L'analisi

Conflitto di interessi del DPO, maxi multa del Garante belga a un’azienda

L’autorità per la protezione dei dati belga ha sanzionato un’azienda per 50.000 euro, rilevando irregolarità riguardanti il conflitto di interessi del DPO: la figura non era sufficientemente indipendente per ricoprire il delicato ruolo

Pubblicato il 08 Mag 2020

Diletta De Cicco

Associate, Privacy, Data & Cybersecurity, Steptoe and Johnson, Bruxelles

La figura del DPO normativa privacy

L’autorità belga sulla protezione dei dati, APD – Autorité de la Protection des Donneés, ha sanzionato a fine aprile per 50.000 euro un’azienda per violazione delle norme del GDPR in riferimento al conflitto di interessi del DPO. L’accaduto offre l’occasione per approfondire la normativa relativa a questo particolare aspetto.

Conflitto di interessi del DPO: il caso

L’investigazione, aperta in seguito a un data breach che aveva colpito l’azienda, ha infatti portato l’APD a ritenere che il DPO dell’azienda coinvolta non godeva dell’indipendenza necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, e che la sua autonomia era compromessa dagli ulteriori compiti a questi assegnati in seno all’ente. Sebbene la sanzione pecuniaria comminata dall’Autorità non sia di importo particolarmente elevato, la decisione potrebbe portare alcuni enti a riconsiderare le scelte fatte in merito alla nomina del DPO, in particolare in relazione al sorgere di possibili conflitti di interessi che ne ledano l’indipendenza.

A tal proposito, appare utile ricordare in via preliminare che gli articoli 37, 38 e 39 GDPR disciplinano dettagliatamente i casi e le modalità di nomina del DPO, nonché funzioni e status di quest’ultimo. Ai nostri fini, preme qui sottolineare che il Regolamento prevede la possibilità per gli enti di nominare tanto un dipendente, quanto un soggetto esterno che svolga le sue funzioni in base ad un contratto di servizi.

Inoltre, l’articolo 38 del GDPR, se da una parte riconosce la possibilità che il DPO svolga altri compiti all’interno dell’ente, dall’altra è alquanto severo nel richiamare, quale condicio sine qua non, l’assoluta mancanza di conflitto di interessi del DPO.

È proprio quest’ultimo aspetto che, nella decisione qui in esame, ha portato l’APD a rinvenire una violazione del Regolamento in riferimento alla posizione del DPO all’interno dell’azienda soggetta ad investigazione. Nel caso de quo, il DPO ricopriva anche il ruolo di direttore dei dipartimenti compliance, risk management e internal audit (una scelta affatto inusuale per molte aziende).

L’esercizio cumulativo di tali funzioni all’interno della struttura aziendale ha indotto l’Autorità a ritenere che il DPO non godesse dell’indipendenza richiesta a tale ruolo dal RGPD. Per giungere a tale conclusione, l’Autorità si è basata principalmente su tre argomenti.

L’intervento dell’autorità belga

In primo luogo, l’APD ha esaminato l’influenza del DPO sul processo decisionale relativo alle altre cariche da lui rivestite, con particolare riferimento al ruolo di direttore del dipartimento internal audit. In questo contesto, l’ Autorità ha sollevato la questione inerente la possibilità per il DPO di effettuare audit interni che possano sfociare nel licenziamento di dipendenti nel caso di performance negativa.

A tal proposito, l’APD ha sottolineato la differenza tra analizzare i processi aziendali e occuparsi di audit interni che mirino ad esaminare anche le prestazioni dei dipendenti. In quest’ultimo caso, secondo l’APD il potere affidato al DPO lede la fiducia che i dipendenti dell’azienda devono poter riporre in questa figura, in virtù del ruolo di interlocutore che gli viene affidato dal GDPR.

In altri termini, il venir meno di tale fiducia erode il ruolo stesso che il Regolamento assegna al DPO nel contesto aziendale, ossia quello di una figura con cui i vari team devono essere liberi di confrontarsi rispetto alle diverse questioni relative al trattamento dei dati personali in azienda.

In secondo luogo, l’Autorità si è soffermata sul ruolo del DPO nei dipartimenti da lui diretti, analizzando l’esistenza di eventuali poteri decisionali in capo al DPO in relazione alle finalità e modalità del trattamento.

Nelle sue argomentazioni, l’APD ha richiamato quanto già espresso sul punto dal Working Party Article 29 (“WP29“) nelle “Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati”, WP243. In particolare, il WP29 aveva considerato quale aspetto fondamentale ai fini della valutazione dell’indipendenza del DPO la circostanza che questi giochi un ruolo nel definire, a causa delle altre funzioni a lui affidate, “le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali”.

In altri termini, il DPO non deve godere di poteri decisionali rispetto alle scelte che l’ente compie in termini di trattamento dei dati personali (ad esempio quali dati trattare, per quali fini utilizzarli ecc.). Questa circostanza avvicinerebbe la posizione del DPO a quello che è il ruolo proprio del titolare del trattamento e ne comprometterebbe l’indipendenza. Nelle linee guida, il WP29 aveva suggerito anche che conflitti di interessi possono sorgere nei casi in cui il DPO rivesta posizioni di senior management, come quelle di Amministratore Delegato, Direttore IT o Direttore Marketing.

Tuttavia, secondo il WP29, una carenza di indipendenza del DPO si potrebbe riscontrare anche laddove questi sia titolare di ruoli, sì, minori, ma che gli conferiscano un qualche potere decisionale nella definizione delle finalità e modalità del trattamento. Di conseguenza, il WP29 concludeva che un’analisi caso per caso basata sulla struttura dell’ente si rivela di volta in volta necessaria.

Pertanto, rifacendosi alle linee-guida del WP29, l’APD ha ritenuto che essere a capo dei dipartimenti compliance, risk management e internal audit conferisce al DPO la possibilità di determinare le finalità e le modalità del trattamento in relazione alle attività di questi, ledendo così la sua indipendenza.

A nulla è valso che l’azienda abbia argomentato tra le sue difese che ai dipartimenti di cui il DPO è a capo sono riconosciuti solo compiti consultivi e non anche decisionali, e che quindi nessuna simile funzione può essere riconosciuta al DPO come direttore di tali dipartimenti.

L’APD è stata infatti di avviso contrario, concludendo che il dipendente dell’azienda si trovava in una situazione di conflitto, essendo impossibilitato a svolgere, in maniera autonoma e indipendente, un ruolo di supervisione nei confronti dei dipartimenti di cui lui stesso è a capo.

Sul punto giova notare che già nel 2016 l’autorità tedesca per la protezione dei dati, con una decisione fondata su simili motivi, aveva sanzionato un ente per aver nominato come DPO il direttore del dipartimento IT. In sostanza, l’APD ha ritenuto che porre il DPO a capo di un dipartimento che da questi dovrebbe essere supervisionato costituisce un caso di conflitto di interessi.

L’APD ha poi notato come tale conflitto di interessi potrebbe avere anche delle conseguenze negative sugli obblighi di segretezza e riservatezza del DPO in relazione all’adempimento del suo ruolo e nei confronti del personale dell’azienda, come imposto dall’ articolo 38 RGPD.

Infine, il terzo e ultimo argomento a fondamento della decisione dell’Autorità è la verifica dell’esistenza o meno di garanzie che permettessero al DPO, nella struttura organizzativa, di svolgere in autonomia le proprie funzioni. Sul punto, l’Autorità ha rilevato l’assenza di regole e linee-guida interne volte a individuare e dirimere possibili conflitti di interessi, in quanto l’ente aveva omesso di sviluppare (e documentare) siffatti meccanismi.

Conflitto di interessi del DPO: la sanzione

Sulla scorta degli argomenti sopra esposti, l’APD ha ritenuto di imporre la sanzione di 50.000 euro all’azienda e ha ingiunto a quest’ultima di conformare, in base ai poteri correttivi ad essa riconosciuti, il trattamento alle disposizioni del Regolamento.

A fini di completezza, si sottolinea come la decisione dell’APD si soffermi anche sul profilo relativo all’ effettivo coinvolgimento del DPO in relazione alla gestione del data breach. Tali profili non hanno indotto l’APD a ritenere che ci fosse alcuna violazione del RGPD, e non sono stati in questa sede trattati.

Conclusione

La decisione dell’APD qui in commento contribuisce a riportare in superficie le problematiche con cui si confrontano molti enti in relazione alla nomina del DPO e all’esercizio in concreto delle sue funzioni.

Abbiamo visto che, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento, molti enti hanno optato per la nomina di un DPO interno. Tra questi, alcuni hanno identificato una nuova figura ad hoc, talvolta ponendola a capo di un team di collaboratori con diversi profili professionali. In molti altri casi la scelta è ricaduta sui direttori del team legale, IT, compliance o risk management, per i quali quella di DPO è diventata una carica aggiuntiva.

La decisione dell’APD contribuisce a riportare in superficie la debolezza che talvolta sottende le scelte relative alla nomina del DPO, la cui indipendenza non viene molto spesso tenuta in debito conto. La decisione arriva fino a lasciare intendere che la sovrapposizione del ruolo di DPO con quello di direttore di un dipartimento potrebbe essere di per sé sufficiente a far sorgere un conflitto di interessi e a ledere l’indipendenza del DPO. Ed evidenzia altresì l’importanza di avere regole interne che garantiscano al DPO di operare in maniera autonoma in ogni caso, ovvero anche qualora questi rivesta cariche aggiuntive.

La decisione in questione può dunque fornire l’opportunità di riconsiderare il ruolo del DPO, soprattutto allo scopo di valutare se le sue ulteriori funzioni, la sua posizione in seno alla struttura organizzativa e i regolamenti interni all’ente consentano un esercizio in concreto dei suoi compiti, che sia realmente indipendente e dunque in linea con il Regolamento. Tanto una nomina meramente formale del DPO, quanto l’attribuzione in capo a questi di funzioni in conflitto di interessi svuotano tale ruolo di significato, rendendo difficile da esercitare un compito già di per sé delicato.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati