GUIDA ALLA NORMATIVA

La figura del DPO: caratteristiche e peculiarità nella redazione del contratto di nomina

La figura del DPO riveste un ruolo importante nelle aziende pubbliche o private per il raggiungimento della necessaria compliance al GDPR. Ecco un utile vademecum sui compiti operativi e sulle caratteristiche che deve avere un buon Data Protection Officer

Pubblicato il 17 Lug 2019

Clementina Baroni

Avvocato giuslavorista, DPO, formatore esperto

La figura del DPO normativa privacy

Come ben noto il Regolamento UE 2016/679 regolamenta agli articoli 37 e segg. la figura del DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile Protezione dati) individuando i soggetti tenuti ad avere questa figura, disciplinando i compiti che deve assumere e dettando le regole per una corretta designazione.

In particolare, le autorità pubbliche o gli organismi pubblici sono tenute a designare un DPO, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali.

Il Garante, all’uopo, ha specificato che allo stato, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che oggi ricadono nell’ambito di applicazione degli artt. 18 – 22 del Codice dei contratti, che stabiliscono le regole generali per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.).

La figura del DPO: i compiti operativi

I compiti minimi del DPO sono specificati nell’art. 39 del GDPR:

  • informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  • sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  • fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
  • cooperare con l’autorità di controllo;
  • fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Caratteristiche del DPO

Da detto elenco siamo in grado e possiamo stilare l’elenco delle caratteristiche per individuare un buon DPO.

Il DPO deve avere una conoscenza specialistica della normativa e delle misure di protezione dei dati, deve essere un buon negoziatore e deve essere in grado di mettere a proprio agio i soggetti con i quali entra in relazione.

Una caratteristica indispensabile di un buon DPO è l’empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di comprenderlo, di entrare in sintonia con lui, d’immedesimarsi con la di lui realtà, di ottenere fiducia al fine di ottenere che l’altro aderisca ai consigli e ai suggerimenti forniti dallo stesso DPO.

Il DPO deve anche avere la capacità di adempiere ai propri compiti. In sostanza dev’essere un buon manager. Si potrebbe definire “il manager della privacy in quanto partendo dalla struttura organizzativa dell’azienda e dall’organigramma della stessa deve fornire consigli, dare informazioni al fine di ridefinire i ruoli, le posizioni sempre in un’ottica di trattamento dei dati personali.

È colui che deve ben comprendere la realtà aziendale, comprendere le dinamiche, conoscere ogni convenzione e contratto adottato dall’azienda al fine di poter consentire un corretto trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento e delle norme nazionali.

Non si comprende come si possa essere DPO in un’azienda senza conoscere l’azienda stessa, senza conoscerne i soggetti che vi svolgono attività e senza conoscere le figure coinvolte nei vari processi aziendali. Il ruolo del DPO non è un ruolo formale.

È un ruolo fondamentale all’interno di un’azienda. È un ruolo che consiste in relazioni, in confronti, in approfondimenti… è un ruolo profondamente umano e così dev’essere vissuto e fatto vivere a coloro che lo circondano.

Il DPO può essere un dipendente o libero professionista ma è fondamentale che venga coinvolto in tutte le scelte che hanno a che fare con l’azienda/struttura. Deve avere ampia autonomia, non ricevere istruzioni sui suoi compiti (art 36). Riferisce al CDA, all’amministratore unico o ai massimi vertici.

Il Garante ha caldeggiato, per l’ambito pubblico, la designazione di DPO interni, ma “alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell’organizzazione”.

Criteri per la scelta di un buon DPO

Il DPO deve essere nominato dal titolare o dal responsabile del trattamento, identificati come i rispettivi vertici e nel caso in cui non sia la figura apicale a nominare il DPO, l’eventuale soggetto incaricato dovrà agire in presenza di espressa delega.

Una buona pratica di accountability è quella di illustrare brevemente nella delibera di nomina le motivazioni e il percorso che il titolare ha seguito per decidere di dotarsi di un DPO all’interno della sua organizzazione. Nella scelta del DPO occorre tener conto dei titoli acquisiti, dell’esperienza maturata sul campo, delle capacità di negoziazione. Insomma i fattori in gioco sono molteplici.

Nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità interna all’ente, occorre formalizzare un apposito atto di designazione a “Responsabile per la protezione dei dati”.

Nell’atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l’ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 37, par. 5 del GDPR, anche mediante rinvio agli esiti delle procedure di selezione interna o esterna effettuata.

La specificazione dei criteri utilizzati nella valutazione compiuta dall’ente nella scelta di tale figura, oltre a essere indice di trasparenza e di buona amministrazione, costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del principio di «responsabilizzazione».

La figura del DPO interna all’azienda

Il DPO interno non dovrà avere conflitti d’interesse, quindi non potrà essere un soggetto che “comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali”, quali l’amministratore delegato, il direttore del marketing, il direttore delle risorse umane, il responsabile IT o comunque altri soggetti interni dell’azienda che non possono e non sono in grado di operare in condizioni d’imparzialità.

Inoltre dovrà possedere quelle “conoscenze specialistiche” richieste dalla legge, dovrà avere il tempo di fare il DPO (elemento questo non scontato ma fondamentale), dovrà essere raggiungibile nel senso di avere la possibilità di contattare agevolmente il DPO. In caso di ispezione il primo soggetto che verrà chiamato in causa sarà unicamente il titolare e non il DPO anche se questo dovrà restare a disposizione dell’Autorità di controllo per riscontri e confronti con la stessa.

Quando il DPO può essere esterno all’azienda

Sono molteplici le domande da fare al DPO esterno prima di decidere se lo stesso potrà entrare a far parte della vostra realtà aziendale. Vediamole insieme:

  • da quanto tempo opera nel capo della protezione dei dati e della sicurezza dei dati e dei sistemi? Con quali tipologie di aziende è entrato in contatto? Quali sono i titoli posseduti?
  • quali titoli possiede? Ha delle certificazioni? Ha frequentato master specifici in tema di trattamento dei dati personali?
  • quali sistemi informatizzati di trattamento dei dati conosce?
  • possiede delle competenze in merito ad analisi e gestione dei rischi? Ha conoscenze in tema di compliance aziendale?
  • ha già operato come DPO presso altre PA o organizzazioni affini?
  • si trova per qualche motivo in conflitto d’interessi;
  • dove ha sede il suo ufficio/la sua azienda e com’è composto il suo team?
  • come si aggiorna sui temi della protezione dei dati e della sicurezza dei dati e dei sistemi?
  • possiede un’assicurazione e con che massimali?

Le clausole nell’atto di designazione a DPO

Il DPO esterno viene nominato sulla base di un contratto di servizi, le cui clausole principali sono:

obbligo di riservatezza. Il DPO è tenuto a mantenere il massimo riserbo su ogni questione relativa al trattamento dei dati specie quando si tratta dei dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. Ue;

tempistica (il network dei DPO suggerisce una durata che vada dai 3 a 5 anni). Ciò al fine di consentire al DPO di entrare nella realtà aziendale, di conoscerla e poter svolgere una buona attività relativa al trattamento dei dati; •

obbligo di riferire direttamente ai livelli più alti dell’organizzazione. Occorre inserire l’obbligo di aggiornamento costante e periodico all’organo di vertice che è e resta il primo responsabile in caso di data breach o in caso di ispezione da parte dell’Autorità di controllo;

  • obbligo di flussi informativi per il coinvolgimento. Occorre, ad esempio, individuare un team di supporto all’interno dell’organizzazione che riferisca al DPO le problematiche di ogni funzione. Occorre individuare un referente della protezione dei dati che vada istruito, formato e che possa fungere da riferimento per il DPO sulle principali questioni relative al trattamento dei dati.
  • assenza di conflitti d’interesse. Occorre inserire un’apposita dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse allo scopo di tutelare il titolare in caso di contestazioni;
  • modalità per contattare il DPO da parte del personale che tratta dati per conto del titolare;
  • clausola in cui si stabiliscono le tempistiche relative alla disponibilità del DPO;
  • autorizzazione a comunicare i suoi dati di contatto all’esterno e all’Autorità di controllo;
  • clausole di limitazione della responsabilità;
  • tempi di risposta ai quesiti e ai pareri richiesti tenuto conto del livello di complessità degli stessi;
  • clausole specifiche in cui si disciplinano le modalità di informazione da parte del DPO e le conseguenze relative all’omesso riscontro e adesione da parte del titolare alle prescrizioni impartite dal DPO.

La diligenza richiesta al DPO

Per quanto riguarda la diligenza nell’adempimento, si può richiamare il secondo comma dell’art. 1176 c.c. “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“.

Il principio esposto è quello della diligenza qualificata. Per giurisprudenza prevalente (Cass. Civ. 10165/2016) detta diligenza si estrinseca nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse del creditore, nonché a evitare possibili eventi dannosi”.

Alla luce di quanto indicato ritengo che il ruolo del DPO abbia un’importanza fondamentale e vada svolto con coscienza e responsabilità, senza improvvisare e impegnandosi ad approfondire costantemente ogni aspetto nuovo o innovativo dovesse presentarsi di fronte al professionista.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati