GDPR

Normativa privacy, ecco quando si applica anche alle persone giuridiche

Non vi è dubbio che le persone giuridiche non rientrano nella categoria di “interessato” e quindi nell’ambito applicativo del GDPR, ma uno dei più comuni problemi interpretativi che nella realtà affliggono le aziende insiste proprio sull’applicazione della disciplina privacy anche alle persone giuridiche. Proviamo, dunque, a dare una corretta interpretazione

Pubblicato il 30 Set 2020

Davide Stefanello

Legal Consultant P4I – Partners4Innovation

Flavia Terenzi

Senior Legal Consultant Partners4Innovation s.r.l.

Normativa privacy persone giuridiche interpretazione

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce norme in materia di trattamento dei dati personali che proteggono le persone fisiche (“interessato”): non vi sono dubbi interpretativi di sorta: le persone giuridiche non rientrano nella categoria di “interessato” e quindi nell’ambito applicativo del GDPR.

Purtroppo, però, non viviamo in un mondo in cui alla disciplina in materia di protezione dei dati è applicabile il pensiero dicotomico “è tutto bianco o nero”. Infatti, in tal caso non esisterebbero i problemi interpretativi che nella realtà affliggono le aziende.

Uno dei più comuni problemi insiste proprio sull’applicazione della disciplina privacy anche ai trattamenti di dati delle persone giuridiche che, come visto, non rientrano nella definizione di interessato offerta dal Regolamento. Infatti, diverse disposizioni e numerosi provvedimenti elaborati per arricchire il panorama normativo e interpretativo privacy forniscono indicazioni che sembrano scontrarsi con la regola generale del GDPR.

Il GDPR: persona fisica e interessato

Il Considerando 14 del GDPR chiarisce che la protezione prevista dal regolamento si applica alle persone fisichea prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali”.

A completamento di ciò viene enfatizzato il fatto che il GDPR non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, “in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. Tale considerazione di fatto era valida anche durante il periodo di vigenza della direttiva 95/46/CE, abrogata con l’entrata in vigore del GDPR.

Il concetto di “persona fisica” coincide quindi con quello di “interessato”, che, al di là della definizione fornita dall’art. 4 del GDPR, viene più comunemente e operativamente associato ai termini “individuo” o, per estensione, anche a “cliente”, “fornitore”.

Nonostante ciò, negli anni si sono susseguite disposizioni ed interpretazioni sia a livello europeo che nazionale che hanno approfondito la questione cercando di rispondere alla domanda “esistono casi specifici per cui una persona giuridica può essere oggetto di tutela in materia di privacy?”.

La direttiva ePrivacy e il Codice privacy: abbonato, contraente e interessato

A livello europeo esiste un caso conclamato in cui le persone giuridiche vengono tutelate dalla disciplina privacy. Si tratta della direttiva ePrivacy (direttiva 2002/58/CE), che regola la protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La direttiva indica in modo esplicito che le disposizioni in essa contenute prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati, che sono persone giuridiche” (art. 1, par. 2). Si introduce quindi il termine “abbonato” che indica “la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi” (art. 2, lett. k della direttiva 2002/21/CE). Non vi sono dubbi quindi sull’applicabilità della norma anche alle persone giuridiche.

La direttiva ePrivacy è stata recepita dal Titolo X, Capo I del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) che in particolare introduce il concetto di “contraente” non dissimile dalla definizione di “abbonato” contenuto nella direttiva. La modifica è stata introdotta per effetto degli interventi normativi del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto “Salva Italia”), convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e del D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 a seguito del recepimento della direttiva 2009/136/CE che a sua volta modificava la direttiva ePrivacy.

Cambia quindi il nome, ma la sostanza non varia, in quanto il Titolo X risulta comunque applicabile anche alle persone giuridiche.

Pertanto, è applicabile anche alle persone giuridiche quanto specificato per esempio nell’art. 122, recante la disciplina in materia di cookie, oppure nell’art. 130, che fornisce norme per l’invio di comunicazioni commerciali in modo automatico senza l’intervento di un operatore.

Un caso particolare (e singolare) riguarda l’art. 130, comma 4 che descrive l’eccezione del “soft spam”, secondo cui è possibile inviare senza consenso dell’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio e solo mediante e-mail delle comunicazioni commerciali relative a servizi analoghi a quelli già acquistati dall’interessato.

L’uso del termine “interessato” comporta che soltanto il comma 4 dell’art. 130 faccia riferimento all’interessato, così come inteso nel GDPR, e non al contraente. Non è chiaro se ciò sia dovuto a una mera svista nel recepimento della normativa europea oppure se si tratti di un’eccezione voluta dal legislatore italiano.

Errore o volontà, ciò che conta è che il Titolo X del Codice privacy è applicabile anche alle persone giuridiche, eccetto che per quanto previsto nel comma 4 dell’art. 130.

Persone giuridiche e disciplina privacy: esistono delle eccezioni?

Tanto premesso, è doveroso effettuare un focus sulle diverse forme societarie presenti nel nostro ordinamento giuridico.

Come sopra indicato il termine “contraente” si riferisce non soltanto alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche che sono intese come l’insieme organizzato di persone e di beni che l’ordinamento considera un soggetto di diritto.

La persona giuridica deve, per essere riconosciuta come tale, essere un elemento composto da una o più persone o da un capitale che hanno uno scopo e deve avere il riconoscimento formale dato da una normativa.

Per persone giuridiche si intendono, in Italia, le società a responsabilità limitata (“S.r.l.”), le società per azioni (“S.p.A.”), le società in accomandita per azioni (“S.a.p.a”), le società cooperative.

Considerando che il GDPR si applica esclusivamente ai dati personali relativi a persone fisiche, individuando pertanto le stesse come “interessati”, dobbiamo comunque evidenziare che ben diversa è la categoria di soggetti ricompresa a livello normativo italiano nel concetto di “persona fisica” rispetto al quadro europeo.

Infatti, tra le categorie di soggetti previsti dall’ordinamento italiano e rientranti nella definizione di “persona fisica”, rientrano anche alcune forme di attività commerciale e societaria. Tra queste, sono ricomprese le ditte individuali, il libero professionista munito di P.IVA, le società in accomandita semplice (“S.a.s.”) e le società in nome collettivo (“S.n.c.”).

Tale indirizzo è stato confermato in una serie di provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, quali:

Contrassegni per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato e nominativi degli interessati” del 21 aprile 2013 [doc. web n. 2439150];

Trattamento di dati personali di imprese e professionisti per l’invio fax promozionali senza consenso” del 23 gennaio 2014 [doc. web n. 2927848];

Ricevitorie e tabaccherie Sisal: garanzie per la raccolta e il trattamento dei dati” del 15 Dicembre 2011 [doc. web n. 1883880];

Vietato l’invio di fax promozionali in assenza di una idonea informativa e di un consenso specifico” del 21 Marzo 2012 [doc. web n. 1895176].

Giova ricordare che nell’ambito applicativo della normativa privacy italiana rientra anche la mail aziendale del dipendente contenente il nome e cognome (es. nome.cognome@società.it). In relazione al trattamento degli indirizzi di posta elettronica generici (es. info@società.it), il tema è più complesso e merita un approfondimento. Infatti, tali indirizzi generici rientrano nel campo di applicazione del Titolo X del Codice e, al tempo stesso, la possibilità di presentare reclami all’Autorità è prevista solo per gli interessati (art. 77 GDPR). Tale situazione ha generato delle incertezze applicative anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento e ha portato l’Autorità ad adottare il “Provvedimento in ordine all´applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011 – 20 settembre 2012”.

In tale provvedimento viene evidenziata questa incoerenza di sistema che, da un lato, prevede delle norme a tutela dei “contraenti” (incluse le persone giuridiche) e, da un altro lato, priva le medesime persone giuridiche degli strumenti di tutela previsti dal Codice Privacy riservando loro la sola possibilità di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti. Nella motivazione dell’atto il Garante aveva sollecitato un intervento da parte del legislatore, ma l’incertezza applicativa è rimasta anche a seguito dell’entrata in vigore del GDPR.

Al fine di sanare questa incoerenza, già nel 2013 il Garante con il provvedimento “Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013 [doc. web n. 2542348] ha precisato che nonostante la preclusione alle persone giuridiche di presentare reclami, ricorsi e segnalazioni, è rimessa all’Autorità la possibilità di prendere in considerazione eventuali segnalazioni, anche per esercitare d’ufficio i poteri che la legge gli riconosce.

L’Autorità ribadisce altresì che la non riconducibilità di un indirizzo email generico a un interessato è un elemento da verificare caso per caso. Infatti, le circostanze potrebbero essere più complesse (si pensi agli indirizzi generici legati a funzioni o ruoli monocratici che potrebbero a tutti gli effetti essere considerati dati identificabili di un interessato, essendo solo una la persona fisica che ricopre quel ruolo).

In conclusione

Risulta fondamentale dirimere i dubbi relativi al campo di applicazione della normativa privacy e dei relativi adempimenti privacy richiesti in merito alla corretta individuazione del concetto di “interessato”. Infatti, tale concetto può assumere diverse vesti a seconda del punto di vista adottato: il quadro normativo europeo o quello nazionale.

Il GDPR ha inteso creare, con la sua portata di regolamento europeo, un quadro comune armonizzato dal quale ciascuno Stato membro non può prescindere, demandando però in concreto l’applicazione di specifiche disposizioni e prescrizioni di settore a livello nazionale.

Nondimeno, pesa anche la ancora vigente applicazione di una normativa europea (quale la Direttiva ePrivacy) che precede di quasi un ventennio il GDPR e sulla quale ampi tavoli di lavoro anche a livello europeo, discussioni, progetti di regolamenti e revisioni che si rincorrono da anni non hanno ancora portato alla luce un testo nuovo, più al passo con le nuove tecnologie e le nuove forme di marketing e comunicazione e in linea con il GDPR.

In tale contesto, i provvedimenti del Garante hanno inteso fornito alcune direzioni interpretative che possono essere d’aiuto alle aziende nella classificazione a fini privacy dei propri clienti “business”. Al contempo, però creano non pochi problemi alle imprese che devono destreggiarsi e bilanciarsi tra GDPR e Direttiva ePrivacy.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati