GUIDA ALLA NORMATIVA

Documentare la conformità al GDPR: un nuovo approccio

Il principio di accountability inteso come responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione impone al titolare del trattamento dati il rispetto delle prescrizioni normative ed esplicita la richiesta di documentare la conformità al GDPR. Ecco un possibile approccio

Pubblicato il 03 Lug 2019

Laura Di Liddo

Consulente e formatore privacy, DPO, GRCteam Senior Consultant

Documentare la conformità al GDPR la guida

Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce la responsabilità generale del titolare, denominata “accountability” (Art.5; Art.24; Cons. 74 e 78 del GDPR): viene sancito l’obbligo del titolare di rispettare il Regolamento e di dimostrare la propria conformità, anche mediante l’adozione di politiche interne e meccanismi per garantire tale rispetto, rendendo esplicita la richiesta di documentare le proprie scelte in merito al raggiungimento dell’obiettivo prefissato di protezione dati.

Nel corso dell’articolo ci si sofferma in particolare sulla seconda componente dell’accountability, rileggendo i principali adempimenti previsti dalla normativa alla luce dell’obbligo di “dimostrare la conformità”.

Documentare la conformità al GDPR: profili innovativi

Inteso come “responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione”, il principio di accountability costituisce indubbiamente il pilastro sul quale è costruito l’intero Regolamento, chiamando il titolare non solo a rispettare le prescrizioni normative, ma a “dimostrare la sua conformità”: questo comporta importanti implicazioni per la gestione della compliance alle prescrizioni sui dati personali, tali da richiedere una revisione dell’intero sistema aziendale di governo dei dati e nuove modalità di predisposizione dell’apparato documentale e procedurale di supporto.

Deve infatti essere posta attenzione sia alla compliance alle disposizioni di legge, sia alle policy, alle procedure, alle evidenze documentali che si è in grado di produrre per documentare il proprio sistema di governo dei dati personali.

Si tratta di una richiesta rispetto alla quale il livello di effettiva comprensione e di maturità da parte degli operatori è ancora parziale, senz’altro in parte dovuto al nuovo e differente approccio alla data protection introdotto dal Regolamento europeo.

Sotto questo aspetto l’impianto normativo precedente costruito sul D.lgs. 196/2003 era infatti radicalmente diverso[1]: ciò che veniva richiesto, in sostanza, era la formalizzazione esplicita solo di un limitato insieme di documenti e di misure tecniche ed organizzative.

Dovevano essere prodotte le informative per i soggetti interessati al trattamento, le lettere di incarico dei soggetti designati con le relative istruzioni, e dovevano essere implementate le misure minime di sicurezza, senza però richiedere la formalizzazione esplicita di policy e procedure che ne descrivessero la modalità di formalizzazione e di utilizzo, in quanto ci si limitava a valutare l’adozione di quanto formalmente richiesto.

L’approccio del Regolamento ed il conseguente sistema di gestione dei dati personali ora introdotto, invece, non si limita a valutare i risultati formali, che spesso non sono nemmeno definiti (ad esempio, non esiste più l’elenco delle misure minime), ma si concentra sul processo progettato e messo in atto per presidiare la protezione dei dati nell’organizzazione.[2]

Ne consegue che ciò che va dimostrato in molti casi non è solo un risultato, ma una policy o comunque il processo che ha condotto al risultato.

La maggiore discrezionalità riconosciuta al titolare di individuare e definire le modalità attraverso le quali conformarsi alle disposizioni normative è inoltre gravata dall’onere di essere in grado di provare che il modello di gestione dei dati personali adottato sia effettivamente in grado di assicurare il rispetto del diritto alla protezione delle persone fisiche i cui dati vengono trattati, dimostrando le ragioni che hanno portato alle decisioni adottate e le motivazioni alla base delle scelte.

Il livello di consapevolezza, di formalizzazione e di documentazione richiesto è quindi molto più elevato e si declina con diverso contenuto nei diversi ambiti che il titolare del trattamento è chiamato a presidiare in funzione della complessità che lo caratterizza.

Ambiti di intervento: la mappatura delle attività di trattamento

Individuate le funzioni deputate a guidare e gestire il processo di data protection, il primo degli ambiti rispetto al quale il titolare del trattamento è chiamato ad intervenire riguarda l’impostazione e l’effettuazione della mappatura delle attività di trattamento: non un semplice elenco di attività, ma fotografia analitica e fedele del proprio contesto, quale precondizione essenziale alla produzione del registro e a qualunque valutazione successiva relativa all’analisi del rischio e all’eventuale necessità di valutazione d’impatto.

L’output documentale di questa fase può essere costituito da un report delle attività di trattamento svolte nell’ambito dei vari processi dell’organizzazione, arricchito con la ricognizione delle caratteristiche dei trattamenti (tipi di dati, categorie di interessati, archivi e risorse utilizzate, rispetto dei principi fondamentali, individuazione delle basi giuridiche) che, completato con tutte le informazioni dettagliate nell’art. 30, porterà alla definizione del registro dei trattamenti[3].

Principio di trasparenza e gestione delle relazioni con gli interessati

Il principio di trasparenza verso gli interessati è uno dei principi fondamentali del Regolamento, in quanto contribuisce a rafforzare il controllo degli interessati sui propri dati personali[4].

In base a questo principio, il titolare ha anzitutto l’obbligo di fornire all’interessato le informazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro; e di fornire obbligatoriamente all’interessato più informazioni – tempi/criteri di conservazione dei dati, trasferimenti internazionali e meccanismi legittimanti – aggiuntive rispetto a quanto previsto dal precedente impianto normativo.

Non solo. In base al principio di trasparenza occorre che le informazioni rese siano adeguate e che riflettano le varie fasi dei flussi informativi, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, individuando le fonti delle informazioni ed i destinatari dei dati.

Occorre inoltre assicurare all’interessato l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (artt. 15-22)[5].

Lette alla luce del principio di accountability, per soddisfare queste richieste non è sufficiente predisporre i testi, ma dimostrare di avere strutturato una procedura interna che governi il processo: occorre individuare le funzioni aziendali che se ne occupano e la fasi in cui si articola il processo, in modo da provare che vengano effettivamente rese le informazioni adeguate agli interessati e che l’azienda sia in grado di rispondere in modo appropriato (per tempistica e contenuto) alle richieste degli interessati.

Utile a questo proposito disporre di un registro ove annotare le richieste, che oltre a standardizzare la procedura ne documenta la gestione.

Adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate

In coerenza con l’approccio risk based che lo caratterizza, Il Regolamento non richiede l’adozione di specifiche misure di sicurezza, ma impone ai titolari e responsabili l’obbligo generale dell’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio associato al trattamento[6].

Il titolare ha quindi il dovere legale di compiere una valutazione preliminare per assicurare l’adeguatezza delle misure di sicurezza e della struttura dei ruoli, effettuando un’analisi del rischio che consideri sia le misure di sicurezza che le misure organizzative e documentando in ogni caso la metodologia applicata.

Inoltre, è richiesto che venga messa in atto “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento” (art.32).

Il titolare ha quindi il dovere legale di assicurare nel continuo l’effettivo funzionamento dell’impianto di data protection definito, attraverso l’implementazione di meccanismi di controllo e monitoraggio efficaci e documentati: diventa allora critico definire la periodicità, gli ambiti, gli output dei controlli e gli eventuali progetti di adeguamento conseguenti.

Con riguardo alle misure tecniche, i passaggi da effettuare e documentare riguardano:

  • la corretta mappatura dell’infrastruttura IT e degli asset fisici che ospitano i dati personali;
  • la verifica di adeguatezza delle contromisure tecnologiche già adottate;
  • la verifica della necessità di implementazione di ulteriori contromisure e della loro efficacia nell’abbattimento di probabilità/impatti sui dati personali;
  • la pianificazione dei necessari follow-up risolutivi degli eventuali gap rilevati.

Con riguardo alla richiesta di adozione delle misure organizzative adeguate, il titolare deve definire, attuare e dimostrare di aver adottato un modello organizzativo che individui i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti e le relative istruzioni: le misure organizzative concorrono con quelle tecniche a garantire la effettiva protezione dei dati personali trattati, a dimostrazione dell’accountability del titolare e sono documentate dall’apparato di autorizzazioni, nomine o contratti nei confronti di eventuali contitolari, autorizzati al trattamento, responsabili e DPO.

Oltre ai ruoli tipizzati, previsti esplicitamente dal Regolamento[7], l’art. 2-quaterdecies del Codice novellato consente ulteriori margini di autonomia organizzativa e di espressione di accountability nel disegnare il proprio assetto organizzativo.

Qui al primo comma è prevista la possibilità che “specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate” che operano all’interno dell’assetto del titolare o del responsabile, rimettendo poi alla libera scelta del titolare o del responsabile l’individuazione delle “modalità più opportune per autorizzare al trattamento” tali persone (2° comma).

Si tratta della previsione che fonda l’autonomia dell’imprenditore titolare o responsabile di orientarsi in merito alla definizione del proprio assetto organizzativo in ambito data protection, e che ha portato nella prassi alla definizione di figure quali il “referente privacy”, il “privacy manager”, il “coordinatore privacy”.

Si tratta di figure di vario profilo accomunate dall’essere autorizzate ad accedere ai dati personali in conformità all’art. 2-quaterdecies 2°comma del Codice novellato, operando in base alle istruzioni specifiche ricevute, previste agli artt. 29 e 32 par.4 del Regolamento.

In ogni caso, in ottica di accountability, il modello organizzativo nel complesso deve riflettere l’effettiva distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti attivi del trattamento, quindi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle attività di trattamento svolte nel contesto specifico; garantire un adeguato livello di consapevolezza attraverso un’attività di formazione efficace; prevedere le istruzioni operative specifiche per le persone autorizzate al trattamento.

Infine, occorre garantire un efficace governo dei trattamenti affidati all’esterno attraverso l’analisi attenta della filiera della fornitura e dei contratti/convenzioni/incarichi in corso o in via di definizione, con la conseguente predisposizione e formalizzazione di accordi strutturati di trattamento dei dati, mirati a minimizzare gli impatti ed i rischi sui dati personali in oggetto.

Quanto alla formazione ed alle istruzioni, queste rivestono un ruolo centrale e costituiscono un prerequisito per poter operare sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno in qualità di responsabile del trattamento.

Il titolare è chiamato a documentare la formazione erogata o pianificata e l’“istruzione documentata” fornita al responsabile[8]: disporre, da un lato, dei piani di formazione, dei materiali e delle dispense messi a disposizione, dei test somministrati; dall’altro, delle istruzioni fornite al responsabile, coerenti con la tipologia di trattamento esternalizzato, costituisce un tassello rilevante del sistema data protection, concretizzando anche sotto questo profilo il principio di accountability.

Il presidio interno: il DPO e il referente privacy

In considerazione della complessità e numerosità degli adempimenti previsti e per la loro pervasività in tutta la struttura dell’organizzazione, si comprende la necessità della presenza di un “regista”, di una figura di presidio (singola funzione o ufficio di riferimento) che abbia costantemente il polso della situazione, ne sia il punto di riferimento, governi le relazioni interne e agisca quale intermediario fra i vari stakeholder (autorità di controllo, interessati e diverse business unit aziendali).

Questa figura costituisce il fulcro del nuovo sistema di governance in tema di protezione dati personali, sia che si tratti del DPO – nominato per obbligo normativo o su base volontaria – oppure di una diversa figura frutto dell’autonomia organizzativa riconosciuta al titolare: chiamata a facilitare l’osservanza delle disposizioni del GDPR, minimizzare il rischio di violazioni e agire di conseguenza, questa figura diventa per definizione il principale strumento di accountability del titolare, la cui stessa attività deve essere documentata in modo più o meno formale (verbali di riunione, indicazioni, pareri, corrispondenza varia, attività di revisione effettuata ecc.).

Conclusioni

Comprendere la portata del principio di accountability è condizione essenziale per l’implementazione di un sistema di governo dei dati personali che sia in grado di garantirne l’effettiva protezione, punto dal quale partire e al contempo traguardo da raggiungere[9].

Comprenderne la portata in fase progettuale implica la capacità di ripensare l’approccio al proprio sistema di data protection, cogliendone la complessità, la pervasività e la necessità di contestualizzazione all’interno dell’intera struttura aziendale.

In fase di mantenimento del sistema, implica la capacità di far emergere quanto consapevolmente implementato, in modo da saper documentare “nel continuo” la conformità al Regolamento delle attività di trattamento svolte.

NOTE

  1. Come già molto efficacemente sottolineato in uno dei primi approfondimenti nazionali “GDPR: nuova privacy. La conformità su misura” di G.Butti – A.Piamonte, ITER ed. gennaio 2017
  2. Cfr. Cons. 74 Reg. (UE) 2016/679: “è opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.
  3. Non ci si sofferma – volutamente – sulla portata dell’obbligo di predisposizione dei registri e sul contenuto, in quanto aspetti ormai sufficientemente chiari grazie agli interventi in merito da parte del Garante.
  4. Sull’applicazione del principio di trasparenza, si vedano le Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679 (adottate in via definitiva l’11 aprile 2018). Su contenuto e modalità con cui rendere l’informativa agli interessati, molto ben fatta la checklist dell’ICO.
  5. A questo proposito, nella sua Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il Garante raccomandava “È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l´esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica)”.
  6. In tema di misure di sicurezza, il recentissimo Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali all’art. 11 – Misure organizzative e tecniche per la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, stabilisce: “Secondo un approccio basato sul rischio, i fornitori adottano misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare ed essere in grado di dimostrare la conformità al Regolamento delle attività di trattamento svolte…”.
  7. Peraltro, il Garante nella Guida all’applicazione del Regolamento europeo aveva già confermato la compatibilità della figura degli incaricati come delineata dal precedente impianto normativo con gli artt. 29 e 32 par.4 del GDPR.
  8. Cfr. art. 28(1) lett.a del Regolamento europeo.
  9. In proposito è molto interessante la sezione dedicata all’accountability sul sito dell’ICO.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati