MODELLO PRIVACY

Il titolare del trattamento nell’industria 4.0, tra accountability e diritti degli interessati

Il titolare del trattamento non è il “proprietario” dei dati personali, ma la visione proprietaria dei dati, pur non essendo propriamente corretta, ha un senso profondo nella visione dell’impresa “virtuosa” che ha investito nella sicurezza dei propri sistemi informativi e nella data protection. Ecco un possibile approccio per raggiungere un perfetto equilibrio tra accountability e diritti degli interessati

Pubblicato il 12 Lug 2019

Ada Fiaschi

Responsabile Funzione Privacy, Corporate Governance & Regulatory

Titolare del trattamento linee guida

Per comprendere chi è il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e come viene percepito il suo ruolo nell’industria 4.0, è utile guardare oltre le definizioni e conoscere invece il “sentiment” delle aziende.

Ripercorrendo il mantra di questi ultimi anni che definisce i dati personali come il petrolio del nuovo millennio, l’impresa tende ad avere una visione proprietaria dei dati personali; ma questa si scontra con i nuovi diritti di portabilità e oblio che rinforzano le tutela degli interessati, in una visione del legislatore europeo che vuole portare ogni persona a governare i propri dati personali.

Il titolare del trattamento: l’equivoco del nome

In vero, già la traduzione italiana del termine “controller”, ovvero il controllore dei dati, in “titolare del trattamento”, ha contribuito a creare l’equivoco della visione proprietaria dei dati personali “dell’imprenditore”.

Il titolare del trattamento è una figura già prevista nelle definizioni della previgente Direttiva 95/46/CE ed è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Tale definizione è, peraltro, affine a quella offerta dalla Convenzione n. 108 di Strasburgo del 1981, la quale è stata, ed è tutt’ora, l’unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, potendo ad essa aderire anche Stati non membri del Consiglio d’Europa.

Nella sostanza il “controller” è quel soggetto che dà le indicazioni fondamentali sul trattamento dei dati. Non è, quindi necessariamente colui che opera sui dati, ma è colui che nel valutare la finalità dei trattamenti prende le decisioni determinanti, decidendo le finalità principali e quelle correlate, indicando inoltre le modalità di gestione del trattamento dei dati personali.

A differenza del responsabile del trattamento, il “processor”, che tratta i dati personali solo per conto del titolare del trattamento ed è in sostanza un terzo esterno all’azienda.

Il titolare del trattamento nell’industria 4.0: il valore dei dati

Quanto più un’impresa riesce ad estrarre valore economico dai dati grezzi, grazie a connessioni dirette o indirette tramite altri dati, quanto più è in grado di capitalizzare il valore delle proprie strategie di marketing, arrivando a presumere gusti, desideri e azioni dei propri clienti effettivi o potenziali.

Il titolare, in sostanza, grazie alle nuove tecnologie, pur essendo un custode dei dati personali di soggetti interessati, con l’obbligo di utilizzarli per fini specifici, ovvero i fini richiesti dall’interessato e/o dalla legge o dall’interesse pubblico, avendo tra le mani un importante valore, si sente il proprietario delle informazioni.

Ma in realtà, anche quando i soggetti interessati hanno concesso il loro consenso ai fini di profilazione e/o marketing, i diritti legati ai predetti consensi non entrano mai definitivamente nel patrimonio dell’impresa titolare, poiché sono sempre revocabili.

Quanto sopra, costituisce pertanto una delle diverse facce della complessità del trattamento dei dati personali, il quale sfugge a categorie nette, anche perché il vero proprietario del dato è la persona fisica, la quale grazie all’utilizzo delle informazioni che terzi acquisiscono su di lei, può divenire centro di imputazione di campagne di marketing mirate e/o di altre valutazioni o decisioni dirette verso la propria persona.

Tali campagne possono, tra l’altro, spingere gli interessati “consumatori” ad avvertire desideri o bisogni non necessari, ma indotti, con particolare riguardo ai giovani consumatori così vulnerabili verso le spinte pubblicitarie.

Va inoltre rilevato che il dato di una persona fisica, si pensi ad esempio alla sua immagine, costituisce parte della sua propria identità, che si completa con le sue proprie informazioni e con le immagini che queste ultime offrono di essa agli altri.

Gli algoritmi predittivi nel marketing al fine della profilazione

Come conoscono tutti gli addetti ai lavori, ai sensi dell’art. 4 n. 4) del GDPR, per profilazione si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

In ambito commerciale, la profilazione dell’utente è il mezzo che consente la fornitura di servizi personalizzati oppure l’invio di pubblicità comportamentale.

Dalla lettura del Regolamento 2016/679, emerge il disfavore del legislatore verso la profilazione, soprattutto nel caso in cui quest’ultima possa provocare effetti giuridici nei confronti dei soggetti interessati.

Difatti, possono esistere diversi tipi di profilazione, ovvero quelli utili al consumatore, creati per venire incontro alle sue proprie esigenze e quelli che diversamente possono comportare varie forme di penalizzazioni verso l’utenza: dal rifiuto della concessione di un prestito, all’aumento del costo di una assicurazione sanitaria e così via.

Andrebbe pertanto sviluppato dall’industria il concetto, che si sta recentemente affermando, di privacy come responsabilità sociale (in questo senso Paolo Balboni Privacy Day maggio 2019, Pisa).

Va ribadito che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8), per quanto da contemperare con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, mentre il trattamento di dati personali, con particolare riguardo allo sfruttamento ai fini commerciali, non è un diritto assoluto ma relativo.

Qualsiasi trattamento deve, quindi, essere svolto in maniera lecita e secondo correttezza, i dati devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compatibili con tali scopi.

Tutti i predetti oneri ricadono sul titolare e pro quota sulle figure da quest’ultimo espressamente designate e istruite all’interno della propria organizzazione al trattamento ovvero sui responsabili e/o i sub responsabili.

Titolare del trattamento: la difesa della proprietà intellettuale

Un altro ulteriore aspetto connesso alla visione proprietaria dei dati personali riguarda gli investimenti e le opere di ingegno che l’imprenditore ha adottato in merito ai sistemi di gestione dei dati personali e non.

Difatti, il tema è duplice: poiché se da un lato va garantita la privacy degli interessati, dall’altro andranno garantiti i diritti di riservatezza e di proprietà intellettuale dell’imprenditore di eventuali suoi partner che condividono con lui informazioni, campioni e progetti.

Anche quando, ai sensi dell’art. 20 del regolamento (UE) 2016/679, venga esercitato da un soggetto interessato il diritto alla portabilità dei dati personali, ovvero il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, ovvero di trasmetterlo ad altro titolare, l’imprenditore avrà diritto a non trasferire le elaborazioni effettuate in ragione dei propri diritti e delle proprie opere di ingegno.

Sul diritto alla portabilità

Come anticipato con il diritto alla portabilità, i dati personali possono anche essere trasmessi da un titolare ad un altro titolare, senza ingiustificato ritardo e senza ostacoli, per consentire il passaggio da un fornitore di servizi ad un altro, così impedendo il formarsi di fenomeni di lock-in (blocco all’interno di un servizio).

Tale diritto ha molto a che fare con principi di antitrust ovvero di evitare abusi di posizione dominante e garantire i diritti del cittadino-consumatore e la libera concorrenza delle imprese.

Tali principi sono oramai affini al diritto alla protezione dei dati poiché servono ad evitare che aziende in posizione dominante possano condizionare comportamenti ed opinioni di persone interessate, non solo ed esclusivamente ai fini commerciali, ma perfino a fini di scelte di vita più profonde ed etico politiche.

Al riguardo merita di essere rilevato un fenomeno, quanto meno curioso: stanno nascendo società che fanno del trattamento dei dati dei consumatori un business, e questa modalità di sollecitare gli interessati a mercificare il rispetto di un diritto della personalità, piegando una normativa evoluta e dal profondo valore etico ad una lettura opportunistica, potrebbe dare adito perfino ad integrare la fattispecie di abuso del diritto (in questo senso Luca Bolognini Privacy Day maggio 2019, Pisa).

Sul diritto alla cancellazione e oblio

Un altro diritto degli interessati che fa sudare sette camicie ai titolari del trattamento è il diritto alla cancellazione dei dati nonché il diritto all’oblio, ovvero il diritto di una persona ad ottenere la deindicizzazione di un link relativo a una notizia che la riguarda quando tale notizia non ha più interesse pubblico.

Si tratta dell’estensione del concetto che i dati possono essere trattati solo per il tempo necessario per soddisfare lo scopo del trattamento.

Il diritto riguarda sia i dati trattati elettronicamente che quelli cartacei. Occorre, quindi, che il titolare e per suo conto i responsabili del trattamento e sub responsabili, ovvero tutta la catena di controllo del dato, debbano predisporre apposite procedure per ottemperare alle richieste.

Anche in quest’ultimo caso si tratta di un onere non proprio agevole per i titolari, soprattutto se devono aggiornare sistemi informatici, i contratti con i fornitori e le procedure per mettersi in linea con quanto previsto dal GDPR.

Il titolare del trattamento: le ragioni delle imprese

Per concludere bisogna con onestà intellettuale rappresentare che la visione proprietaria dei dati personali, pur non essendo propriamente corretta, ha un senso profondo nella visione della impresa “virtuosa” che ha investito nella sicurezza dei propri sistemi informativi, nello sviluppo di opere di ingegno, nella gestione e formazione del personale, nella scelta dei fornitori e via dicendo.

Difatti, la sicurezza dei dati comporta l’obbligo di implementare e mantenere a regime un efficiente sistema di sicurezza, garantito anche attraverso verifiche e audit periodici, che comporta ingenti costi per le aziende.

Sul punto sarebbe utile ragionare sulla possibilità di dedurre le spese fiscalmente, si avrebbe pertanto una misura di sostegno alle imprese, atta a favorire tutte quelle imprese che vogliono investire nell’aggiornamento delle infrastrutture e in una maggiore sicurezza.

Ove mai si prendesse questa strada, a modesto avviso della scrivente, si potrebbe replicare quanto venne previsto per le energie rinnovabili, e l’utilizzo del fotovoltaico, che hanno reso l’Italia all’avanguardia nell’utilizzo di energia green.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati