Il Garante privacy nella nota del 17 luglio 2023 è intervenuto a tutela dei minori sanzionando un quotidiano e due siti web di informazione, a seguito di reclami proposti dai rispettivi genitori.
Il motivo comune è la pubblicazione illecita di dati personali di minori (bambini e ragazza) coinvolti in differenti episodi di cronaca.
Il Garante ribadisce che i giornalisti nella loro attività sono tenuti al rispetto delle Regole deontologiche e della nuova Carta di Treviso prevedendo tutele e garanzie rafforzate per i più piccoli, fragili e vulnerabili.
Non solo, il Garante a gran voce afferma che “i giornalisti, pur in presenza di fatti di interesse pubblico [è un dovere che] si astengano dal diffondere dati personali e dettagli eccedenti che rendano i minori identificabili, in particolare in caso di decesso per malattia”.
Ma andiamo per gradi.
Indice degli argomenti
Tutela dei minori, in primis
In generale, la tutela della dignità del malato poi deceduto è da ritenersi di assoluta importanza. Quando si tratta di minori, questa deve essere ulteriormente rafforzata, anche a protezione del nucleo familiare disgraziato.
Il tanto acclarato parametro dell’interesse pubblico in questi casi è chiamato a recedere e deve “essere interpretato in modo particolarmente rigoroso”.
Da qui, la diffusione delle generalità del minore e della presunta malattia […] non possono ritenersi essenziali” In pratica, l’Autorità ribadisce un orientamento granitico rinvenibile anche in altri provvedimenti (ex multis – cfr. provv. del Garante n. 90 del 4 aprile 2019, doc. web 9113909).
Il provvedimento contro il quotidiano “La Nazione”
Vediamo ora, più nel dettaglio, i tre provvedimenti emessi nei confronti di un quotidiano e i due siti di informazione. Per ciascuno, analizzeremo circostanze fattuali e motivazioni in diritto.
Partiamo dal primo provvedimento, anche in ordine cronologico.
I fatti e la difesa
Con un reclamo presentato a fine dicembre 2021 i genitori lamentavano la pubblicazione, in prima pagina, dell’edizione cartacea del quotidiano “La Nazione” di due articoli che riportavano la notizia del decesso del proprio figlio ancora minore.
Insieme alla notizia del drammatico decesso, la foto della sua bara bianca, oltre a tutta una serie di informazioni quali la (presunta) malattia da cui era affetto il minore, la data di nascita, il nome/cognome/età pure della sorellina di un anno, e altri dati (ex) sensibilissimi.
Il quotidiano si difendeva asserendo che “la notizia oggetto di attenta e delicata trattazione da parte del quotidiano” data per ragione di interesse pubblico, poiché “tutta la comunità locale informata e sconvolta dalla tragedia, conoscendo sia la famiglia che il piccolo […] risultava di interesse per tale comunità ed era già di dominio pubblico”. Non solo, parrebbe che la notizia fosse stata “anche segnalata da una zia del bambino, la quale intervistata, aveva dato conferma di tutto alla redazione e fornito spontaneamente le informazioni necessarie per poter scrivere l’articolo”.
Giungendo alla conclusione che la notizia fosse stata data “nel rispetto della verità e delle persone colpite dalla tragedia”. Non solo, parrebbe altresì che il giornalista/articolista avesse “…conferito telefonicamente con la madre del bambino il giorno in cui è stata pubblicata la notizia della scomparsa del figlio per spiegarle le motivazioni del quotidiano (…) informandola che sarebbero stati seguiti anche i funerali”. Ma di fatto poi diffidati dal pubblicare eventuali notizie, come si legge nel provvedimento.
Le azioni intraprese e i punti salienti dell’istruttoria
Anzitutto, la tempestiva rimozione del contenuto dell’articolo, peraltro reperibile anche online.
In secondo luogo, il quotidiano era stato invitato a fornire ulteriori delucidazioni in merito all’occorso.
In fase istruttoria, ancora, il quotidiano eccepiva che i due articoli dovessero “…essere valutati congiuntamente, costituendo una notizia unitaria volta a riferire un fatto che aveva profondamente colpito la comunità” precisando che l’intento fosse quello di dare una notizia “con la massima delicatezza possibile”, più che fornire una notizia di cronaca” dipingendo “un ritratto affettuoso di una famiglia colpita da un lutto immane”. Da qui, la addotta giustificazione circa la pubblicazione dei dati personali del minore prematuramente scomparso.
Il quotidiano riteneva che non vi fossero violazioni di dati personali in quanto “il minore deceduto era conosciuto da molti” e, in ogni caso, “essenziali a connotare il contesto”.
Le motivazioni
Anzitutto, il Garante sostiene che la pubblicazione della fotografia della bara vada considerata legittima non essendo “rinvenibili carenze dei requisisti per il corretto esercizio del diritto di cronaca (verità, interesse pubblico e forma civile)”.
Non solo, la richiesta avanzata dalla famiglia di non pubblicare informazioni, sarebbe stata troppo generica e anch’essa limitativa del diritto di cronaca; vieppiù che gli URL dei due articoli sono stati rimossi.
Ancora, ripercorrendo il provvedimento notiamo poi come il Garante, dopo aver fatto una accurata ricognizione normativa cui si rinvia, si soffermi su alcune delle Regole deontologiche, e in particolare:
- “l’art. 7 delle Regole deontologiche il quale garantisce una specifica tutela della figura del minore coinvolto in fatti di cronaca, prevedendo che “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione;
- l’art. 10 delle cit. Regole deontologiche, proprio in relazione a malattie gravi o terminali riferibili ad una persona identificata e identificabile prescrive al giornalista di rispettarne la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico”.
Per giungere alla conclusione che “il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali”.
Lapalissiamo.
Ma non è tutto.
Il Garante si richiama anche alla Carta di Treviso (all’art. 8) la quale – come si legge testualmente nel provvedimento – sancisce che “… nel caso di minorenni morti per malattia, va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo, a meno che non vi acconsentano gli aventi diritto”.
Il che, nel caso di specie, non è stato affatto rispettato. Da qui, il trattamento illecito.
La sanzione
Il Garante della privacy ha ritenuto congruo applicare al quotidiano “La Nazione” una sanzione di 30.000,00 euro.
Il provvedimento contro il quotidiano online la Voce Apuana
Analizziamo ora il secondo provvedimento.
I fatti e la difesa
Analogamente, con un reclamo di fine dicembre 2021 i genitori lamentavano la pubblicazione, a inizio novembre dello stesso anno, un articolo con la notizia della morte del proprio figlio minore, pubblicato sulla pagina web de “La Voce Apuana”.
Anche in questo caso, sono state pubblicate tutta una serie di informazioni quali la (presunta) malattia da cui era affetto il minore, la sua data di nascita, nonché il luogo di residenza della famiglia.
Le motivazioni
Il quotidiano online oltre alla rimozione del contenuto illecito, aveva altresì “inviato una richiesta al gestore del motore di ricerca Google per la deindicizzazione dell’articolo”, come si legge nel provvedimento.
Non solo, la testata ha altresì ribadito “il rispetto dei canoni di veridicità, continenza e pertinenza della notizia, data l’esclusiva pubblicazione dei riferimenti “necessari (…) ad evitare facili speculazioni/fraintendimenti in merito alla causa di morte del minore, dando atto di aver “provveduto all’immediata cancellazione della notizia” dal sito web.
Tra le argomentazioni addotte dal quotidiano è interessante notare come lo stesso abbia riferito espressamente in sede di istruttoria che:
- “l’articolo ha riportato dati personali in via di massima sintesi e nel rispetto dei dritti e della dignità degli interessati;
- la pubblicazione ha costituito legittimo esercizio del diritto di cronaca;
- l’interesse pubblico, nel caso di specie, era dato dalla necessità di divulgazione di un accadimento nei confronti della collettività destinataria della comunicazione;
- l’articolo ha dato contegno della dipartita di un bimbo, membro di una piccola comunità radicata in un territorio limitato, per consentirne la compartecipazione al cordoglio dei familiari, “dimostrando affetto e compassione”, oltre che notizia delle modalità della celebrazione funebre;
- l’articolo non è stato corredato da alcuna immagine per evitare ogni “spettacolarizzazione” del dolore.
La posizione dell’Autorità, nel caso di specie, prende atto che “nelle diverse fasi del procedimento sono state fornite dichiarazioni relativamente alla pubblicazione dei dati del minore deceduto parzialmente contrastanti” ravvede, tra gli altri, una violazione del dovere di collaborazione cui il titolare del trattamento (art. 31 GDPR).
Da qui, anche in questo secondo caso, il trattamento illecito.
La sanzione
Il Garante, bilanciando le circostanze aggravanti ed attenuanti, e considerando i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ex art. 83, par. 1 GDPR ha inflitto una sanzione di 10.000,00 euro.
L’altro quotidiano online: Torino Oggi
Analizziamo da ultimo il terzo provvedimento.
I fatti e la difesa
Con altro reclamo, presentato a inizio aprile 2022, altri due genitori hanno lamentato che la propria figlia, all’epoca dei fatti e della presentazione del reclamo ancora minore, si era vista lesa nell’immagine e nel decoro dal momento nella testata online www.torinooggi.it, erano state pubblicate foto e video che “…la ritraevano in prossimità del posto di blocco dei Carabinieri, oltre ad un video nel quale appariva evidente il disagio e i tentativi di non essere riconosciuta abbassando e voltando la faccia”.
Non solo, la diretta interessata aveva poi dichiarato che detta pubblicazione, senza consenso, avesse determinato la propria identificabilità da parte di amici e conoscenti, causandole un grave imbarazzo anche in considerazione della connotazione negativa”.
Il quotidiano online, per contro, si era difeso affermando, nel corso dell’istruttoria, che “la documentazione fotografica era funzionale a supportare la notizia” e, in ogni caso, le immagini vennero prontamente rimosse.
Le motivazioni
Nel merito è interessante notare come “…al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone”.
In pratica, il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 – Regole deontologiche) deve essere sempre seguito.
La sanzione
In questo caso, l’Autorità ha ritenuto congruo applicare una sanzione amministrativa di 5.000,00 euro.
Ulteriori passaggi salienti dei provvedimenti
Nel primo, sostanzialmente, è interessante notare come sia emersa l’importanza del criterio della eccedenza. Da qui, la quantità di dati ritenuti eccedenti e non pertinenti dal momento che nella notizia (cartacea) comparivano dati eccessivi come: le generalità del bambino deceduto, la presunta patologia, la foto della bara eccetera.
Non solo, essendo stati riportati altri dati identificativi dei genitori e della sorellina più piccola, anche il principio di minimizzazione risultava essere stato palesemente violato.
A nulla rilevando, che fosse centrale il profilo dell’interesse pubblico.
Anche nel secondo su citato, appare violato il principio di continenza, disattendendo i presupposti di cui all’art. 10 delle Regole deontologiche. Idem nel terzo e ultimo caso.
Trattamento dati di minori: regole per i giornalisti
Per essere giornalisti, non basta pubblicare o fare notizia. Occorre prima di tutto informare osservando quelle che sono le Regole deontologiche anche e soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (GU 4 gennaio 2019, n. 3).
Il rispetto di tali Regole, prima di tutto, costituisce “condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali”, come recita l’art. 2quater del novellato Codice Privacy.
Non solo.
In questo contesto non possiamo non citare – come peraltro ha fatto lo stesso Garante nell’argomentare le motivazioni a supporto del provvedimento sanzionatorio – la Carta di Treviso e in particolare l’art. 8 il quale stabilisce che “… nel caso di minorenni […] morti per malattia, va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo a meno che non vi acconsentano gli aventi diritto”, e nei casi sopra rappresentati i genitori.
Senza dimenticare che le finalità di cronaca giornalistica, pur legittime di per sé, non devono mai oltrepassare quella soglia limite, pena l’illegittimità se non anche illiceità della condotta, con quanto per conseguenza.
In conclusione
I numerosi e profondi cambiamenti avvenuti, in corso e che ancora avverranno, nella società tutta al digitale e più nello specifico nel mondo dell’informazione impongono un’attenta riflessione.
Non a caso, la Carta di Treviso (aggiornata nel novembre 2021) ha voluto/dovuto tenere conto, in un corretto bilanciamento del diritto/dovere di informare, di una multimedialità sempre più avanzata e all’avanguardia.
Da qui, è assolutamente primaria l’esigenza di una massima tutela dei minori (bambini e adolescenti) sotto tutti i profili, e specie dei dati personali, dal momento che costoro sono decisamente a rischio di una esposizione mediatica fuori controllo.