, ad esempio laddove il trattamento dei dati termini prima dello scadere del rapporto contrattuale.

Interessante notare come il Board fornisca indicazioni molto operative e di buon senso, invitando l’Autorità danese ad inserire nel testo delle clausole standard riferimenti generali alle normative di settore, piuttosto che a singoli atti normativi e leggi specifiche. Inoltre, a più riprese il Comitato suggerisce di attenersi al lessico del GDPR, per evitare equivoci.

Clausole contrattuali e subresponsabili

Con riguardo poi alle istruzioni per il Responsabile, il Comitato afferma che è possibile che ulteriori indicazioni vengano fornite dal Titolare anche durante la durata del contratto, ma che esse debbono essere sempre documentate, in linea con il principio di accountability di cui all’art. 24 del GDPR.

Il Board precisa altresì che devono essere previste conseguenze e soluzioni in caso di istruzioni da parte del Titolare che non siano rispettose della normativa.

Vengono anche affrontati in dettaglio i profili concernenti la riservatezza e la confidenzialità e viene evidenziato dal Comitato l’obbligo di individuare i soggetti autorizzati da parte del Responsabile sulla base del principio di necessità (on a “need to know” basis). L’elenco delle persone autorizzate ad avere accesso ai dati deve inoltre essere sottoposto a revisione e verifica periodica.

Di particolare rilievo la precisazione del Board che invita l’Autorità danese ad “allargare” la platea dei soggetti autorizzati, sostituendo il termine “employees”, ossia lavoratori dipendenti, con locuzioni più ampie quali ad esempio “persone che agiscono sotto l’Autorità del Responsabile” o che siano alle dipendenze “direttamente o indirettamente” del Responsabile.

Con riferimento alla parte delle clausole contrattuali standard relativa alla disciplina del rapporto con i c.d. subresponsabili, il Comitato invita tra l’altro l’Autorità danese ad includere in appendice la lista dei subresponsabili accettata dal Titolare al momento della firma dell’accordo.

Quanto sopra non solo in caso di autorizzazione specifica, ma anche di autorizzazione generale: in quest’ultima ipotesi infatti è previsto che il Responsabile debba informare il Titolare di eventuali modifiche, dandogli la possibilità di opporsi.

Allegare la lista dei subresponsabili alle clausole standard consente al Titolare di rimanere informato su eventuali mutamenti e di poter esercitare il diritto di opposizione in modo effettivo, avendo a disposizione sufficiente tempo. Ciò in quanto è il Titolare del trattamento a dover sempre mantenere il controllo sui dati oggetto dell’affidamento.

Parte dell’Opinion è dedicata alle modalità con le quali il Responsabile è vincolato ad assistere il Titolare in caso di richieste di esercizio diritti avanzate da interessati. Il Comitato invita infatti l’Autorità danese a dettagliare maggiormente quelle che sono le concrete modalità di assistenza, ad esempio come ed in che tempi il Responsabile debba avvisare il Titolare in caso di richieste che gli pervengano direttamente.

Occorre ad esempio dettagliare la possibilità o meno per il Responsabile di prendere contatti direttamente con gli interessati.

Allo stesso modo è necessario che siano dettagliate le modalità di adempimento per l’assistenza relativa alle misure di sicurezza.

A tal proposito con riguardo al data breach il Board sottolinea che nelle clausole standard va precisato che è compito e responsabilità del Titolare decidere se notificare un data breach.

Con riferimento agli obblighi inerenti la cancellazione o la restituzione dei dati a fine rapporto il Board indica che questa alternativa va precisata ed inoltre che può essere consentita la possibilità di mutare la scelta effettuata.

Audit ed ispezioni devono essere previsti sia nei confronti del Responsabile che del subresponsabile e il Titolare deve poter avere accesso ai luoghi dove avviene il trattamento dei dati.

Deve inoltre essere espressamente prevista la possibilità per il Titolare di contestare l’esito degli audit e richiedere l’implementazione di conseguenti misure di adeguamento/correttive.

A conclusione dell’Opinion il Comitato sottolinea da una parte la necessità di dettagliare quelli che sono la natura del trattamento, i dati trattati, ecc. e dall’altra che eventuali previsioni in tema di responsabilità, legge applicabile, giurisdizione, ecc. non devono contraddire le regole previste dal GDPR.

L’Opinion del Comitato si conclude con l’invito a modificare le clausole standard sulla scorta delle indicazioni fornite, affinché esse possano essere adottate direttamente dall’Autorità danese, senza necessità di ulteriori passaggi.

Sul sito dell’EDPB sono disponibili le clausole emendate datate gennaio 2020 nelle quali l’Autorità danese ha specificato tra l’altro:

  • l’obbligo per il Responsabile di dimostrare il vincolo alla riservatezza e confidenzialità di coloro che operano sotto la sua autorità;
  • la possibilità che al Titolare sia messa a disposizione una copia del contratto tra Responsabile e subresponsabile, onde poter verificare compiutamente che siano inseriti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto tra il Titolare e il Responsabile;
  • l’obbligo per il Responsabile – in caso di ispezioni – di far accedere alle proprie strutture personale delle Autorità di controllo.

Conclusioni

Da questa panoramica emerge il ruolo cardine del Board nell’applicazione del meccanismo di coerenza. In attesa che altre Autorità sottopongano a loro volta clausole contrattuali standard, altri esempi della c.d. consistency possono ricavarsi dagli elenchi di trattamenti da sottoporre alla DPIA.

Per concludere, alla cooperazione e coerenza caratterizzanti quindi la dimensione europea nella quale si muovono le Autorità di controllo, deve fare da contraltare una visione ed attenzione più europea da parte degli interessati, operatori economici e istituzioni, pur nella specificità dei diversi sistemi normativi nazionali.

Contributo a titolo personale: le opinioni espresse non vincolano in alcun modo l’Autorità

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati