direttiva

DPO e CISO, alleanza necessaria: due funzioni, un’unica visione



Indirizzo copiato

In uno scenario di convergenza di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni verso un unico campo di responsabilità condivisa, DPO e CISO rappresentano due presìdi complementari. Ecco ruoli, funzioni e punti di contatto tra le due figure, anche alla luce della Direttiva NIS 2 e del GDPR

Pubblicato il 25 mar 2025

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO



Dpo e Ciso, un'alleanza necessaria: due funzioni, un’unica visione

In un contesto in cui ogni processo è digitalizzato e ogni informazione può costituire un potenziale punto di vulnerabilità, le organizzazioni non possono più permettersi approcci frammentati.

Il tempo dei silos funzionali è ormai superato. La sicurezza richiede oggi una visione d’insieme, che integri conformità normativa e soluzioni tecnologiche, strategia di governance e operatività quotidiana.

Protagoniste di questa evoluzione sono due figure centrali: il DPO (Data Protection Officer) e il CISO (Chief Information Security Officer). Due prospettive distinte, ma naturalmente destinate a integrarsi.

Il DPO apporta la competenza giuridica in materia di protezione dei dati personali. Il CISO, quella tecnica legata alla sicurezza informatica.

È dall’incontro tra queste due competenze che si genera la vera resilienza organizzativa.

Il ruolo del CISO: sicurezza come presidio strategico

Il Chief Information Security Officer (CISO) è una figura non espressamente prevista dal GDPR o dalla NIS 2 come obbligatoria. Tuttavia nelle organizzazioni complesse la sua presenza è considerata una best practice.

Il CISO ha il compito di:

  • definire e implementare la strategia di sicurezza delle informazioni;
  • definire e implementare la strategia di sicurezza delle informazioni;
  • coordinare audit e controlli interni di sicurezza;
  • garantire la compliance ai requisiti tecnici della NIS 2.

Il Chief Information Security Officer opera in stretta interazione con l’area dell’Ict, ma non ne fa parte né da un punto di vista gerarchico né funzionale.

Questa distinzione non è solo formale: rappresenta una condizione essenziale per garantire l’indipendenza operativa e l’autonomia di giudizio che il ruolo richiede.

Un Ciso collocato all’interno della struttura ICT, infatti, si troverebbe potenzialmente in conflitto d’interesse, sorvegliando attività e decisioni che lui stesso dovrebbe contribuire a definire o attuare.

L’autonomia non si traduce in isolamento

L’autonomia non può e non deve tradursi in isolamento. Al contrario, il CISO ha bisogno di un flusso costante, strutturato e qualificato di informazioni provenienti dall’ICT e dalle altre funzioni aziendali per esercitare efficacemente il proprio ruolo di supervisione della sicurezza.

Attraverso questo scambio dinamico, può valutare i rischi, proporre contromisure adeguate, verificare la tenuta delle difese e contribuire a costruire un ecosistema digitale resiliente.

Cultura del controllo e della prevenzione

Sebbene la Direttiva NIS 2 – oggi al centro dell’attenzione normativa per il suo impatto trasversale su settori critici e servizi essenziali – non imponga espressamente la nomina di un Ciso, è evidente che la presenza di una figura formalizzata e dotata di competenze specifiche in ambito cyber security costituisca un valore aggiunto irrinunciabile.

Il CISO, infatti, non si limita a implementare misure tecniche: introduce una vera e propria cultura del controllo, della prevenzione e del miglioramento continuo.

In particolare, il CISO consente l’attivazione di processi sistematici di verifica e sorveglianza che sarebbero difficilmente sostenibili se affidati unicamente ad audit periodici, spesso limitati nella frequenza e nell’ampiezza di analisi.

Una figura interna, invece, garantisce un presidio costante, una reattività immediata in caso di anomalie e una capacità di raccordo trasversale tra le diverse linee di difesa.

Un facilitatore di resilienza

In sintesi, il CISO, che può essere un dipendente dell’organizzazione o un soggetto esterno contrattualizzato, è oggi un tassello fondamentale dell’architettura organizzativa di sicurezza: autonomo ma interconnesso, di visione ma concreto, esterno alle gerarchie funzionali, ma interno al perimetro decisionale.

In sintesi: un facilitatore di resilienza, più che un semplice controllore tecnico.

Il ruolo del DPO: presidio della protezione dati

Il Data protection officer è, invece, una figura giuridicamente prevista e disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR.

La sua designazione è obbligatoria in determinati casi, ma può essere anche volontaria.

I compiti del DPO includono:

  • informare e consigliare il titolare, il responsabile e gli autorizzati al trattamento;
  • sorvegliare l’osservanza del GDPR e delle politiche interne del titolare;
  • cooperare con l’Autorità di controllo;
  • fungere da punto di contatto per gli interessati.

Il DPO deve mantenere autonomia, accesso diretto al vertice e indipendenza. Il suo sguardo è rivolto sia alla compliance normativa, sia all’analisi preventiva dei rischi attraverso strumenti come il parere obbligatorio sulla DPIA.

Anche in questo caso il ruolo può essere coperto da un dipendente dell’organizzazione o da un soggetto esterno contrattualizzato attraverso un contratto di servizio.

DPO e CISO: convergenze operative e sinergie strategiche

Pur svolgendo funzioni distinte – e con una disciplina normativa che riguarda esclusivamente il DPO – il Ciso e il Data protection officer operano in ambiti contigui, spesso sovrapposti, e affrontano sfide comuni nel campo della sicurezza e della protezione delle informazioni.

Questa prossimità funzionale genera, inevitabilmente, aree di contatto che non devono essere interpretate come zone di sovrapposizione problematica, bensì come opportunità di integrazione.

Il dialogo tra le due figure non è un’opzione facoltativa ma piuttosto una condizione necessaria per garantire coerenza, efficienza e completezza nella gestione del rischio informativo e della conformità normativa.

Una comunicazione regolare e strutturata, attraverso flussi condivisi, tra DPO e CISO consente infatti di:

  • evitare duplicazioni di attività o controlli che, se non coordinati, potrebbero comportare inefficienze o addirittura esiti disallineati;
  • armonizzare le valutazioni di rischio, che pur essendo condotte con approcci diversi – tecnico per il Chief Information Security Officer, normativo per il DPO – devono convergere su una visione integrata del perimetro di vulnerabilità;
  • aumentare la profondità delle analisi: la stessa tematica, se osservata attraverso le rispettive lenti di sicurezza e privacy, può rivelare criticità nascoste o soluzioni più robuste;
  • favorire un approccio multidisciplinare, essenziale in un’epoca in cui i confini tra sicurezza informatica e protezione dei dati personali sono sempre più sfumati.

In definitiva, le interazioni tra Dpo e Ciso non si limitano a uno scambio di informazioni, ma costituiscono un vero e proprio ponte operativo tra due culture – quella della conformità giuridica e quella della resilienza tecnologica – che, quando dialogano, rafforzano in modo esponenziale la postura di sicurezza complessiva dell’organizzazione.

Tre scenari emblematici di collaborazione

Per comprendere appieno l’importanza di una collaborazione strutturata tra CISO e DPO, è utile analizzare alcuni scenari operativi in cui l’interazione tra le due figure diventa non solo opportuna, ma strategicamente necessaria a tutto vantaggio per l’organizzazione.

Incidenti di sicurezza che non coinvolgono dati personali: una falsa tranquillità

A prima vista, un incidente informatico che non compromette dati personali potrebbe sembrare di esclusiva competenza del CISO.

Tuttavia, questa visione è limitata e potenzialmente rischiosa. Ogni incidente, anche se circoscritto ad asset non “data-related”, evidenzia una falla nei sistemi di sicurezza.

Tale vulnerabilità, se trascurata, potrebbe essere sfruttata in futuro per attacchi ben più gravi che coinvolgano o potrebbero coinvolgere anche informazioni personali.

Il DPO, quindi, ha un interesse diretto a conoscere:

  • l’evento;
  • le sue cause;
  • le modalità di rilevazione e soprattutto le misure correttive adottate.

Lo scambio tempestivo e strutturato di informazioni in questi casi consente al Data protection officer di valutare l’impatto potenziale sull’integrità dei trattamenti e di aggiornare, se necessario, l’analisi dei rischi.

Adozione di nuove misure tecniche: impatto sulla valutazione dei rischi

L’introduzione di soluzioni tecnologiche finalizzate a rafforzare la sicurezza perimetrale – come firewall evoluti, sistemi di intrusion detection o segmentazione avanzata della rete – rientra nella sfera d’azione del Chief Information Security Officer.

Tuttavia, tali interventi incidono anche sul livello complessivo di protezione dei dati personali trattati dall’organizzazione.

Per questo motivo, il DPO dovrebbe essere informato dell’adozione di nuove misure tecniche, poiché esse possono comportare la necessità di aggiornare l’analisi dei rischi, modificare l’impostazione di una DPIA già effettuata o valutare se la misura influisce sulla proporzionalità e adeguatezza delle tutele implementate.

Esternalizzazione e cloud: un fronte condiviso con punti di attenzione diversi

Quando l’organizzazione decide di esternalizzare processi critici – come per esempio il passaggio a un fornitore cloud o il cambio di provider – si aprono valutazioni convergenti ma con prospettive differenti per DPO e CISO.
Il Ciso si concentrerà su:

  • robustezza della catena di fornitura;
  • continuità operativa;
  • gestione degli accessi;
  • misure tecniche adottate dal fornitore.

Il DPO, invece, oltre a questi aspetti, dovrà verificare la conformità normativa rispondendo alle seguenti domande:

  • dove vengono trattati i dati?
  • sono garantite misure adeguate in caso di trasferimenti extra-UE?
  • sono state sottoscritte clausole contrattuali conformi all’art. 28 GDPR?

Il rischio di una visione parziale – da parte di uno solo dei due – può compromettere la sicurezza o la legittimità del trattamento. Solo un’azione concertata assicura la compliance globale.

Applicazione della Direttiva NIS 2: un cambio di paradigma anche per il DPO

La Direttiva NIS 2, pur non essendo focalizzata sui dati personali, ha un impatto profondo sull’intera infrastruttura di sicurezza delle organizzazioni che rientrano nel suo campo di applicazione.

Per il DPO, è essenziale sapere se l’ente o l’azienda è soggetta alla NIS 2. Ciò implica l’obbligo di adottare misure di cyber security avanzate, controlli continui, formazione del personale e una governance rafforzata della sicurezza.

Questi sono tutti elementi che, se ben implementati, migliorano indirettamente anche la protezione dei dati personali e possono elevare lo standard di accountability richiesto dal GDPR.

Nel settore sanitario, per esempio, questa sovrapposizione è particolarmente evidente: i dati critici da proteggere secondo la NIS 2 coincidono spesso con categorie particolari di dati personali, che richiedono tutele rafforzate ai sensi dell’art. 9 del GDPR.

Dalla convivenza all’integrazione

Il DPO e il CISO rappresentano due culture diverse: una giuridico-regolamentare, l’altra tecnico-strategica.

Ma oggi, più che mai, la protezione dell’informazione documentata – sia come dato che come infrastruttura – richiede una governance condivisa.

Lavorare in sinergia non significa fondere i ruoli, ma valorizzare le differenze per creare una visione comune del rischio e della sicurezza.

Una visione che abbracci l’intero ciclo di vita dei dati e dei sistemi. Una visione che rafforzi la fiducia, l’efficienza e la capacità di risposta dell’organizzazione.

Nel prossimo articolo esploreremo gli strumenti operativi di questa alleanza: scambi informativi tracciabili, comfort tecnico, formazione congiunta.

La collaborazione non deve essere episodica, ma permanente. E si può organizzare.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5