Come riportato dal Wall Street Journal, la società di digital advertising Mobilewalla sarebbe stata indirettamente coinvolta nelle operazioni di raccolta e vendita di dati captati dagli smartphone e sfruttati dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America e da altre agenzie governative.
Seppur tacciata di averlo fatto a scopo promozionale, Mobilewalla aveva già provato a sensibilizzare la società sulla privacy dei dati personali. Aveva infatti reso noto come durante le manifestazioni di Black Lives Matter fossero stati raccolti i dati demografici di 117.000 manifestanti che, grazie ai loro sistemi di intelligenza artificiale, potevano essere profilati per razza, genere o religione.
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In questo caso, invece, la società avrebbe legittimamente venduto i dati raccolti a un intermediario che, in virtù di una specifica clausola aggiunta in sede di rinnovo contrattuale, li avrebbe poi forniti ad agenzie federali e a contractors collegati ad ambienti della difesa e dell’intelligence.
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Gli abusi nel tracciamento degli utenti
Al di là della legittimità della questione sotto il profilo giuridico locale che offre una limitata tutela in ambito privacy, si nota come tutti i dati raccolti fossero soggetti al regime di opt-out di cui spesso però gli utenti sono ignari.
Anche nel caso di autorizzazioni effettivamente concesse, spesso le stesse società ne abusano raccogliendo molti più dati di quelli necessari per il funzionamento delle app – inclusi geolocalizzazione, accesso ai contatti, attività web e via dicendo.
Grazie ai dati è possibile ricostruire profili di comportamento, demografici o di interessi che possono poi essere rivenduti ad intermediari a fini pubblicitari o eventualmente finire, come in questo caso, anche nella disponibilità dei Governi.
Tracciamenti di questo tipo vengono effettuati negli Stati Uniti anche direttamente per fini di sicurezza nazionale come nel caso del c.d. digital border wall implementato al confine col Messico, che prevede una serie di controlli sui dispositivi tecnologici in possesso di chiunque si trovi a transitare nei pressi del confine.
Oltre ad attività di verifica e eventuale confisca, il controllo si svolge anche mediante l’acquisizione di dati quali la geolocalizzazione grazie ad intermediari privati come la Venntel, la stessa società coinvolta nel caso di Mobilewalla.
Queste società aggregano dati raccolti dalle app per smartphone e li rivendono ad agenzie governative che possono utilizzarli per rilevare la presenza di individui in aree delimitate o rilevare percorsi utilizzati, ad esempio, dai soggetti che attraversano illegalmente il confine.
I rischi per i cittadini europei
Va inoltre considerato come, nonostante i processi di pseudonimizzazione, sia stata dimostrata la facilità nel rintracciare gli utenti mediante l’incrocio di dati disponibili da più fonti, anche riferiti a cittadini europei i cui dati dovrebbero essere protetti dal GDPR.
Proprio in virtù del regolamento, un giornalista norvegese ha ottenuto copia di tutte le informazioni che proprio la Venntel aveva raccolto su di lui, o meglio, sull’ID pubblicitario a lui corrispondente.
I dati forniti da Venntel riguardavano nello specifico la posizione del giornalista, la quale era stata rilevata 75.406 volte e, pur non essendo tecnicamente legata alle sue generalità, era stato piuttosto semplice ricondurli a lui sulla base di altre informazioni disponibili pubblicamente quali l’indirizzo o il luogo di lavoro.
Proposte di regolamentazione del trasferimento dati
La raccolta di dati effettuata da data broker quali la Gravy Analytics, società capofila della Venntel, che estrapolano, aggregano e rielaborano i dati in modo da renderli immediatamente utilizzabili e rivendibili a terzi pone, infatti, una serie di problematiche legate al trasferimento di dati al di fuori dell’Unione, spesso effettuato proprio al fine di celare l’attività di intermediazione e sottrarsi agli obblighi normativi.
Sebbene il GDPR non dia una vera e propria definizione di “trasferimento dati”, né sulla stessa si focalizzi particolarmente la Corte di Giustizia europea, è necessario che lo spostamento di dati rispetti i dettami normativi previsti. Mentre la circolazione dei dati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) è libera, i trasferimenti al di fuori del SEE verso paesi terzi o organizzazioni internazionali sono generalmente vietati, a meno che, come previsto dall’art. 44 del GDPR, il titolare e il responsabile del trattamento non rispettino una serie di requisiti che non pregiudichino il livello di protezione garantito dal regolamento, accertando quindi che il Paese terzo offra standard di tutela simili.
In stallo l’accordo sul trasferimento dati UE-USA: colpa dei sottomarini
Con riferimento agli Stati Uniti, con la sentenza del 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia europea ha invalidato la decisione di adeguatezza relativa al cd. Safe Harbour, l’accordo sulla gestione dei dati di cittadini europei conservati da soggetti statunitensi, successivamente sostituito nel 2016 dal Privacy Shield, ma anch’esso dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia con la sentenza Schrems II del luglio 2020, fondamentale per la regolamentazione della questione.
Da ultimo, lo scorso maggio la Corte Suprema irlandese, chiamata in causa visto lo stabilimento in Irlanda di numerose big tech tra cui Facebook, ha stabilito che il Garante della privacy locale possa imporre il blocco del trasferimento dati verso gli Stati Uniti.
A seguito della fondamentale decisione della Corte di giustizia, il quadro regolatorio dell’Unione Europea appare estremamente complesso e non ancora chiaramente definito rispetto alla problematica del trattamento dei dati di cittadini europei svolto da soggetti di Paesi terzi.
Tale complessità potrebbe rappresentare un fattore decisivo per liberare il Consiglio e il Parlamento dall’immobilismo di cui sembrano vittime e velocizzare l’esame delle proposte di regolamentazione presentate dalla Commissione più di un anno fa, quali il Digital Package e la Direttiva E-Privacy che ci si auspica possano essere risolutive per dirimere l’attuale stato di incertezza.