ADEGUAMENTI PRIVACY

Il GDPR nelle attività produttive minori: la guida agli adempimenti

Un’attenta lettura del GDPR chiarisce che sono chiamati ad applicarlo tutti coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale e quindi anche bar, ristoranti, negozi, centri estetici, parrucchieri, officine meccaniche e via dicendo. Ecco come ottenere la compliance al GDPR nelle attività produttive minori

Pubblicato il 25 Gen 2019

Simona Persi

Consulente in materia di trattamento dati personali e D.P.O.

GDPR nelle attività produttive minori la guida

L’applicazione del Regolamento Gdpr riguarda anche le attività produttive minori, considerate – da molti interessati – erroneamente escluse: quali ristoranti, centri estetici, parrucchieri, bar, officine meccaniche eccetera (come peraltro già era per il D.lgs. 196/2003).

Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 2 del GDPR, il Regolamento “si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi” e, come esplicitato nel Considerando 14, ha come scopo “la protezione delle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali con esclusione dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

I soggetti chiamati ad applicare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono dunque tutti coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale, con esclusione quindi delle persone fisiche nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

GDPR per bar, ristoranti, centri estetici, negozi e officine meccaniche: l’obbligo del registro dei trattamenti

L’attenzione su queste categorie di professionisti/attività si è accesa a seguito della pubblicazione da parte del Garante Privacy delle istruzioni sul registro delle attività di trattamento, previsto dall’Art. 30 Regolamento UE 2016/79 (GDPR).

Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il registro:

  • le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali di dati;
  • qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica ecc.).

Le FAQ chiariscono quindi che, tra gli altri, sono tenuti all’obbligo di redazione del registro, ad esempio:

  • esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.)

Vediamo quindi nel dettaglio ciò che anche i titolari di queste attività dovrebbero porre in essere per garantire il rispetto della normativa.

Linee guida di adeguamento di bar, centri estetici, ristoranti e altre attività minori

Intanto occorre fare una valutazione circa i trattamenti di dati personali posti in essere.

In alcuni casi le attività sono svolte senza l’ausilio di dipendenti/collaboratori e i clienti sono prevalentemente anonimi (pensiamo ai baristi) o comunque i loro dati non sono organizzati in archivi o banche dati (si pensi alle estetiste o parrucchiere che si limitano a fissare appuntamenti su agende cartacee con annotazione solo di nomi e numeri di telefono senza cognome o altri tipi di dati).

In tutti questi casi, seppur non si possa escludere un minimo di trattamento di dati personali, certamente non sarà tale da imporsi il dovere di registro dei trattamenti o analisi dei rischi.

Le strutture più articolate invece potrebbero avere un impatto privacy rilevante.

Sia per la presenza di personale dipendente sia perché spesso attività che offrono servizi di estetica o parrucchiere possono effettuare raccolte di dati personali dei clienti non soltanto comuni ma anche particolari quali quelli sanitari.

Si pensi alle parrucchiere o alle estetiste che raccolgono dati personali di tutti i clienti annotandoli su schede cartacee o registrandole su software gestionali evidenziando non soltanto dati anagrafici ma annotando i clienti che soffrono di determinate allergie, quelli che non possono effettuare determinati trattamenti perché magari in stato di gravidanza o chemioterapici ecc.

Tutti questi dati comuni e particolari richiedono agli operatori l’adozione di opportune cautele e l’adozione di idonee misure di sicurezza.

In questi casi, come specificato anche dal Garante Privacy, dovrà essere predisposto il registro dei trattamenti redatto ai sensi dell’art. 30 del GDPR 679/2016 contenente un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio.

Il Registro potrà avere forma scritta o elettronica e dovrà essere esibito su richiesta al Garante o agli organismi preposti ai controlli (nuclei speciali della Guardia di Finanza).

La redazione del registro dei trattamenti non è però l’unico adempimento da porre in essere da parte del titolare.

Le informative privacy sono sempre necessarie

I titolari dovranno procedere alla redazione di idonee informative per i clienti e i dipendenti con indicazione puntuale delle finalità di trattamento e delle basi giuridiche che lo legittimano.

Occorrerà soffermarsi sulla necessità o meno di acquisire il consenso degli interessati laddove il trattamento non sia legittimato da altra base giuridica di legittimità prevista sia dall’art. 6 che dall’art. 9 del GDPR.

In particolare, per i clienti occorrerà acquisire il consenso in caso di trattamento dati particolari.

Mentre, infatti, il trattamento dei dati comuni (anagrafici) risulta coperto dalla base giuridica di legittimità prevista dall’art. 6 comma 1 lettera b) (finalità contrattuale), il trattamento dei dati particolari quali quelli sanitari non ricade nelle basi giuridiche di legittimità previste dall’art. 9 comma 2.

Servirà richiedere il consenso anche qualora si volesse attivare un servizio di invio di messaggi contenenti offerte promozionali.

Per i dipendenti, il trattamento dei dati personali comuni e particolari è legittimato dalla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa giuslavoristica e quindi non necessita di consenso. Tuttavia, ulteriori trattamenti posti in essere per altre finalità, per esempio la pubblicazione delle foto dei dipendenti sul sito per promuovere l’attività del titolare, richiederebbe il consenso dei dipendenti.

La nomina degli autorizzati al trattamento

L’autorizzato al trattamento è il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali.

Potrebbe essere un dipendente come uno stagista o collaboratore e ad esso il titolare dovrà fornire le istruzioni operative e la formazione necessaria al fine di garantire un corretto trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati. Nomine formali non sorrette da istruzioni e formazione sono prive di valore ed esporrebbero il titolare a responsabilità.

Responsabili esterni: chi sono e come nominarli

Il responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR).

Potrebbero essere responsabili esterni i consulenti del lavoro, società di marketing ecc.

È quindi un soggetto distinto dal titolare che dovrà fornire idonee garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali oltre che la tutela dei diritti dell’interessato.

Il titolare dovrà quindi rivedere i propri contratti con i suoi responsabili esterni inserendo in essi idonee clausole nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del GDPR il quale prevede che “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.

Il contratto di nomina dovrà dettagliare la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Valutazione delle misure di sicurezza in essere e analisi dei rischi

Il nuovo regolamento non impone più le misure minime di sicurezza (previste dall’allegato B del D.lgs. 196/2003) ma lascia libertà di adeguamento al titolare, che dovrà garantire un “adeguato” livello di sicurezza dei dati oggetto di trattamento e dimostrare che lo stesso trattamento avvenga in conformità del regolamento europeo.

L’articolo 24 del GDPR prevede che “Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”.

L’analisi del rischio privacy rappresenta quindi uno strumento necessario a dimostrare l’adeguatezza delle misure implementate a tutela dei dati trattati.

Ogni titolare dovrà quindi procedere all’analisi dei rischi che incombono sui trattamenti posti in essere in termini di:

  • disponibilità;
  • integrità;
  • accesso non autorizzato.

Tale valutazione è certamente di natura soggettiva ed individuale e sarà parametrata su criteri quali la tipologia e natura dei dati trattati, il contesto, le finalità di trattamento, lo stato dell’arte e i costi di attuazione inevitabilmente diversi per ogni titolare.

Le sanzioni per chi non si adegua

Il GDPR ha come obiettivo la tutela dei dati personali degli interessati.

Il rispetto di tale normativa e gli adempimenti da porre in essere gravano su tutti i titolari compresi coloro che esercitano attività considerate a volte erroneamente a basso impatto privacy.

La non osservanza delle disposizioni espone tutti i titolari ad un rischio di sanzioni di natura amministrativa, come previsto dall’art. 83 del GDPR, ricadendo nel primo o secondo scaglione a seconda del tipo di inosservanza compiuta. Sanzioni che dovranno essere proporzionate, efficaci e dissuasive. Non solo. Le sanzioni possono essere anche penali, previste e disciplinate dal D.lgs. n. 101/2018 novellato Codice Privacy (D.lgs. 196/2003).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati