REGOLAMENTO UE

La videosorveglianza nelle strutture sanitarie: regole tecniche e organizzative

La videosorveglianza nelle strutture sanitarie è un argomento molto delicato sotto il profilo della privacy: da un lato è necessario tutelare categorie particolari di dati come quelle relative alla salute degli individui, dall’altro bisogna evitare di violare la riservatezza degli individui stessi o altre normative. Ecco una breve guida ragionata sugli adempimenti necessari

Pubblicato il 18 Dic 2019

Andrea Taravella

Consulente privacy

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie guida pratica

La videosorveglianza nelle strutture sanitarie come ospedali e case di cura rappresenta uno degli argomenti più delicati sotto il profilo della privacy: da un lato è necessario tutelare le categorie particolari di dati, come quelle relative alla salute degli individui, dall’altro bisogna porre particolare attenzione ad evitare che le telecamere installate violino la riservatezza degli individui o altre normative come, ad esempio, lo Statuto dei Lavoratori.

Ecco una breve guida, tratta da un caso concreto, sugli adempimenti necessari.

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: norme e diritti

Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione (art. 32): senza un sistema sanitario efficiente, infatti, non sarebbe possibile garantire la salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Ospedali e case di cura, tuttavia, proprio per la delicatezza e l’importanza del ruolo svolto rappresentano un punto di incontro di diritti: da un lato è necessario tutelare il diritto alla salute e la dignità del malato e dall’altro occorre garantire i diritti dei lavoratori.

In tale complesso quadro si deve integrare il diritto alla protezione dei dati personali di più recente elaborazione definito da ultimo con l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del successivo D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

Ne consegue che l’installazione di strumenti di videosorveglianza in ambito sanitario assume un ruolo di particolare rilevanza in quanto risulta fondamentale raggiungere il miglior bilanciamento possibile al fine di garantire al meglio i diritti di ciascuno.

In questo senso il GDPR ha impattato ulteriorimente su questo delicato equilibrio chiedendo maggiore responsabilizzazione agli enti che svolgono una funzione di pubblica rilevanza.

Il presente articolo pertanto vuole riproporre, quali spunti di riflessione, i passaggi fondamentali di una consulenza concernente l’istallazione di telecamere in una struttura ospedaliera in assenza di un accordo sindacale. In particolare, l’attività di consulenza concerneva il collocamento di strumenti di sorveglianza in alcuni reparti dedicati ai malati psichici e nelle relative comunità.

L’approccio corretto a questo tipo di consulenza deve necessariamente partire dalla normativa di riferimento: il Regolamento UE e lo Statuto dei lavoratori.

Su questo primo terreno di confronto da un lato si richiede il superamento del concetto di “misure minime” a favore dell’approccio di accountability/responsabilizzazione che presuppone un nuovo approccio consapevole e responsabile alla protezione dei dati personali che non si realizza attraverso un mero adempimento cartolare; dall’altro è necessario proteggere la dignità del lavoratore così come stabilito dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Da ultimo si consideri che i dati medico/psichiatrici trattati all’interno della struttura sanitaria in esame sono necessariamente da considerarsi come “categoria particolare di dati personali” ex art. 9 del GDPR: un trattamento illecito, o peggio la perdita del dato, esporrebbe gli interessati ad avere evidenti ripercussioni sulla sfera personale dei pazienti.

La gestione delle suddette attività, infatti, non deve rappresentare un appesantimento burocratico inutile, ma una vera svolta nel senso dell’efficientamento dei processi idonei a garantire, al tempo stesso, sia l’auspicata semplificazione e tutela dei diritti che passa, sia l’opera di documentazione degli adempimenti e delle misure di sicurezza e organizzative realizzate.

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: difficoltà normative

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce chiaramente che le telecamere possano essere installate solo attraverso un accordo sindacale preventivo o, in sua assenza, richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro al fine di chiedere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici.

Per il paziente, infatti, la telecamera, se usata correttamente, può rappresentare uno strumento di tutela e prevenzione, mentre, dal punto di vista del lavoratore rappresenta uno strumento di potenziale controllo della propria prestazione professionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte su questa tematica ribadendo, da ultimo con la sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.

Tali adempimenti non sono, dunque, prettamente formali ma rappresentano un vero e proprio presidio a tutela dai lavoratori.

È necessario osservare che i giudici penali, in più occasioni, hanno sanzionato il datore di lavoro per la mancanza dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa, anche se i dipendenti fossero a conoscenza dell’installazione ovvero l’impianto non fosse funzionante.

Accordo o autorizzazione, infatti, sono necessari anche nel caso in cui l’impianto entri in funzione quando, al di fuori dell’orario di lavoro, non è presente personale, nel caso cioè in cui l’accensione delle telecamere sia collegata al sistema antifurto.

Al di là delle considerazioni meramente tecnico/giuridiche si deve tener conto che l’accordo sindacale e l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro presentano diverse peculiarità. Nel caso concreto non era stato raggiunto un accordo con la rappresentanza sindacale e, dunque, si è proceduto con la richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.

L’accordo sindacale è certamente uno strumento preferibile all’accordo sotto diversi aspetti: da un lato risulta (tendenzialmente) più veloce rispetto all’autorizzazione amministrativa, dall’altro favorisce la comunicazione tra i vari lavoratori che operano nella struttura sanitaria: tale elemento non deve essere sottovalutato in un ambito così delicato sia per il paziente che per il lavoratore.

In assenza di un accordo, come nel caso proposto, si può procedere con la richiesta autorizzatoria all’Ispettorato del lavoro che dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica in cui si dovrà presentare il progetto di videosorveglianza sia dal punto tecnico (posizionamento delle telecamere, orari di accensione, tecnologia impiegata ecc.) sia da un punto di vista operativo (indicazione delle motivazioni per cui si installa l’impianto, policy, formazione del personale ecc.).

Accorgimenti tecnici e organizzativi

La videosorveglianza, come visto, è un trattamento – di norma e specie se operata su larga scala – a rischio molto elevato per gli interessati e, pertanto, deve essere realizzato in maniera puntuale e articolata.

Lo svolgimento di trattamenti non a norma espone il titolare a ispezioni, piani di controllo, anche su istanza delle RSA, e a rischi elevati di sanzioni.

Risulta dunque fondamentale agire proattivamente in un’ottica preventiva con lo studio e la documentazione dei processi: ogni fase deve essere programmata e adeguatamente gestita con un approccio responsabile, consapevole e documentato al fine di scongiurare, al meglio delle proprie risorse, qualsiasi rischio per l’interessato.

L’utilizzo di strumenti di videosorveglianza non deve essere preso alla leggera: ogni telecamera posizionata deve adempiere ad uno scopo ben preciso che deve essere precedentemente individuato.

Nel caso dell’installazione di strumenti di videosorveglianza in strutture sanitarie è necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate.

Il collocamento di telecamere nei locali in uso ai pazienti deve rispondere ad una concreta ed effettiva esigenza di tutela del malato: l’installazione di strumenti di videosorveglianza nei bagni, ad esempio, potrà essere consentito nel caso di patologie particolarmente gravi che ne giustifichino la presenza, mentre non è possibile collocare tali strumenti negli stessi locali in uso esclusivo al personale.

La struttura sanitaria, infatti, in qualità di titolare del trattamento deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le finalità previste solo i soggetti specificamente autorizzati (generalmente personale medico e infermieristico).

I monitor, infatti, devono essere collocati in locali non accessibili al pubblico e, ovviamente, le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere in alcun modo: diffusione delle immagini dei pazienti deve essere evitato in ogni modo.

In ogni caso devono essere fissati anche precise tempistiche per quanto riguarda l’eventuale conservazione delle immagini registrate: è fondamentale che tale limite venga riportato nel registro dei trattamenti e che tali dati siano conservati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Personale sanitario: nuove figure e formazione

È, infatti, necessario individuare con precisione tutti i soggetti legittimati a trattare i dati raccolti dalle telecamere, indentificando, se necessario, un soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza, nonché fornendo adeguata formazione.

Il GDPR chiede di responsabilizzare chiunque tratta i dati personali (anche con semplici circolari e attività formative mirate) individuando i referenti interni per la gestione delle procedure oltre che, ça va sans dire, aver riguardo dei flussi di dati personali.

L’art. 39 al par. 1, lettera b) stabilisce che tra i controlli che devono essere svolti dal DPO vi è, anche in osservanza del Regolamento UE, vi è anche la formazione del personale che partecipa ai trattamenti.

Risulta di fondamentale importanza che vengano predisposte idonee misure di sicurezza e che i soggetti autorizzati al trattamento siano adeguatamente formati al fine di assicurare un corretto uso dei dati.

Spesso, infatti, le minacce non provengono dall’esterno ma discendono dall’imperizia ed in tal senso preparare il personale preposto può evitare il rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate.

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