Senza consenso, niente pubblicità ai possessori di carte fedeltà. Lo ha chiarito il Garante della privacy, applicando il GDPR con un provvedimento nei confronti di Mediamarket S.p.A., titolare del marchio Mediaworld, dopo la segnalazione sporta da un’interessata.
Un provvedimento che rappresenta “un’allerta per chiunque dica che con l’entrata in vigore del GDPR si possa fare a meno dei consensi, attenzione che non è così”, precisa l’avvocato Rocco Panetta, Panetta&Associati.
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L’antefatto
Una cliente ha lamentato di ricevere comunicazioni pubblicitarie via email nonostante non le fosse stato chiesto il consenso e nonostante più volte si fosse opposta a questa situazione. In seguito, è pervenuta al Garante anche una seconda segnalazione, da un cliente che non riusciva a cancellarsi dalla mailing list.
I fatti contestati risalgono tra il 2007 e il 2009. I dati della cliente sarebbero stati raccolti con la sottoscrizione di due carte Saturn, marchio che poi ha subito un’operazione di rebranding in favore del brand Mediaworld. Tuttavia, sembra non sia stata fornita documentazione sulla raccolta dei dati della cliente e che non ci fosse prova del consenso al loro trattamento. Non era stato chiesto inoltre per il brand Saturn un consenso specifico.
Il provvedimento del Garante
Un’ispezione svolta sulla società da parte dell’autorità con l’aiuto del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, aveva portato a contestare una sanzione amministrativa. La società ha detto di non essere stata in grado di bloccare l’invio di pubblicità per problemi legati alle banche dati. Ma nel mentre sono emersi anche i problemi di trattamento dei dati. Così il Garante ha applicato il GDPR.
L’autorità ha ammonito la società “a non procedere ad alcun ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali degli interessati, raccolti mediante i moduli relativi alle fidelity card “Saturn” e utilizzati dal 2001 al 2009, in assenza di un comprovato consenso libero e specifico per tali finalità”, si legge nel provvedimento, ma anche “di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati, e in particolare del diritto di opposizione”.
Panetta spiega che “il Garante ci dice che nell’ambito dei servizi carte fedeltà, si può mandare pubblicità solo previo consenso. È un principio vecchio di anni ma che l’autorità ha voluto ribadire alla luce del GDPR”.