L'APPROFONDIMENTO

Diritto all’oblio e pretesa di deindicizzazione su scala globale, ma è davvero così? Alcuni chiarimenti

Secondo alcune interpretazioni, la recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di diritto all’oblio consentirebbe di emanare ordini di deindicizzazione anche nei confronti delle versioni dei motori di ricerca riferibili a Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Facciamo chiarezza

Pubblicato il 02 Gen 2023

Diritto all'oblio

Lo scorso 24 novembre la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha pubblicato l’ordinanza n. 34658 in tema di esercizio del diritto all’oblio, ovvero, per meglio dire, in tema di esercizio del diritto delle persone fisiche alla deindicizzazione da parte dei motori di ricerca come, nel caso di specie, Google, dei link riguardanti notizie sulle medesime persone fisiche, laddove e quando esse da un lato non siano più attuali e non rappresentative della loro personalità e sfera umana, mentre dall’altro lato i soggetti coinvolti non siano più ritenuti di pubblico interesse, in ragione della loro notorietà e/o della loro funzione o ruolo sociale.

Questa è infatti la definizione del diritto all’oblio secondo la Corte di Cassazione: diritto che consiste “nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato”.

In estrema sintesi, nel trattare di tale diritto e del suo esercizio da parte degli interessati nei confronti dei motori di ricerca, la Corte ha sottolineato che se da un lato il diritto dell’Unione Europea consente di pretendere la deindicizzazione solo con riferimento alle versioni dei motori di ricerca relative agli Stati Membri dell’Unione, dall’altro lato esso non vieta espressamente di indirizzare l’ordine di deindicizzazione anche alle versioni dei medesimi relative agli Stati extra UE.

Il provvedimento, nei termini appena esposti, è stato ampiamente commentato da e sugli organi di stampa. Tuttavia, a sommesso parere di chi scrive, ne sono stati lasciati per così dire in penombra alcuni aspetti niente affatto secondari, che invece appaiono degni di approfondimento, capaci come sono di riposizionare il provvedimento nel contesto del dibattito sul diritto all’oblio e del suo esercizio da parte di ciascuno di noi.

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La Cassazione non ha applicato direttamente il GDPR

La prima osservazione da compiere per comprendere al meglio la portata dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 24 novembre scorso consiste nel chiarire quale fosse e quale sia l’ambito normativo che il provvedimento applica, ovvero la Direttiva 95/46 CE non il GDPR, entrato in vigore per disciplinare la protezione e la circolazione dei dati personali solo nel 2016, sostituendo proprio tale direttiva.

La ragione di ciò sta nella lunghezza dei tre gradi di giudizio di un procedimento Italiano, iniziato quando era ancora in vigore appunto la direttiva: ciò, tuttavia, non inficia la rilevanza dei principi esposti dal provvedimento della Cassazione quanto al GDPR, perché le linee guida e i principi generali che caratterizzano entrambe le normative sono i medesimi.

I principi applicati validi nella vigenza del GDPR

La Corte di Cassazione ha applicato e replicato il percorso argomentativo costruito nel 2019 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di Strasburgo con e nella sentenza pubblicata il 24 settembre di quell’anno, nota come sentenza CNIL.

Il ragionamento compiuto è il seguente:

  1. l’indicizzazione di notizie riferibili alle persone fisiche da parte dei motori di ricerca, con successiva reperibilità delle stesse sulla base di ricerche effettuate mediante parole chiave, costituisce trattamento dei dati personali;
  2. come tale, esso rientra nell’ombrello di applicazione, anche sotto il profilo territoriale, prima della Direttiva 45/96, poi del GDPR;
  3. i dati personali non più attuali riferibili all’esistenza delle persone fisiche, ove le vite di tali persone non siano (o non siano più) di pubblico interesse, devono essere deindicizzati dai motori di ricerca quando tali dati non riflettono più, appunto, la realtà e l’attualità di tale esistenza;
  4. ciò deve avvenire ogniqualvolta il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione e alla libertà di pensiero dia prevalenza al primo rispetto al secondo (cosa che avviene quando le notizie indicizzate da un lato non sono più attuali e, dall’altro lato, riguardano persone che per il loro ruolo/funzione nella società non sono, o non sono più, considerabili personaggi pubblici o di pubblico interesse);
  5. sotto il profilo territoriale l’efficacia cogente degli ordini di deindicizzazione corrisponde all’ambito di applicazione geografica, prima della Direttiva 45/96, poi del GDPR.

Quali conseguenze

La conseguenza di tutto ciò, con particolare riferimento all’ambito territoriale di applicazione di tali ordini, è la seguente: in astratto nessuna autorità giurisdizionale o amministrativa, ma anche nessuna persona fisica, in applicazione della direttiva o del GDPR, poteva o può pretendere con efficacia cogente la deindicizzazione delle notizie che la riguardano e dunque esercitare il proprio diritto all’oblio nei confronti delle versioni de motori di ricerca riferibili a Stati che non sono membri dello spazio Economico Europeo.

Ma allora perché è stato detto e si dice che l’ordinanza della Cassazione consente di emanare ordini di deindicizzazione anche nei confronti delle versioni dei motori di ricerca riferibili a Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo?

Nell’aderire all’orientamento adottato nella sentenza CNIL dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte di Cassazione, come si è già anticipato, ha fatto proprio il paragrafo n. 72 di quel provvedimento, col quale si affermava che “il diritto dell’Unione, pur se non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un’autorità di controllo o un’autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente a… richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di detto motore” (global removal).

Sulla base di questo principio, dunque, si può dire che i giudici e le Autorità di Regolazione, in concreto, possono (ovvero sono competenti a) ordinare la deindicizzazione, per esempio a Google, su tutte le versioni del motore di ricerca operanti nel mondo, anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ciò sarebbe a maggior ragione corretto, ove si consideri che, per altro verso, nell’ambito della protezione dei diritti all’onore e alla reputazione personali, la giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE ha riconosciuto la competenza degli organi giurisdizionali e delle amministrazioni nazionali ad emettere ordini di portata extraterritoriale.

In questi termini, dei quali è stato dato atto in più occasioni dagli organi di stampa, il discorso sembra essere completo; ma è proprio così? Gli ordini di deindicizzazione relativi alle versioni del motore di ricerca dedicate agli Stati extra UE hanno davvero e sempre portata cogente, stante il (e alla luce del) provvedimento della Corte di Cassazione in commento? La competenza a emanare in concreto ordini di deindicizzazione di portata globale comporta automaticamente che essi siano obbligatori ovunque fuori dalla UE? La risposta alla domanda appena posta – lo si anticipa – è no, anche e soprattutto a fronte proprio dell’ordinanza della Corte di Cassazione in commento.

Quello che in molti casi non è stato fatto, nell’informare il pubblico della portata e del significato del provvedimento, è il dare il giusto risalto dell’ultimo passaggio argomentativo compiuto dalla Corte; passaggio ove la stessa ha precisato: “è pur vero che si potrebbero delineare conflitti con gli ordinamenti di altri Stati e le decisioni delle loro giurisdizioni, potenzialmente contrastanti con quelle dell’Unione Europea e Italiane, come del resto può accadere in ogni altro caso di confitti tra le regolazioni provenienti da distinti ordinamenti giuridici, non mediati da convenzioni internazionali;…si tratta però di obiezione e di controindicazione di mero fatto, che non incide sull’ammissibilità astratta dell’ordine, ma semmai sulla sua effettiva possibilità di esecuzione e sul riconoscimento della decisione italiana in altri ordinamenti”.

Conclusioni

È dunque la Corte stessa a precisare che una cosa è la competenza di giudici e amministrazioni a emettere ordini di deindicizzazione di portata globale, altra cosa è la loro effettiva forza cogente; vale a dire, la loro effettiva attitudine a imporsi come tali (cioè come ordini e non come preghiere o consigli del vecchio saggio) in tutto il mondo.

La possibilità astratta e concreta di emettere ordini di tale portata da parte di giudici e Autorità di regolazione, spesso e volentieri si potrà accompagnare alla concreta inettitudine a sortire i loro effetti tipici fuori dai confini dello Spazio Economico Europeo.

Questo avverrà ogniqualvolta e laddove, seguendo le regole del diritto internazionale privato, non sia possibile ottenere il recepimento dell’ordine di deindicizzazione nell’ordinamento giuridico dello Stato straniero di riferimento, ovvero ogniqualvolta e laddove non sia in vigore tra l’Italia e lo Stato straniero di riferimento una convenzione internazionale che garantisca tale risultato.

In tutti i frangenti simili gli ordini di deindicizzazione di portata globale saranno purtroppo derubricati a consigli del vecchio saggio.

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