In un precedente articolo abbiamo esaminato il caso in cui, in mancanza di una adeguata base giuridica un avvocato non può acquisire dati personali necessari per far valere i diritti dei suoi clienti in giudizio. Abbiamo visto, tuttavia che l’avvocato comunque potrebbe suggerire al proprio assistito di effettuare una denuncia alle Forze dell’Ordine, oppure rivolgersi a un investigatore privato
Gli investigatori privati, infatti, svolgono un ruolo essenziale nel raccogliere informazioni rilevanti in diversi ambiti legali come, ad esempio, le indagini penali o le cause di divorzio. Tuttavia, la loro attività è rigorosamente regolata per evitare abusi e per garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati personali.
Indice degli argomenti
Requisiti per svolgere l’attività di investigatore privato
Una persona che voglia svolgere l’attività di investigatore privato deve ottenere una licenza dal Prefetto che richiede il possesso di specifici requisiti volti a garantire professionalità, competenza tecnica e rispetto delle normative.
I requisiti per ottenere la licenza di titolare di istituto per investigazione privata o informazioni commerciali includono[1]:
- una laurea almeno triennale in aree specifiche (Giurisprudenza Psicologia a Indirizzo Forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia ovvero corsi di laurea equipollenti);
- almeno tre anni di esperienza operativa con un investigatore o informatore autorizzato;
- la partecipazione a corsi di perfezionamento.
In alternativa, un’esperienza documentata in reparti investigativi delle forze di polizia può sostituire parte dei requisiti.
Le regole deontologiche
Il Garante della Privacy con provvedimento GPDP n.512 del 19 dicembre 2018 [9069653] ha licenziato le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” che sono volte a disciplinare i trattamenti in questione eseguiti sia da avvocati o praticanti avvocati sia da investigatori privati, cioè da soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge[2] attività di investigazione privata.
Si tratta di una gamma di regole che stabiliscono chiaramente le modalità di trattamento dei dati personali e le regole di comportamento che gli investigatori privati devono seguire.
Modalità di trattamento dei dati
Secondo l’art. 8 delle Regole Deontologiche, l’investigatore privato deve organizzare le operazioni di trattamento dei dati personali, sia automatizzate che non automatizzate, secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso.
Egli, in particolare, ha l’obbligo di garantire il rispetto concreto dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone coinvolte. A tal fine, deve applicare i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, basandosi su una valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie legali nonché su un’analisi approfondita della quantità e qualità delle informazioni trattate, oltre che dei potenziali rischi.
Le regole di comportamento dell’investigatore privato
L’investigatore privato non può mai iniziare investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dati di propria iniziativa. Queste attività possono essere svolte esclusivamente sulla base di un incarico specifico, conferito per iscritto e limitato alle finalità di svolgere investigazioni difensive o far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
L’atto di incarico che può essere conferito da qualunque soggetto che debba esercitare un diritto in giudizio deve:
- indicare chiaramente il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria o il procedimento penale a cui l’investigazione è collegata;
- riportare i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine entro cui deve essere conclusa.
L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto. Può coinvolgere solo altri investigatori privati nominati specificamente nell’atto di conferimento dell’incarico o aggiunti successivamente.
Si consideri che anche l’investigatore privato “dipendente” deve offrire garanzie di competenza e professionalità. Egli infatti deve:
- possedere almeno un diploma di istruzione secondaria;
- aver lavorato per almeno tre anni in qualità di collaboratore per indagini elementari presso un investigatore autorizzato, con un minimo di 80 ore mensili;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico.
Anche in questo caso, in alternativa, deve possedere un’esperienza documentata di almeno cinque anni in reparti investigativi delle Forze di polizia e aver lasciato il servizio senza demerito da non più di quattro anni.
Devono essere sempre rispettate tutte le prescrizioni poste dalle norme unionali e nazionali per regolare il trattamento delle categorie particolari di dati personali.
Pertanto, se l’investigatore si avvale di altre persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, deve nominarli “autorizzati al trattamento”, fornendo loro istruzioni precise e vigilando almeno settimanalmente per garantire che le norme di legge e le istruzioni impartite siano seguite correttamente. Questi collaboratori possono accedere solo ai dati strettamente necessari per eseguire il loro compito specifico.
Infine, deve sempre tenere informati periodicamente, sull’andamento dell’investigazione, il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico, in modo che costoro possano valutare tempestivamente le decisioni da prendere riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
Il perimetro operativo dell’investigatore privato
L’investigatore privato deve operare all’interno dei limiti stabiliti dalla legge vigente, senza mai sostituirsi agli organi di Polizia o alla magistratura inquirente[3].
Limiti e vincoli all’attività dell’investigatore privato
Questo significa che non può esercitare poteri pubblici, come, ad esempio, eseguire arresti o sequestri o adottare misure coercitive. Le sue attività devono essere condotte nel rispetto della legislazione, evitando qualsiasi azione che possa violare i diritti delle persone o interferire con le indagini ufficiali.
L’investigatore privato è tenuto a rispettare rigorosamente le norme sulla protezione dei dati personali e a non utilizzare metodi illegali o invasivi per raccogliere informazioni.
Quindi non può procurarsi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata delle persone che si svolge nei luoghi di privata dimora, altrimenti commetterebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis del codice penale.
Ancora, non può accedere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza perché potrebbe esse chiamato a rispondere del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico previsto dall’art. 615 ter del codice penale.
Inoltre, come prescritto dall’art. 11 delle Regole Deontologiche, l’investigatore privato, ogni volta che raccoglie informazioni da persone, deve rendere nota la propria identità e la propria qualità professionale, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Cosa può fare l’investigatore privato
Il perimetro operativo dell’investigatore privato è chiaramente definito dall’art. 5 del Decreto del Ministero dell’interno primo dicembre 2010 n.269 ed è sintetizzato nella tabella seguente.
Tipologia di Attività | Descrizione |
Investigazione Privata | |
Indagine in ambito privato | Ricerca e individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria. Gli ambiti possono includere quello familiare, matrimoniale, patrimoniale e la ricerca di persone scomparse. |
Indagine in ambito aziendale | Attività richiesta dal titolare d’azienda o da enti giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni riguardanti l’attività aziendale. Temi trattati includono azioni illecite da parte dei lavoratori, infedeltà professionale, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, ecc. |
Indagine in ambito commerciale | Su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale ovvero del legale rappresentante o di procuratori speciali a ciò delegati. individuazione e accertamento delle cause di ammanchi e differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni presso i locali del committente. |
Indagine in ambito assicurativo | Attività richiesta da privati o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto delle frodi assicurative, ecc. |
Indagine difensiva | Individuazione di elementi probatori da far valere nel processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice. |
Attività previste da leggi speciali | Attività caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente |
Informazioni Commerciali | |
Raccolta e valutazione dati | Su richiesta di privati o di enti giuridici pubblici e privati, attività di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali. Include la raccolta di informazioni da pubblici registri e fonti private. |
Esempi pratici di richieste di dati personali
Riprendiamo gli esempi pratici proposti nel precedente articolo.
Caso 1: separazione e assegno di mantenimento
Giovanni è in fase di separazione da sua moglie e ha recentemente iniziato una nuova attività lavorativa presso l’azienda Alfa, dove è previsto un sostanzioso bonus annuale al raggiungimento degli obiettivi. L’avvocato della moglie ingaggia un investigatore che, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, potrebbe:
- eseguire ricerche tramite pubbliche informazioni (es. visura camerale, bilancio e relazione depositati che potrebbero fare riferimento ad incentivi e bonus per i dipendenti), nel caso in cui i dati relativi al nuovo ruolo ricoperto da Giovanni debbano essere resi pubblici o sono desumibili da tali fonti;
- analogamente eseguire ricerche tramite informazioni che Alfa rende volontariamente disponibili su canali con sito internet, profilo social (es. bilancio sociale) da cui dedurre le informazioni di interesse;
- ottenere, in modo lecito, una copia del contratto di Giovanni o di qualche suo collega ex/collega di ruolo e che gode degli stessi bonus ed incentivi (es. copia dei contratti di lavoro);
- analizzare i profili social di Giovanni per ottenere dettagli sulla sua posizione lavorativa e eventuali menzioni di bonus o incentivi;
- contattare i dipendenti, ex dipendenti e collaboratori di Alfa per ottenere informazioni sulle politiche aziendali riguardanti retribuzioni, bonus e incentivi;
- sorvegliare l’attività di Giovanni per raccogliere informazioni sul suo nuovo stile di vita da cui dedurre informazioni anche sui bonus ed incentivi economici.
Caso 2: molestie e richiesta di risarcimento
Simona sostiene di essere stata molestata in presenza di testimoni, in un ristorante. Non è in grado di fornire le generalità del suo molestatore, ma lo ha visto salire su un’autovettura recante impresse le pubblicità dell’azienda Beta ed ha rilevato il modello ed il numero di targa.
Ha reso, inoltre, disponibili alcune registrazioni che attestano della molestia.
L’avvocato di Simona contatta un investigatore che attraverso appostamenti individua il collaboratore dell’azienda Beta a cui è stata affidata l’autovettura ad uso promiscuo.
Con questi dati l’avvocato di Simona può procedere, per conto della sua assistita, alla richiesta, per via extragiudiziale, di un risarcimento per danni morali da parte del molestatore o presunto tale.
Conclusioni
Abbiamo cercato di evidenziare come il lavoro degli investigatori privati sia essenziale per molteplici ambiti legali, ma debba essere svolto nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La trasparenza, la correttezza e la conformità alla legge sono principi fondamentali che guidano questa professione.
Approfondire la conoscenza di queste norme non solo tutela i diritti dei clienti, ma contribuisce anche a garantire una società più giusta e rispettosa della privacy.
In conclusione, è chiaro che l’attività degli investigatori privati, sebbene necessaria, richiede una regolamentazione attenta e rigorosa.
Le norme attuali offrono un quadro di riferimento solido, ma la rapida evoluzione tecnologica e le nuove sfide in materia di protezione dei dati personali potrebbero richiedere ulteriori aggiornamenti legislativi.
È quindi auspicabile una continua riflessione e discussione su questi temi, per assicurare che la tutela della privacy resti sempre al centro dell’attenzione.
[1] Vds. Allegato G al Decreto del Ministero dell’interno, primo dicembre 2010 n.269.
[2] Vds. art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.
[3] Vds. art. 1 del Decreto del Ministero dell’interno primo dicembre 2010 n.269.