LA GUIDA PRATICA

DPO in pratica: il rapporto con la direzione tra comunicazione e autonomia decisionale

Ecco una guida pratica per DPO che spiega come instaurare correttamente un rapporto con i vertici dell’organizzazione, dalla pianificazione delle attività che dovrà svolgere il responsabile della protezione dati fino all’attuazione operativa

Pubblicato il 06 Set 2022

Stefano Gazzella

Consulente Privacy & ICT Law, Data Protection Officer

Ruolo del DPO approccio pratico

Il rapporto fra DPO (Data Protection Officer o responsabile della protezione dati) e i vertici dell’organizzazione deve trovare una corretta definizione tanto nella pianificazione quanto nell’attuazione operativa, altrimenti c’è il rischio di diminuire sensibilmente l’efficacia della funzione o, ancor peggio, la sua adeguatezza all’interno dell’assetto organizzativo.

Protezione dei dati personali: l’importanza di creare una cultura della consapevolezza

Data protection officer: il rapporto con la direzione

In che modo impostare il rapporto del DPO, sia esso un dipendente interno o consulente in outsourcing, con la direzione? Volendo iniziare con lo spunto della definizione fornita dalla ISO 9001:2015 relativa al ruolo dell’Alta Direzione, ovverosia il gruppo di persone con l’autorità e la responsabilità di controllare direttamente il sistema di gestione al più alto livello, è evidente l’importanza che la funzione di DPO debba seguire un coordinamento strategico sin dal collocamento iniziale e nella fase di operatività.

Nel momento in cui viene designato un responsabile della protezione dei dati, un primo passaggio fondamentale consiste proprio nello stabilire i rapporti con la direzione in modo chiaro, univoco e funzionale.

L’obiettivo è l’efficace attuazione dei compiti di sorveglianza, consulenza e informazione previsti dal GDPR e deve essere il criterio di orientamento per definire le modalità di contatto fra DPO e direzione.

Volendo porre attenzione alla disciplina che regola la posizione del DPO, l’esigenza di contatto con la direzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento viene richiamata in modo specifico all’interno dell’art. 38 parr. 2 e 3 GDPR.

Tutelare l’autonomia decisionale del DPO

Infatti, nel prevedere che il responsabile della protezione dei dati ha il diritto di ricevere le risorse necessarie e il sostegno dell’organizzazione[1], di riferire direttamente al vertice gerarchico[2] e di non dover subire alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti[3], la norma intende precisare una serie di obblighi (più precisamente: di garanzie da assicurare) in capo al soggetto che ha provveduto alla designazione.

Ad una lettura più attenta sul piano operativo, si riscontra anche il tracciato delle coordinate fondamentali di quel rapporto che deve intercorrere fra DPO e senior management.

Ad esempio, è di chiara evidenza che non sia possibile prescindere dalla definizione dei flussi informativi e individuare quali soggetti debbano essere destinatari di quel “riferire direttamente” che è richiamato dal dettato normativo.

Sebbene nell’agenda del DPO debbano essere presenti i contatti di tutti i membri dell’Alta Direzione, ivi incluso anche quello del legale rappresentante, è possibile che vi sia una designazione di uno o più interlocutori per le comunicazioni relative a tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali in quanto delegati a tali compiti dai vertici direzionali e dotati di poteri decisionali a riguardo.

Quanto deve in ogni caso deve essere garantito è l’adeguato coinvolgimento del DPO, la dovuta considerazione del suo parere e il supporto attivo alla funzione [4].

Ciò richiede, di conseguenza, che le comunicazioni provenienti dal DPO o dal suo staff trovino riscontri adeguati. In caso di inerzia, il DPO può comunque riportare tali evenienze andando direttamente a comunicare i vertici direzionali.

Una buona prassi in tale ambito è rappresentata dalla redazione di una relazione periodica di attività a cura del DPO e sottoposta all’attenzione della direzione, in modo tale da fornire una sintesi della funzione svolta di informazione, consulenza e monitoraggio e rendere inevitabile la conoscenza di tutte le questioni relative alla protezione dei dati affrontate.

Le risorse del DPO: un budget annuale

Andando invece ad approfondire l’obbligo dell’organizzazione di garantire le risorse necessarie per lo svolgimento della funzione di DPO, è bene che questi rappresenti anticipatamente le esigenze dell’ufficio con la predisposizione di un piano di spesa e una richiesta di budget (solitamente annuale).

È opportuno precisare, però, che la mancata approvazione da parte della direzione dei desiderata del DPO non rappresenta un ostacolo alla funzione purché sia adeguatamente motivata.

Per quanto riguarda invece la garanzia da parte del titolare o del responsabile di astensione dal fornire istruzioni per l’esecuzione dei compiti del DPO, il presupposto logico deriva da una chiara definizione delle declinazioni operative della funzione.

Facendo riferire i compiti di cui all’art. 39 GDPR al contesto organizzativo e dettagliandoli già in sede di predisposizione dell’offerta di servizi o anche all’atto della designazione è possibile fornire alla direzione una consapevolezza circa il perimetro di attività per cui deve essere assicurata l’indipendenza ed autonomia funzionale.

La condivisione del piano di monitoraggio e controllo

Sebbene lo svolgimento dei compiti di sorveglianza[5] del DPO non richieda alcuna autorizzazione da parte dell’organizzazione proprio in ossequio alle richiamate garanzie di indipendenza e autonomia, la condivisione di un piano di monitoraggio e controllo con la direzione ha l’effetto di migliorarne l’attuazione operativa in relazione ai profili di efficienza, profondità ed ampiezza di intervento.

Ad esempio, la possibilità di individuare in modo puntuale quali soggetti coinvolgere, le risorse necessarie e la calendarizzazione dei controlli consente di redigere un programma di audit quanto più possibile completo ed efficace[6].

Non solo: tale condivisione consente anche di poter precisare alcuni elementi del piano grazie ai riscontri forniti dalla direzione, andando ad individuare potenziali ostacoli, fabbisogni o specificando gli ambiti dell’organizzazione su cui intervenire.

A titolo di esempio, un piano di monitoraggio che il DPO può condividere con la direzione dovrà contenere:

  1. l’indicazione di una data di inizio e di chiusura dell’attività;
  2. l’indicazione degli obiettivi, dei criteri e delle attività di trattamento rilevanti;
  3. un elenco della documentazione da acquisire;
  4. gli ambiti dell’organizzazione coinvolti;
  5. l’elenco dei soggetti interni o esterni da intervistare;
  6. una proposta di calendarizzazione degli interventi;
  7. l’eventuale preventivo per il ricorso a risorse esterne;

in modo tale da consentire un coordinamento utile per l’attuazione operativa.

L’autorità per svolgere i controlli di conformità dell’organizzazione deriva direttamente dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e appartiene naturalmente alla funzione del DPO, ma nella prassi il coinvolgimento iniziale di un membro della direzione può agevolare la conduzione di un’attività di audit.

A partire dalla riunione di apertura e nelle successive interviste necessarie, una facilitazione della raccolta delle evidenze necessarie a comprovare[7] la conformità normativa delle attività svolte sui dati personali non è un elemento da sottovalutare soprattutto al fine di contenere il rischio di ottenere esiti incompleti o inesatti.

Inoltre, dal momento che il rapporto diretto con il vertice gerarchico deve essere inteso come una garanzia affinché le indicazioni e le raccomandazioni del DPO siano note all’organizzazione, la condivisione del piano di controlli ha anche una funzione strumentale in tal senso ed è un’azione utile per aumentare l’attenzione della direzione nei confronti dell’attività di sorveglianza e costituisce un’occasione – o al più uno stimolo – per formulare delle richieste di informazioni e consulenza.

DPO:l’attività di consulenza e informazione

Nell’esperienza comune, il contatto maggiormente frequente del DPO con la direzione è realizzato nel tempo attraverso l’attività di consulenza e informazione[8], che può coinvolgere anche soggetti non apicali ma che in ogni caso deve essere portata a conoscenza dei vertici organizzativi.

Meno sistematiche ma comunque rilevanti sono anche le attività consulenziali svolte nell’ambito della valutazione di impatto[9] e in funzione di punto di contatto e di cooperazione con l’autorità di controllo per agire come facilitatore per l’accesso a documenti ed informazioni in caso di richieste di chiarimenti o ispezioni.

Nello svolgimento dei propri compiti consulenziali l’azione del DPO può avvenire o su iniziativa spontanea o altrimenti in reazione a richieste: di chiarimento, pareri, quesiti o altrimenti ad un intervento dell’autorità di controllo.

La garanzia di coinvolgimento prevista dall’art. 38 par. 1 GDPR comporta la definizione di un flusso informativo da/verso il DPO, mentre una rendicontazione periodica di attività con richiamo delle questioni sottoposte all’attenzione della funzione è un utile elemento per fornire evidenza della continuità di azione.

Non è infrequente che già dal momento della selezione, o altrimenti in sede di prima riunione con la direzione, si vadano a definire alcuni tempi di risposta anche differenziando le ipotesi (ad es. parere su opportunità di valutazione di impatto, data breach, richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato).

Tale indicazione non compromette alcuna autonomia funzionale bensì al contrario è un criterio di selezione e garantisce l’efficace svolgimento dei compiti stabilendo anche alcuni requisiti di tempestività.

Ovviamente, nell’ipotesi di questioni particolarmente complesse è sempre possibile per il DPO indicare l’esigenza di un termine maggiore per rilasciare un parere o un’opinione relativa ad una determinata vicenda.

L’attività di reporting del DPO e correttivi

L’attività di reporting del DPO è inevitabilmente connaturata con lo svolgimento dei compiti assegnati dal GDPR e in alcuni casi può contenere l’indicazione di correttivi da apportare.

Qualora non siano indicate modalità univoche di risoluzione delle non conformità rilevate, è comunque opportuno che vengano forniti spunti, indicazioni ed informazioni circa la portata degli obblighi individuati e l’indicazione delle modalità – pur alternative – in cui è possibile adempiere agli stessi.

In tale ambito più che in ogni altro il parere del DPO deve incontrare quella dovuta considerazione da parte della direzione già richiamata, con un supporto attivo e adeguato qualora ne siano condivise le osservazioni o i rilievi.

Nel caso in cui, invece, la direzione opti per una differente strategia o vi sia un disaccordo, dalla riunione o dallo scambio di informazioni è buona prassi che emergano le motivazioni che hanno portato a scelte difformi rispetto alle raccomandazioni ricevute.

Il riscontro dei correttivi apportati nonché della loro efficacia ed efficienza è un’attività che il DPO deve rendicontare nei confronti della direzione in sede di relazione periodica di attività o altrimenti con la presentazione dei risultati di un audit successivo.

In ogni caso, nel rapportarsi con la direzione o con il referente indicato su tali interventi – tanto nella fase di progettazione che di attuazione – è bene ricordare che il potere decisionale appartiene comunque ai vertici dell’organizzazione e altrimenti non potrebbe essere in ossequio alla garanzia di assicurare che i compiti e funzioni del DPO non diano adito ad alcun conflitto di interessi[10].

 

NOTE

  1. “Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.” (art. 38 par. 2 GDPR).

  2. “Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.” (art. 38 par. 3 GDPR).

  3. “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti.” (art. 38 par. 3 GDPR).

  4. Come espressamente indicato da WP243 – Linee guida per i responsabili della protezione dei dati.

  5. art. 39 par. 1 lett. b) GDPR.

  6. Come previsto dalla norma ISO 19011:2018.

  7. Come richiesto dall’art.24 GDPR.

  8. art. 39 par. 1 lett. a) GDPR.

  9. “fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;” (art. 39 par. 1 lett. c) GDPR).

  10. art. 38 par. 6 GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3