LAVORO

Decreto Trasparenza: ecco le indicazioni operative del Garante privacy

Il Garante privacy ha pubblicato linee guida per aiutare le aziende a comporre la disciplina del Decreto Trasparenza con quella del GDPR in tema di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 30 Gen 2023

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato, Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avvocati Verona

Decreto trasparenza linee guida Garante privacy

Il Decreto Trasparenza (Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea) ha introdotto, oltre a varie misure a tutela dei lavoratori, anche interessanti disposizioni che tutelano il lavoratore stesso in caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro pubblico o privato, di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato.

Proprio per comporre la disciplina del nuovo D.lgs. 104/2022 con la disciplina offerta dal GDPR in tema di sistemi decisionali automatizzati, il Garante Privacy è intervenuto il 24 gennaio elencando le Questioni interpretative e applicative del Decreto e offrendo le proprie indicazioni operative.

Quel che preoccupa il Garante è in particolare che i datori di lavoro finiscano per interpretare le disposizioni di cui al D.lgs. 104/2022 come sostitutive della disciplina in tema di protezione dei dati, che invece conserva la propria autonomia.

Decreto Trasparenza: i nuovi obblighi per i datori di lavoro e le ricadute sulla privacy

Decreto Trasparenza e decisioni automatizzate

La disciplina in tema di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato trova spazio, nel D.lgs. 104/2022, all’articolo 2, che introduce nel D.lgs. 152 del 1997 un nuovo articolo 1-bis, rubricato “Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”.

Secondo tale articolo il datore di lavoro deve previamente informare il lavoratore (nell’accezione ampia di questa categoria che ne fa il D.lgs. 104/2022) se utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati se questi sono “deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.

L’informativa che va resa al lavoratore (e che deve essere integrata nel caso di modifiche e comunicata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla loro adozione) in questo caso include:

  1. gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi automatizzati;
  2. gli scopi e le finalità dei sistemi automatizzati;
  3. la logica ed il funzionamento dei sistemi automatizzati;
  4. le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
  5. le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  6. il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Le decisioni automatizzate nel GDPR

Stiamo parlando quindi di nuovi e ulteriori obblighi rispetto a quelli imposti dal legislatore comunitario nel GDPR, il cui articolo 13 impone un’informativa limitatamente alla esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, nel caso di decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici o incide in modo analogo sull’interessato, di fornire informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento nonché infine, sempre solo per le decisioni unicamente automatizzate con effetti giuridici o similari, l’articolo 22 prescrive di attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi degli interessati, tra cui almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

La disciplina in tema di decisioni automatizzate contenuta nel GDPR è stata però accolta con perplessità dagli studiosi, e criticata perché generica e facilmente eludibile (il metodo più facile per sottrarsi alla parte più incisiva della disciplina è quello di “accompagnare” la decisione automatizzata ad una convalida umana, così da escludere che si possa parlare di decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Sebbene le linee guida del Gruppo Europeo dei Garanti abbiano precisato che non deve trattarsi di un intervento fittizio da parte dell’operatore umano, è evidente come sia difficile verificare qual è la soglia richiesta per ottenere tale intervento “effettivo” (qualcuno, anzi, dubita che sia sempre auspicabile l’intervento umano, che a volte è in grado di correggere in peius le decisioni algoritmiche, magari sommando ai pregiudizi del codice i propri).

Le linee guida del Garante

Proprio al fine di comporre queste due normative il Garante Privacy ha emanato le proprie indicazioni, manifestando anche la disponibilità ad avviare un tavolo di confronto per un’interpretazione condivisa della normativa.

L’Autorità, come anticipato, si preoccupa innanzitutto di ribadire che le disposizioni di cui al D.lgs. 104/22 non sostituiscono il GDPR, tanto che lo stesso Decreto fa salva l’applicabilità delle sanzioni previste dal GDPR.

Il Garante poi ammette, ed anzi auspica che l’informativa di cui al D.lgs. 104/22 venga fornita in una con l’informativa privacy rivolta al dipendente. Osta a questa ricostruzione (che infatti il Garante si limita ad incoraggiare e non ad imporre) il fatto che l’informativa di cui al D.lgs. 104/22 deve essere fornita al lavoratore prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, mentre l’informativa privacy va fornita nel momento in cui i dati sono ottenuti (e comunque entro un mese da tale data).

Un ulteriore coordinamento è necessario (e sottolineato dal Garante) quanto ai tempi per l’accesso ai dati. Secondo la disciplina di cui al D.lgs. 104/2022 i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possono chiedere di ricevere le informazioni relative ai sistemi automatizzati in uso presso l’ente/azienda e ricevere riscontro entro 60 giorni, ma la normativa privacy prescrive, di regola, un riscontro entro 30 giorni. Il lavoratore ha quindi diritto a ricevere le informazioni di cui alla normativa privacy (nei limiti in cui la stessa sia applicabile al trattamento) entro 30 giorni, mentre potrà dover aspettare un altro mese per ottenere le informazioni di cui al D.lgs. 104/2022.

Il Garante si preoccupa poi di ricordare che le norma in tema di responsabilizzazione del titolare del trattamento rendono comunque necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Sarà il datore di lavoro a dover valutare se il trattamento automatizzato trattamenti che intende implementare presenta o meno un rischio elevato per i diritti e le libertà dei lavoratori. Sul punto va poi tenuto presente che l’elemento tecnologico (che necessariamente caratterizza decisioni e monitoraggio sistematico) è un costante richiamo del legislatore europeo nel sollecitare il ricorso ad una valutazione di impatto, nonché che il lavoratore è per definizione un soggetto vulnerabile.

Il Garante poi tiene a ricordare che il Decreto 104/2022 si applica a numerose tipologie di lavoratori, ma presenta alcune esclusioni (lavoratori autonomi, agenti, etc.), ebbene con riferimento ai soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto il datore di lavoro deve comunque rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13, 15 e 22 GDPR, in tema di informativa, reclamo, intervento umano e opposizione.

Il provvedimento del Garante si diffonde poi nel ricordare che i principi in tema di trattamento dei dati personali (liceità, correttezza, trasparenza), il principio di minimizzazione, di privacy by design e by default, il rispetto delle basi del trattamento, si applicano anche nel caso di decisioni e sistemi di monitoraggio automatizzati di cui al D.lgs. 104/2022 e rendono quindi necessaria una congiunta valutazione delle due discipline con l’obiettivo di rispettarle entrambe nell’implementare sistemi automatizzati, senza che sia pensabile sacrificare una a vantaggio dell’altra.

Il D.lgs. 104/2022 non deve, in altre parole, essere interpretato come un “via libera” per l’impiego di decisori algoritmici, rispettando le prescrizioni contenute nel Decreto. Va infatti considerato che alcuni strumenti particolarmente invasivi (il Garante menziona ad esempio “software per il riconoscimento emotivo”, “strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning”, “sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking”) comportano rischi elevati e difficilmente possono rispettare i principi previsti dal GDPR (in tema di liceità e minimizzazione del dato).

Decisione automatizzata e unicamente automatizzata

La presa di posizione forse più interessante del Garante Privacy è quella che si ricava al punto 5 del provvedimento, laddove il Garante raccomanda ai datori di lavoro di verificare se l’impiego di sistemi di decisione o monitoraggio automatizzati integra un processo decisionale unicamente automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o che incida significativamente sull’interessato. In tal caso bisogna garantire all’interessato l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, nonché il diritto di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L’ottica del Garante è quindi quella per cui il D.lgs. 104/2022 trova applicazione anche nel caso in cui il decisore automatizzato non sia autonomo ma sia affiancato dall’operatore umano (del resto è ben difficile pensare che il discrimine cui fa riferimento il Garante sia quello della produzione di effetti giuridici o assimilabili, essendo abbastanza scontato che i sistemi decisionali disciplinati dal D.lgs. 104/22, deputati a decidere l’inizio o la fine del rapporto lavorativo e/o la sua gestione siano sprovvisti di effetti di rilievo giuridico).

Questa interpretazione (che visti i potenziali effetti di tali decisioni automatiche è senz’altro da preferire) finisce per espandere sostanzialmente l’applicabilità del D.lgs. 104/2022, rendendo così inutili gli escamotage predisposti da molti titolari per evitare l’applicazione dell’art. 22 GDPR.

Ad esempio, se guardiamo l’informativa del servizio di noleggio con conducente Uber, ci accorgiamo che l’azienda scientemente affianca l’operatore umano all’algoritmo tutte le volte in cui il trattamento avviene all’interno dell’UE o comunque la legge lo prescrive. In questo modo Uber (e con lui molti altri operatori) riesce a disinnescare i più incisivi meccanismi di tutela prescritti dal GDPR, scelta che però dall’entrata in vigore delle norme di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 (come appunto il D.lgs. 104/2022) si rivelerà inutile (nel caso in cui gli addetti di Uber vengano riconosciuti come lavoratori, circostanza che però pare scontata visto che l’obiettivo della disciplina è proprio quello di estendere le tutele a tali soggetti) e costringerà comunque i datori di lavoro ad una compiuta informativa.

Secondo il Garante, quindi, per i lavoratori esiste un nuovo livello di tutela offerto dal D.lgs. 104/2022, su cui si innestano le tutele previste dalla valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR (ove ne ricorrano i presupposti) e quelle previste dall’art. 22 GDPR ove si abbia a che fare con una decisione unicamente automatizzata con effetti giuridici o assimilabili.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati