data protection

Il ruolo del DPO nei procedimenti disciplinari di whistleblowing: buone regole privacy



Indirizzo copiato

Il trattamento dei dati personali nei procedimenti disciplinari aziendali di whistleblowing solleva alcuni interrogativi sul ruolo del DPO, considerando la necessità e l’obbligo di assicurare la conformità alla normativa privacy garantendo la riservatezza dell’identità del whistleblower. Ecco alcune best practice

Pubblicato il 1 ott 2024

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy. DPO certificato UNI 11697:2017

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO



Il ruolo del DPO nel whistleblowing

All’interno delle aziende, lo sviluppo di un procedimento disciplinare e l’adozione del conseguente provvedimento costituiscono un trattamento di dati personali che è sottoposto all’attività di sorveglianza del DPO.

Quando, però, un procedimento disciplinare viene avviato con una contestazione dell’addebito disciplinare che è fondata su una segnalazione di un whistleblower cosa avviene?

Questo caso particolare, stante gli obblighi di riservatezza a tutela del whistleblower, rientra comunque nell’attività di oversight del DPO?

E comunque, quali misure potrebbe richiedere un DPO per tutelare ulteriormente i vari soggetti coinvolti nella segnalazione?

Questo articolo cercherà di dare una risposta a questo interrogativi.

Obblighi di riservatezza dell’identità del whistleblower

Secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 24/2023, il soggetto pubblico o privato che ha l’obbligo di applicare la normativa sul Whistleblowing deve disegnare ed eseguire ogni trattamento di dati personali, relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, applicando il GDPR o il D.lgs.51/2018 in qualità di “titolare del trattamento”.

In modo complementare, l’art. 12 dello stesso decreto impone a tali titolari del trattamento specifici obblighi volti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante (il cosiddetto whistleblower).

Questi obblighi in particolare comprendono il divieto di:

  1. utilizzare le segnalazioni del whistleblower oltre quanto è necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
  2. rivelare l’identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, senza il consenso espresso dello stesso whistleblower, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Obbligo di riservatezza dell’identità del whistleblower nel procedimento disciplinare

Oltre agli obblighi descritti, a carico degli Enti pubblici e privati chiamati ad applicare la particolare normativa, è posto anche l’ulteriore divieto di rivelare l’identità del whistleblower, nell’ambito del procedimento disciplinare, quando la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dello stesso whistleblower alla rivelazione della propria identità.

In tale quadro ci si chiede se questi obblighi siano talmente “stringenti” da escludere l’accesso da parte del DPO alle informazioni che potrebbero rivelare l’identità del segnalante.

Come si combina il Decreto sul whistleblowing con il GDPR

La domanda che ci si è posta non è peregrina, se si pensa che il Considerando 84 della Direttiva UE 2019/1937 chiarisce che la protezione efficace della riservatezza dell’identità delle persone segnalanti si configura – ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i) del GDPR – come una limitazione, mediante misura legislativa:

  1. alla portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 GDPR;
  2. all’articolo 5 dello stesso GDPR.

Però a ben vedere, le limitazioni non riguardano l’art. 39 del GDPR che stabilisce i compiti attribuiti al DPO. Per cui nessun limite sembrerebbe potersi porre all’attività di oversight del DPO sullo sviluppo dei procedimenti disciplinari innescati dalla segnalazione di un whistleblower.

Questa considerazione trova conferma nel comma 3 dell’art. 13 del D.lgs. 24/2023 che dispone che i diritti privacy di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 undecies del codice privacy cioè solo per il tempo e nei limiti in cui l’esercizio del diritto costituisca una misura necessaria e proporzionata e solo tramite il Garante.

Nulla invece dice il Decreto sul Whistleblowing circa l’esercizio dei compiti del DPO.

In tale quadro, noi riteniamo che, qualora fosse necessario, il DPO – stante anche la funzione di garanzia che assume il suo ruolo – potrebbe accedere alla documentazione e successivamente, se del caso richiedere di adottare ulteriori misure.

Un esempio concreto

Il seguente esempio può contribuire a rendere più chiaro quanto espresso.

Il DPO della società BETA Srl riceve un’e-mail da un account aziendale, inviata da un dipendente, in cui quest’ultimo riferisce di aver subito ritorsioni sotto forma di un provvedimento disciplinare, irrogato nei suoi confronti pochi giorni dopo aver effettuato una segnalazione tramite il canale del whistleblowing. La segnalazione, per quanto a conoscenza del dipendente, è ancora in fase di valutazione, poiché non sono ancora trascorsi i tre mesi previsti dalla normativa per la sua gestione.

La comunicazione del dipendente è dettagliata e precisa ed evidenzia, con riscontri oggettivi, una violazione della normativa sul whistleblowing.

Nonostante la gravità della situazione, il dipendente specifica di non voler utilizzare il canale ANAC per segnalare situazioni analoghe, poiché teme ulteriori ritorsioni.

In questo caso il DPO prima di suggerire al dipendente di rivolgersi al canale ANAC che è deputato a trattare tali casi, potrebbe:

  1. indagare in merito alla gestione delle segnalazioni, astenendosi dal segnalare l’origine della richiesta;
  2. richiedere un audit sul processo di gestione dei provvedimenti disciplinari indagando gli stessi e campionando, tra gli altri, anche quelli afferenti al dipendente, consapevole che in tale circostanza non può indagare su temi estranei al suo perimetro (per esempio, le motivazioni alla base di una sanzione).

Tali misure non devono essere adottate necessariamente. Elementi ulteriori, per il caso in esame, potrebbero indurre il DPO a:

  1. non approfondire il caso, ovviamente comunicando tale scelta e le relative motivazioni all’interessato,
  2. ovvero procedere sulla base di altre misure che reputa più efficaci.

In ogni caso deve segnalare all’interessato di non usare sistemi di posta elettronica su dominio aziendale per evitare una tracciatura delle comunicazioni. Allo stesso modo, anche lo stesso DPO, in situazioni simili, dovrebbe astenersi dall’utilizzare l’e-mail aziendale, garantendo così la riservatezza delle comunicazioni.

L’importanza delle politiche aziendali

Le aziende dovrebbero comunque dotarsi di politiche che riflettano un impegno profondo alla legalità, alla trasparenza e alla giustizia, riconoscendo nel contempo il valore delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei whistleblowers.

Il caso precedentemente descritto, dove un collaboratore usa la posta aziendale, è emblematico della mancanza di istruzioni.

In ultima analisi, una risposta concreta all’interrogativo posto potrebbe venire da una collaborazione stretta tra DPO, dirigenti aziendali, reparti legali e HR, per creare un ambiente in cui la protezione dei dati personali e la sicurezza dei whistleblower siano considerate non come ostacoli, ma come pilastri fondamentali della cultura aziendale.

A tal proposito, il DPO può richiedere specifiche misure per garantire la tutela di tutte le parti coinvolte (segnalante, segnalati, testimoni, persone citate, facilitatore), qualora tali misure non siano già state adottate. In particolare, le istruzioni fornite al segnalante per l’inoltro della segnalazione dovrebbero includere i seguenti elementi:

  • illustrazione chiara della procedura: una spiegazione dettagliata della procedura adottata dall’organizzazione dopo aver ricevuto la segnalazione, al fine di garantire trasparenza e chiarezza su come sarà gestita la segnalazione;
  • casi di rivelazione dell’identità: la specificazione delle circostanze in cui l’identità del segnalante può essere rivelata, per evitare fraintendimenti e preparare il segnalante a eventuali situazioni eccezionali;
  • indicazioni per la tutela della riservatezza: suggerimenti per azioni che il segnalante può intraprendere per proteggere la propria riservatezza, tra cui:
    • fornire esclusivamente informazioni attinenti alla segnalazione;
    • effettuare l’accesso da un collegamento non aziendale (ad esempio, dalla propria abitazione);
    • utilizzare un browser in modalità di navigazione anonima e, successivamente, eliminare la cronologia di navigazione. Questo aiuta a ridurre il rischio di accessi non autorizzati o di osservazioni indesiderate.
  • contenuto della segnalazione: una guida chiara su cosa dovrebbe contenere la segnalazione, indicando che:
    • la segnalazione deve includere informazioni riguardanti il/i nominativo/i del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presumibilmente responsabili della violazione. Deve fornire una breve descrizione della presunta violazione, specificando le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, e segnalare eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti, o potenzialmente danneggiati. Per facilitare la gestione, è consigliabile allegare tutta la documentazione di supporto disponibile;
    • il segnalante che risulta coinvolto, deve specificarlo, in quanto potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti, in conformità con la normativa applicabile;
    • nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari e/o non pertinenti per procedere con le indagini.

Queste misure sono fondamentali per assicurare un equilibrio tra la necessità di indagare efficacemente sulle segnalazioni e la tutela dei diritti e della riservatezza di tutte le parti coinvolte.

Conclusioni

In sostanza, il problema si condensa nel trovare un equilibrio tra due necessità legali e etiche apparentemente contrapposte: da un lato, assicurare che il DPO possa esercitare il proprio mandato di sorveglianza sulla corretta applicazione della normativa privacy nel contesto dei procedimenti disciplinari, dall’altro, garantire che tale sorveglianza non comprometta la tutela della riservatezza del whistleblower, considerata essenziale per incoraggiare la segnalazione di comportamenti illeciti all’interno delle organizzazioni.

Siamo convinti che per raggiungere questo equilibrio, è fondamentale che le organizzazioni adottino procedure chiare e misure di sicurezza efficaci, volte a proteggere l’identità del whistleblower senza ostacolare il ruolo di supervisione del DPO.

La chiave risiede in una gestione trasparente e responsabile dei dati, che consenta al DPO di svolgere le proprie funzioni senza esporre indebitamente i segnalanti.

Solo attraverso un approccio ponderato e rigoroso si può garantire un ambiente in cui la segnalazione di illeciti sia incoraggiata e tutelata, contribuendo così a una cultura aziendale etica e rispettosa delle normative.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5