ADEMPIMENTI PRIVACY

Compliance privacy per la gestione dell’emergenza e la ripresa dell’attività lavorativa: linee guida

Un approccio corretto alla compliance privacy aziendale in questa fase di emergenza sanitaria consente di evitare inesattezze e indecisioni nella realizzazione delle informative adatte e degli altri adempimenti. Ecco un’utile guida di supporto ai consulenti privacy per la predisposizione della documentazione idonea

Pubblicato il 06 Mag 2020

Rudy Caltagirone

Avvocato, Studio Legale Associato Monticone Caltagirone

Paola Zanellati

Consulente Privacy

Compliance privacy nell'emergenza covid-19

La compliance privacy (e più in generale la compliance aziendale), se correttamente approcciata, può rappresentare un utile strumento di gestione dell’emergenza e di comunicazione per la fase di ripresa dell’attività lavorativa.

È vero, infatti, che l’attuale situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del coronavirus e le misure di contenimento e gestione del contagio hanno già mostrato il proprio gravissimo impatto sulle aziende, che si trovano a dover adottare, da un lato, ogni soluzione idonea a salvaguardare l’attività d’impresa ed i posti di lavoro e, dall’altro lato, a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Gli interventi d’emergenza impongono una grande responsabilità, giuridica oltre che morale, per i datori di lavoro, i quali sono chiamati a rispettare nuovi obblighi e a trovare le soluzioni di concreta attuazione di questi rispetto alla specifica realtà in cui operano.

Il coronavirus impatta dunque fortemente sui temi di responsabilità aziendale e pone sotto i riflettori il tema della compliance, ovvero di quell’insieme misure che l’azienda deve adottare per garantire l’osservanza di norme giuridiche ed etiche che riguardano la sua attività.

Le aree di compliance che interessano trasversalmente tutte le aziende e che risultano fortemente coinvolte nella situazione emergenziale attuale sono certamente quella della sicurezza e salute dei lavoratori e quella della tutela dei dati personali, per le quali la violazione della normativa di riferimento rientra tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.

Compliance privacy e tutela dei dati personali

Per quanto attiene il secondo tema della responsabilità aziendale oggetto della presente riflessione, quello della privacy, gli aspetti rilevanti sono due:

  1. la tutela dei dati personali dei dipendenti e dei terzi che chiedano di accedere ai locali aziendali;
  2. la tutela dei dati nell’ambito dello smart working.

In merito al primo aspetto, il Garante Privacy, aveva emanato il Provvedimento del 2 marzo 2020 nel quale invitava tutti i titolari del trattamento a non effettuare iniziative autonome che prevedessero la raccolta “sistematica e generalizzata” di dati anche sulla salute e sugli spostamenti di interessati normativamente non previste o disposte dagli organi competenti, aggiungendo che tali tipologie di trattamento sarebbero di competenza esclusiva di soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato (operatori sanitari e sistema attivato dalla protezione civile).

Successivamente i Provvedimenti del Governo hanno posto dapprima la possibilità, successivamente la raccomandazione, di rilevare la temperatura corporea di chi accede all’azienda.

I Provvedimenti dell’Autorità di controllo e del Governo non si pongono in contrapposizione ma, letti attentamente, dovrebbero delimitare le attività di trattamento che non devono essere sistematiche e/o generalizzate ma, al contrario, devono essere progettate in base al caso concreto, in ossequio ai principi fondanti di questa appassionante materia.

Questo tema pone tutta una serie di interrogativi che affollano la mente dei consulenti privacy e non solo.

Grande attenzione occorre prestare alla tipologia di soggetto a cui si indirizza il trattamento, ovvero, l’interessato, sia egli dipendente, cliente oppure fornitore.

Sempre se necessario.

Poniamo l’accento sulla necessità perché in relazione ai principi posti dalla regolamentazione europea in materia (Reg. EU n. 679/2016, GDPR), bisogna cercare di non effettuare trattamenti ultronei ma, soprattutto, inutili e dannosi, ovvero, forieri di eventuali segnalazioni.

A seconda del soggetto, occorrerà o meno e, ripetiamo, o meno predisporre idonea informativa, mantenendo l’attenzione sulla scelta della finalità, della base giuridica, del periodo di conservazione dei dati personali e di tutti gli altri elementi di cui all’art. 13 del GDPR.

Abbiamo visto un fiorire di modelli di informative e occorre dire che il modello, oltre a porsi in netta contrapposizione con il principio della privacy by design, crea anche problematiche relative al fatto che sono state, spesso, individuate finalità o basi giuridiche non presenti nel Regolamento Europeo, con le conseguenze che ne scaturiscono, per non parlare della loro lunghezza e della conseguente difficoltà di comprensione.

Ricordiamoci sempre che il documento di cui all’art. 13 ha per oggetto le informazioni rese all’interessato e se non raggiungono l’obiettivo, allora non assurgono ad essere informazioni ma l’esatto contrario, ovvero disinformazione.

A ricordarlo è proprio il Comitato europeo per la protezione dei dati che con la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19 adottata il 19 marzo, ribadisce che: “gli interessati dovrebbero ricevere informazioni trasparenti sulle attività di trattamento svolte e sulle loro caratteristiche principali, compreso il periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento. Le informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili e formulate in un linguaggio semplice e chiaro”.

Le basi giuridiche, per quanto criptiche, vanno scelte sulla base di quanto contenuto negli articoli 6 e 9 del GDPR, lo ha ribadito l’EDPB il 21 aprile 2020, asserendo, tra l’altro, che non esiste una gerarchia tra le basi giuridiche.

Ricordiamo che al Considerando n. 46 del Regolamento viene presa in esame proprio la possibilità che il trattamento sia necessario a fini umanitari “per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione”.

Con riguardo alla richiesta ai dipendenti dei dati relativi alla salute, ci si è limitati a ragionare con la normativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ovvero al D. Lgs. n. 81 del 2008 e agli obblighi di riservatezza e segretezza della professione medica e i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Proprio nella dichiarazione del 19 marzo 2020 dell’EDPB: “I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di Covid-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario”.

Tema ulteriore si è posto relativamente agli strumenti di rilevazione della temperatura, ovvero le varie tipologie di termo scanner.

Molti di questi strumenti necessariamente operano un trattamento di dati biometrici e arrivano sino ad essere considerati degli strumenti di controllo ai sensi della normativa in campo di diritto del lavoro.

Come tutti gli strumenti possono diventare essenziali ed aiutare i titolari del trattamento nella loro attività principale ma, devono essere utilizzati in maniera idonea:

  • cartelli contenenti le informazioni (quella frutto delle ultime linee guida del 2020);
  • informativa cartacea ovvero digitale;
  • valutazione d’impatto;
  • accordo sindacale ovvero deposito di richiesta all’Ispettorato territoriale o nazionale.

I rischi possono essere molteplici: dalla materia penale di cui alla L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sino alle sanzioni del Garante.

Un modo per evitare tali problematiche potrebbe essere quello di affiancare il vostro Responsabile della protezione dei dati (DPO) e il consulente privacy al Comitato di cui al Protocollo del 14 marzo 2020 ovvero all’RLS, all’RSPP, all’ODV e al Medico del lavoro ovvero agli altri Comitati previsti dal Protocollo del 24 aprile.

Quanto sopra per poter concertare le nuove procedure di accesso ai locali aziendali con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della compliance dell’emergenza.

L’imperativo nel campo della privacy, essendo una materia trasversale, è la collaborazione con gli altri professionisti, in modo da procedere in maniera il più possibile compliant all’aggiornamento del Modello Organizzativo privacy adottato, ovvero quell’insieme di procedure create su misura per l’azienda in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Compliance privacy e tutela dei dati in smart working

Un secondo aspetto di compliance privacy riguarda la gestione dello smart working, che in questi giorni rappresenta uno strumento senz’altro da favorire, laddove possibile, quale forma di lavoro e che sta garantendo, in alcuni settori, la continuità nello svolgimento del lavoro.

Il Protocollo del 14 marzo 2020 all’art. 8 ha espressamente previsto che l’utilizzo dello smart working da parte delle imprese, debba essere utilizzato ed incentivato per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio.

Lo strumento in discorso ha l’indubbio vantaggio, nella gestione dell’attuale emergenza, di permettere la prosecuzione dell’attività lavorativa, evitando spostamenti. Questo, però, comporta alcune criticità, tra le quali, per quanto oggetto del presente contributo, quella della sicurezza informatica aziendale e della gestione dei dati personali.

I dati gestiti da remoto vengono trasferiti da un posto ad un altro, uscendo dalla sicurezza della rete interna aziendale.

Si consideri, tra l’altro, che abbiamo a che fare con uno smart working esteso e gestito in emergenza, anche da chi prima non lo aveva sviluppato o che lo limitava ad alcuni settori della propria attività. Questo comporta che si sia fatto affidamento anche su device e strumenti personali, i quali spesso non sono attrezzati per garantire le opportune misure tecniche di sicurezza.

Eppure, l’azienda trasmetterà al lavoratore a distanza documentazione (es. files, cartelle di lavoro) e informazioni (dati del cliente o del fornitore ecc.) riservate e strategiche.

In primo luogo, sarà allora essenziale che l’azienda operi preventivamente una valutazione dell’impatto dei trattamenti, limitando il trasferimento e il trattamento dei soli dati necessari all’attività lavorativa.

In secondo luogo, sarà opportuno responsabilizzare i dipendenti nel tenere condotte idonee a garantire la salvaguardia dei dati, proteggendo il proprio device attraverso password adeguate, da modificare con cadenza periodica, non permettendo ad altri utenti di utilizzare il proprio account, aggiornando l’antivirus, non utilizzando supporti esterni (es. USB) e non salvando sul proprio device i file aziendali se non necessario.

Ancora, sarà utile divulgare tra i dipendenti in smart working, un regolamento o una circolare contenente istruzioni per il caso di un possibile data breach (deterioramento o perdita dei dati ad es. per smarrimento o furto del device, per attacco di un virus ecc.), ammonendo il lavoratore di avvisare il titolare del trattamento, che notificherà la violazione all’autorità di controllo entro 72 ore (art. 33 GDPR).

Al fine di garantire l’implementazione e il rispetto delle misure sopra riportate, sarà necessaria una stretta collaborazione tra l’organo direttivo, i responsabili e incaricati privacy (e DPO ove presente) e i responsabili delle risorse umane che possano essere un punto di riferimento per i dipendenti in caso di necessità.

Misure tecniche di sicurezza

Le misure organizzative devono essere affiancate da adeguate misure tecniche di sicurezza, cioè attinenti alla cybersecurity, come:

  • favorire l’utilizzo di dispositivi aziendali, fornendo ai lavoratori – ove possibile – i mezzi necessari per lavorare da casa in modo da ridurre il più possibile l’utilizzo di dispositivi personali e vietando, sui dispositivi aziendali, l’uso dei social e l’accesso a siti non utili per il lavoro;
  • utilizzare una connessione VPN affidabile;
  • rendere disponibili tecnologie sicure per operare sui documenti necessari per l’attività lavorativa, soprattutto ove il lavoratore debba utilizzare i propri dispositivi personali;
  • installare software antivirus, sui dispositivi personali dei lavoratori, ove debbano essere utilizzati per attività lavorative;
  • predisporre la strumentazione necessaria per permettere al personale IT di fornire da remoto il supporto necessario ai lavoratori e di intervenire con efficacia e tempestività in caso di data breach.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art 32 del GDPR, l’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate può essere valutata tenendo conto dello stato emergenziale e delle risorse a disposizione del datore di lavoro.

Informazioni per il lavoratore e controlli a distanza

L’introduzione dello smart working può comportare ulteriori trattamenti di dati personali da parte dell’azienda e/o trattamenti effettuati con diverse modalità rispetto a quelli abitualmente utilizzati.

L’azienda non può monitorare sistematicamente l’attività del lavoratore, pertanto è vietato usare i software aziendali e le altre tecnologie digitali per capire se lo smart worker è al PC oppure no, se sta lavorando oppure se sta compiendo attività extra lavorative.

L’uso di tali software, infatti, potrebbe costituire un controllo a distanza del lavoratore ed è consentito esclusivamente alle condizioni previste dalla L. 300/70 e, in particolare, dall’art. 4 della stessa. In ogni caso, e sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 4, è importante, ai fini privacy, che l’azienda garantisca che:

  • tali controlli siano pertinenti e proporzionati rispetto alla finalità perseguita ed effettuati – ove possibile considerate le circostanze – con gradualità, analizzando i dati su base aggregata e solo ove strettamente necessario compiendo controlli su base individuale, circoscrivendo in maniera ragionevole il numero dei soggetti controllati;
  • i lavoratori siano informati in maniera dettagliata sulle modalità e le caratteristiche dei controlli, illustrando come e quando i dati vengono raccolti dai software aziendali e in quali situazioni possono essere utilizzati, fornendo tutte le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del GDPR (finalità del trattamento dei dati personali, base giuridica, tempo di conservazione dei dati ecc.).

Conclusioni

Nell’attuale situazione di emergenza la compliance privacy ha un’importanza determinante, non solo in termini di mitigazione del rischio, ma anche di creazione di valore aziendale e di rafforzamento della fiducia del pubblico ed in particolare potrà averla quanto l’emergenza sarà passata, in un contesto di mercato che potrebbe rimanere diffidente e timoroso per molto tempo.

Le aziende dovranno probabilmente fare i conti con un mondo cambiato, ma avranno preso consapevolezza, oltre che delle proprie debolezze, dei propri punti di forza e potranno comunicarlo al mercato, con trasparenza e serietà.

Ecco allora che potrà essere utile riscoprire il tema della compliance privacy quale metodo di gestione del rischio e quale strumento di consapevolezza e di comunicazione dei valori aziendali agli utenti: sia esterni (il mercato avrà bisogno di fidarsi dei valori e della tenuta della azienda), sia interni (i dipendenti, responsabilizzati dall’attuale smart working esteso ad ogni livello, potranno trovare stimolo nello riscoperto spirito di squadra che l’azienda potrà magari valorizzare, comunicando loro valori chiari e trasparenti.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati