L'approfondimento

E-mail, WhatsApp e la privacy degli utenti: ecco le misure di sicurezza e i fronti critici

Non bisogna trascurare le ricadute privacy di strumenti di trattamento dei dati come gli account di posta elettronica e i servizi di messaggistica come WhatsApp. Vediamo perché

Pubblicato il 16 Giu 2020

Silvia Dessì

Consulente del lavoro e Consulente gestione e protezione dati personali

whatsapp privacy

A quasi due anni dalla piena operatività delle disposizioni del GDPR, alcuni strumenti di trattamento dati vengono spesso sottovalutati in un’ottica di compliance: nello specifico, nell’utilizzo di account mail e servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, il trattamento dati svolto per proprio conto dai fornitori di tali servizi non sempre viene gestito in maniera adeguata, esponendosi a violazioni e sanzioni e con pesanti ripercussioni sulla privacy degli utenti.

L’esternalizzazione del trattamento

Affidare un determinato servizio ad un soggetto terzo, può spesso implicare anche una esternalizzazione del trattamento di dati personali.

In un’ottica di responsabilizzazione e consapevolezza, il titolare del trattamento è tenuto ad avere una visione chiara del flusso dei trattamenti e di tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso coinvolti.

Laddove il trattamento svolto dal fornitore rientri nello schema titolare/responsabile, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR, sarà necessario predisporre o verificare l’esistenza di un contratto o altro atto giuridico che stabilisca le responsabilità a carico del fornitore, disciplinando in concreto la raccolta, l’elaborazione, l’utilizzo e la conservazione di dati personali che gli vengono affidati, così come i vincoli connessi a tali trattamenti.

Tale accordo volto a regolare i rapporti tra titolare e responsabile è uno dei punti cardine del GDPR e del principio di accountability. Esso dimostra infatti che il titolare ha posto in essere una scelta ponderata e consapevole, imponendo al fornitore che effettui trattamenti per proprio conto una serie di obblighi e garanzie volti a tutelare la sicurezza dei dati e i diritti degli interessati.

In linea di massima, tale atto dovrebbe prendere forma su iniziativa del titolare, in quanto è tale soggetto che conosce le specifiche dei trattamenti e che ne analizza i rischi connessi, senza tralasciare infine che è in capo ad egli che permangono tutte le responsabilità. È però altrettanto vero che in molti casi il titolare si trova in una posizione di svantaggio rispetto al fornitore/responsabile.

I rapporti di forza contrattuali non sempre riflettono la relazione gerarchica prevista dalla normativa sui dati personali e il titolare si trova in diversi casi ad avere un potere contrattuale decisamente inferiore al responsabile.

È difficile pensare che una realtà aziendale che opera a livello nazionale o addirittura internazionale con un enorme quantitativo di clienti possa analizzare e siglare singoli accordi in termini di trattamento di dati personali svolti per conto dei clienti, con ognuno di essi.

In queste ipotesi è sicuramente più probabile che sia il fornitore a predisporre un Data Protection Agreement (DPA) in cui riconosce il suo ruolo di responsabile e comunica al cliente/titolare i propri obblighi e tutte le garanzie offerte.

Sarà dunque interesse del cliente/titolare verificare innanzitutto l’esistenza di tale DPA, valutandone poi il contenuto per capire se le garanzie offerte rispondano alle esigenze della propria specifica realtà organizzativa e, eventualmente, confrontandole con quelle offerte da altri fornitori.

Account di posta elettronica

Sul fatto che i fornitori di servizi di posta elettronica trattino dati personali in qualità di responsabili del trattamento non ci sono dubbi, lo stesso Garante lo ha ribadito in precedenti provvedimenti[1]. Nonostante questo, però nell’utilizzo di tale strumento non sempre viene prestata la dovuta attenzione.

Tra le imprese e i professionisti sono ancora numerosi coloro che si avvalgono di account mail di tipo gratuito violando di fatto le disposizioni del GDPR in materia. I provider gratuiti, infatti, non consentono a chi li utilizza di soddisfare il principio di accountability per diversi motivi.

Da un lato, non tutti garantiscono un adeguato livello di controllo sulla sicurezza. In taluni casi non c’è neanche la garanzia che i dati ricavati dalle e-mail non vengano utilizzati per scopi di profilazione, o addirittura la possibilità che, in caso di inattività prolungata, la casella venga disattivata e i messaggi in essa contenuti eliminati.

Dall’altro, trattandosi di servizi pensati per utenti privati – e in quanto tali non soggetti alle disposizioni del GDPR – il fornitore non è tenuto a riconoscere nessun ruolo di responsabile del trattamento e tutti gli obblighi che da tale ruolo derivano e, conseguentemente, non esiste alcun DPA a cui poter fare riferimento. E appare ancora più difficile l’ipotesi di poter negoziare singolarmente con il fornitore del servizio di posta elettronica un accordo ex art.28.

Prendiamo ad esempio il caso di Google che propone due tipologie di account: uno gratuito e uno pensato per gli utenti business (in abbinamento al servizio cloud). Sebbene anche nel caso di account mail gratuito le misure di sicurezza offerte potrebbero in taluni casi anche essere considerate adeguate in termini di protezione da accessi non autorizzati e da alterazione, divulgazione e distruzione non autorizzate (crittografia, controllo di sicurezza, verifica a due passaggi ecc.), nulla viene esplicitato in termini di gestione e comunicazione dei data breach, eventuale ricorso a sub-responsabili, e così via.

E questo non per una mancanza di Google, ma per il semplice fatto che l’utilizzo di gmail non è pensato per utenti titolari del trattamento soggetti all’applicazione del Regolamento europeo.

Se consideriamo invece Gsuite, account mail di Google in versione business, la situazione è nettamente diversa. In questo caso, infatti, Google prevede un DPA in cui riconosce il suo ruolo di responsabile del trattamento[2] e tutte le specifiche sul trattamento dati e le garanzie richieste dall’art.28: finalità del trattamento, modalità di cancellazione dei dati, sicurezza dei dati, notifica di eventuali violazioni dati e relative informazioni fornite, assistenza nello svolgimento della valutazione d’impatto, garanzie nel caso in cui a sub-responsabili, trasferimento dati e via dicendo.

Le misure di sicurezza, inoltre, sono ulteriormente approfondite nell’Appendix 2, fornendo informazioni dettagliate a riguardo, consentendo in questo modo al cliente/titolare di poter fare tutte le valutazioni del caso.

Alla luce di questo esempio, appare evidente che la scelta del provider di posta elettronica non può essere casuale, ma deve necessariamente tener conto dell’utilizzo aziendale a cui è destinato e della necessità di soddisfare i requisiti del Regolamento, art.28 in primis. Gsuite, ovviamente, è solo una delle possibilità.

Diversi sono infatti i fornitori (ad esempio Aruba, Microsoft ecc.) che prevedono account mail in versione business in grado di offrire una serie di strumenti che consentono al titolare di amministrare centralmente l’account, consentendogli di esercitare il proprio controllo e applicare, laddove necessario, misure di mitigazione come disabilitare gli accessi, cancellare i dati salvati e così via.

Si tratta solo di individuare il servizio che meglio risponda alle proprie esigenze, ma sempre e comunque nel rispetto del Regolamento.

WhatsApp e la privacy degli utenti

Le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp sono nate principalmente per un uso personale. Nel corso del tempo, però, questa modalità di comunicazione si è sempre più affermata anche tra imprese e professionisti.

Laddove si intenda utilizzare questi strumenti per interagire con i propri clienti e fornitori o per comunicare con i propri dipendenti e collaboratori è però indispensabile considerare e rispettare i principi del GDPR.

Il trattamento dati svolto per proprio conto dai fornitori dei servizi di messaggistica istantanea, pertanto, dovrà necessariamente soddisfare i requisiti del Regolamento, art.28 in primis.

Come nel caso degli account di posta elettronica, la versione gratuita di WhatsApp, non offre le dovute garanzie e il suo utilizzo non può essere considerato GDPR compliant. Se da un lato l’utilizzo della cifratura end-to-end garantisce una certa sicurezza in termini di protezione dei dati in transito da eventuali attacchi di intercettazione, assicurando che solo il mittente e il destinatario abbiano le chiavi per poter aprire e leggere i messaggi, manca per il titolare la possibilità di esercitare un effettivo controllo sui dati, nonché l’accordo scritto che imponga al fornitore del servizio gli obblighi richiesti dall’art. 28.

Accordo che invece è stato predisposto per i servizi di WhatsApp Business. In questo caso, infatti, vengono individuati all’interno del documento Termini per il trattamento dei dati di WhatsApp Business gli obblighi di WhatsApp in qualità di responsabile del trattamento.

In tale documento, la società che fa capo a Facebook, riconosce tra i suoi obblighi:

  • implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati;
  • notifica senza ingiustificato ritardo di eventuali data breach;
  • assistenza all’utente per dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
  • assistenza nel garantire gli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR;
  • disponibilità a mettere a disposizione – dietro richiesta – tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare la conformità di WhatsApp ai suoi obblighi legali in qualità di responsabile del trattamento;
  • rispetto della normativa nell’affidamento dei propri obblighi ad altri responsabili del trattamento, mediante accordo scritto che imponga agli altri responsabili i medesimi obblighi gravanti su WhatsApp;
  • trasferimento dei dati personali sulla base dello Scudo UE-USA e delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

Conclusioni

Alla luce del principio di accountability che sta alla base della normativa che disciplina il trattamento di dati personali, la scelta dei fornitori deve necessariamente tener conto dei processi aziendali coinvolti e dei flussi di dati ad essi connessi, prestando particolare attenzione alla disciplina dei rapporti con i soggetti che ne prendono parte.

Il fornitore che tratta i dati personali per conto del cliente/titolare, dovrà essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché garantire la tutela dei diritti dell’interessato.

Non dimentichiamoci, infatti, che il titolare del trattamento risponde in prima persona della gestione effettuata dal responsabile e, proprio per questo, è di assoluta importanza ricorrere a responsabili che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR, e che soprattutto rispondano alle specifiche esigenze del titolare emerse in sede di valutazione del rischio del trattamento, considerando anche l’eventuale intervento di responsabili.

Un fornitore che non rispetti il GDPR o che non offra adeguate garanzie e supporto in termini di misure di sicurezza, gestione dei data breach e delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, trasferimenti dei dati all’estero. può mettere in pericolo la sicurezza dei processi di trattamento dei dati personali, oltre ad esporre il committente a pesanti sanzioni a prescindere dal verificarsi di un danno effettivo per la privacy degli interessati.

Partendo dal presupposto che qualsiasi trattamento di dati personali, indipendentemente dallo strumento che si utilizza, è soggetto alla normativa sui dati personali, appare pertanto fondamentale assicurarsi di utilizzare strumenti di trattamento dati che siano pensati per un’utenza business e che prevedano il trattamento dei dati personali per conto del cliente/titolare in qualità di responsabile.

NOTE

  1. Provvedimento 22 dicembre 2016, n. 547
  2. Nello specifico al punto 5.1.1 si riporta: “Google is a processor of that Customer Personal Data under European Data Protection Law; Customer is a controller or processor, as applicable, of that Customer Personal Data under European Data Protection Law; and each party will comply with the obligations applicable to it under European Data Protection Law with respect to the processing of that Customer Personal Data”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5