La pausa estiva rappresenta per molte associazioni e società sportive l’occasione buona per analizzare e rivedere l’organizzazione. In particolare, è utile affrontare, per chi non lo avesse fatto, la delicata questione dell’adeguamento al GDPR in merito al trattamento dei dati personali.
Indice degli argomenti
GDPR e associazioni sportive: l’importanza della compliance
Perché focalizzarci sul GDPR nel mondo dello sport? Per questi motivi:
- perché le associazioni e società sportive avendo un fine “senza scopo di lucro”, basato generalmente sul volontariato, non si considerano delle “organizzazioni” simili alle aziende, con gli eventuali obblighi e aggiornamenti normativi che coinvolgono le seconde;
- la mole e tipologia di dati personali trattati da associazioni, società ed enti sportivi è superiore, per esempio, ad un’azienda che ha un mercato B2B (Business to Business), i cui clienti sono altre aziende, o vende prodotti e servizi non legati allo stato di salute di una persona;
- vengono trattati dati particolari (ex dati sensibili) legati allo stato di salute di una persona, nel caso di infortuni, terapie, controlli eccetera. C’è quindi uno stretto collegamento e coinvolgimento con il mondo scientifico e medico, come medici, fisioterapisti, specialisti, poliambulatori, centri medici e riabilitativi;
- durante le attività sportive vengono fatte video e foto che poi le associazioni o società sportive pubblicano nei siti o nei social, come veicolo di comunicazione e promozione sia per la propria visibilità che per quella degli sponsor;
- vengono organizzate attività collaterali, come iniziative ed eventi. sia a carattere sociale che promozionale per avere nuovi iscritti alle attività sportive o, semplicemente, nuovi soci;
- il valore dello sport sta andando oltre al puro aspetto ludico e si stanno mettendo in piedi iniziative di “sport marketing” che coinvolgono sia le associazioni e società sportive che gli sponsor, i quali potrebbero ricevere dalle prime i dati per iniziative promozionali e commerciali.
GDPR e associazioni sportive: il registro dei trattamenti
Il Garante privacy con il comunicato stampa dell’8 ottobre 2018 ha aggiornato le istruzioni sul registro dei trattamenti (pubblicando anche le relative FAQ), indicando che “sono tenuti a redigere il registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica ecc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati”.
In particolare viene specificato che “rientrano nella categoria delle “organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5 anche le associazioni, le fondazioni e i comitati”.
Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio:
- associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza);
- associazioni a tutela di soggetti cosiddetti “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.;
- associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.;
- associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati;
- partiti e movimenti politici;
- sindacati;
- associazioni e movimenti a carattere religioso.
I passi da seguire per l’adeguamento
In altre parole, questa indicazione del Garante privacy chiarisce in modo inequivocabile che associazioni, società, enti e comitati in ambito sportivo devono essere adeguati alla normativa del Regolamento GDPR – UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
E i passi da seguire per rispettare i requisiti minimi sono:
- la predisposizione delle informative, come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, nei confronti degli associati e giocatori che fanno parte dell’ente sportivo, dove prevedere il consenso sia per il trattamento dei dati particolari, ex dati sensibili, (obbligatorio), che per attività di carattere promozionale e di marketing da parte di sponsor e partner dell’ente sportivo (facoltativo);
- l’autorizzazione alla divulgazione di foto e video tramite il sito web e i social dell’ente sportivo, con la dovuta attenzione nei confronti dei minori, che prevede l’autorizzazione da parte dei genitori o tutori;
- la nomina di responsabili del trattamento di collaboratori e figure professionali che ruotano nel sistema sportivo, come medici, fisioterapisti, strutture sanitarie ecc.;
- la redazione del registro dei trattamenti, ponendo l’attenzione per quei trattamenti che prevedono il trattamento di dati particolari.
GDPR e associazioni sportive: quando serve il DPO
Occorre valutare attentamente, inoltre, se sia necessario prevedere in alcuni associazioni, società, enti o comitati in ambito sportivo, la designazione del DPO (Data Protection Officer), come indicato nell’articolo 37 del Regolamento GDPR.
Nel caso ci sia un trattamento di dati su larga scala e anche una promiscuità di attività, come la presenza di un poliambulatorio o centro di riabilitazione, inclusi o collegati a tali enti sportivi, prevedere il DPO è una condizione necessaria, la cui indicazione dev’essere prevista nell’informativa.
Le associazioni sportive si trovano dunque in una situazione delicata nei confronti del GDPR, che non può essere affatto trascurata: dovranno prestare un’adeguata attenzione al trattamento dei dati particolari degli associati, giocatori e/o utenti, in particolare a quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Sarà necessario evidenziare le finalità del trattamento dei dati e rispettare il consenso o il mancato consenso del soggetto in questione.
Il sistema organizzativo e documentale non sarà complesso come una realtà aziendale, ma ha dei punti che vanno assolutamente affrontati per non ricorre in possibili risarcimenti e sanzioni.