Il nuovo Registro delle Opposizioni, che servirà a una maggiore tutela privacy contro gli abusi del telemarketing, sta andando per l’approvazione finale al Consiglio dei Ministri, dopo che l’attuale testo di decreto ha ricevuto i pareri delle commissioni parlamentari di Camera e Senato questa settimana.
Il testo è uscito sul sito del Senato ed è quello modificato dal Mise dopo il parere del Consiglio di Stato. Arriverà poi un nuovo testo per recepire i pareri di Camera e Senato e andrà quindi al Consiglio dei ministri.
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Che cos’è il Registro delle Opposizioni e il valore per la privacy
Ricordiamo che i numeri iscritti in tale registro sono da considerare una black list di quelli da contattare per fini di marketing da parte degli operatori, che siano direttamente le imprese a farlo o che si avvalgono di terzi come call center – con un obbligo di consultazione mensile e in occasione di ogni campagna promozionale. La normativa lo prescrive da diversi anni, ben prima dell’arrivo del GDPR. E proprio questo è uno degli aspetti qui discussi: la frammentazione della relativa disciplina rende complicato avere un quadro unitario e maggiormente leggibile sul da farsi, sia da parte degli operatori che dal punto di vista degli interessati che vogliono esercitare i propri diritti.
GDPR e Registro delle Opposizioni: ambiti applicativi e regole di conformità
Si arriva così a una recente proposta di riforma legislativa, il decreto sottoposto a parere parlamentare n. 234. L’obiettivo principale, lo chiariamo subito, è soprattutto quello di aumentare l’efficacia del registro contro gli abusi. Ricordiamo che le principali sanzioni privacy 2020, per importi, riguardano appunto il telemarketing, di operatori telefonici, luce e gas.
Si opera anche un riordino legislativo in una sorta di “testo unico” delle tante fonti fin qui stratificate, per emanare un nuovo DPR. Riepiloghiamo brevemente tali fonti:
- DPR 178/2010: istituisce il RPO, operante dal 2011 presso il MISE e affidato alla Fondazione Bordoni, come da previsione del Codice per la protezione dei dati personali (ex art. 130 comma 3 bis); originariamente viene riservato ai numeri presenti in elenchi telefonici pubblici;
- 5/2018: estende l’ambito di applicazione del RPO a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo – in seguito all’iscrizione al servizio – l’annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dagli interessati, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi; il RPO così esteso sarebbe divenuto operativo dopo l’emanazione del Regolamento attuativo, tuttora da definirsi, circa il funzionamento e i tempi tecnici di realizzazione del nuovo servizio, e ora oggetto di riforma con lo schema di DPR;
- DPR 149/2018: si estendono le previsioni del RPO alle comunicazioni commerciali a mezzo postale.
Non scordiamo le fonti secondarie: pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2020 abbiamo da ultimo il DM 30 gennaio 2020, disciplinante le tariffe di accesso per gli operatori, oltre al citato Regolamento attuativo sul funzionamento del RPO (più volte rimandato e oggetto ora di sostituzione con la proposta di riforma). Da qui l’esigenza di un riordino normativo, apportando le opportune modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del RPO, prevedendo anche l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili (presenti ad es. nella l. 5/2018 in contrasto con alcune previsioni del GDPR). Lo schema è già stato oggetto dei pareri di AGCOM, del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, arrivando a un testo modificato rispetto al disegno iniziale.
Le novità dell’attuale testo del registro delle opposizioni
Per ora, pur trattandosi di un testo non ancora definitivo, possiamo segnalare alcune innovazioni (seppure ridotte) già presenti nel testo licenziato al Senato, rispetto alla disciplina previgente, e che probabilmente disegnano la disciplina così come verrà approvata. Possiamo indicare alcune delle principali differenze subentrate dopo il parere delle autorità competenti, in confronto con l’attuale disciplina, altrimenti immutata:
- pare abrogato espressamente solo il DPR 178/2010, dovendosi porre attenzione comunque al coordinamento con le altre normative (come la l. 5/2018, più volte richiamata nel testo);
- si esplicita chi siano i “contraenti telefonici” che hanno diritto ad iscriversi al RPO: le persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni;
- si sancisce che l’iscrizione nel RPO – a tempo indeterminato e che può riguardare anche più numerazioni in capo al medesimo intestatario – comporta automaticamente l’opposizione al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonché degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali, oltre a precludere “qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità, che siano effettuate tramite telefono o posta cartacea e comporta la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo”; pare comunque salva la pregressa previsione della l. 5/2018 ove si fanno salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni;
- il rinnovo dell’iscrizione al RPO, che può essere chiesta in ogni momento, comporta la revoca anche dei consensi resi ai titolari prima di tale rinnovo (dunque nel periodo tra la prima iscrizione e il rinnovo);
- l’esercizio della revoca dell’opposizione viene resa possibile anche “nei confronti di uno o più operatori“, piuttosto che solo di intere categorie di operatori;
- i canali di iscrizione per i contraenti telefonici – attualmente sono il sito web, il telefono, l’email e la raccomandata – vengono limitati alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un’assistenza non automatizzata in caso di difficoltà;
- si introduce un obbligo di informazione in capo agli operatori, al momento della chiamata o nel materiale pubblicitario, circa il fatto di aver estratto i loro dati personali lecitamente dagli elenchi di contraenti;
- alcune sanzioni previste dalla legge 5/2018, in contrasto con il Regolamento GDPR – e già abrogate legislativamente dal D.Lgs. 101/2018 – vengono eliminate dal testo.
In conclusione
In attesa di sapere quale sarà il nuovo testo del decreto, si affaccia per tutti gli operatori una riforma decisiva per il settore marketing – ricordiamo che le importanti novità introdotte della l. 5/2018 erano in tuttora in sospeso a causa del rinviato Regolamento attuativo. Il tempo dirà se con maggiore efficacia, rispetto al passato, nei confronti degli interessati.