il commento

Obbligo vaccino over 50, ecco le sanzioni automatiche: ma la privacy?

Sarà l’agenzia delle entrate a breve, con un controllo automatico su banche dati, a erogare le sanzioni da 100 euro agli over 50 che non si sono vaccinati. La privacy aggirata con la deregulation del decreto capienze. E tuttavia la storia non è finita: garante privacy può ancora intervenire. Restano tutele normative che possono pesare sulla partita

Pubblicato il 14 Gen 2022

Christian Bernieri

DPO e Consulente in materia di Protezione dei Dati Personali

vaccini over 50 privacy

Cominceranno a breve le sanzioni automatiche da 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati da meno di quattro mesi; sanzione che si aggiunge, come noto, al divieto di accesso al luogo di lavoro.  Scattano dal primo febbraio, fino al 15 giugno 2022 e valgono anche per chi compirà gli anni dopo l’entrata in vigore del decreto (8 gennaio).

Le sanzioni saranno tramite un sistema di incrocio banche dati a opera dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dal DL 1/2022.

Tutto liscio, tutto bene? In realtà la questione è più complicata di così.

Rischioso consegnare il Green Pass all’azienda per evitare i controlli: ecco perché

Il problema della verifica automatica degli over 50 senza vaccino

La prima considerazione riguarda l’importanza di comprendere perché sia stato demandato all’Agenzia delle entrate (Ade) un compito che sarebbe potuto essere svolto da altri soggetti, già titolati ed impegnati nella gestione di adempimenti legati alla pandemia, già in possesso dei dati necessari e, in ultima analisi, più appropriati allo scopo.

In questa sede si possono solo fare solo irrilevanti congetture e il Governo certamente non dichiarerà le vere ragioni di questa scelta. Solo il tempo ci aiuterà a delineare i contorni della norma in modo nitido e a svelare le intenzioni sottese a questa operazione.

Per ora è sufficiente osservare che il ministero della salute, i comuni, le regioni, le autorità sanitarie locali dispongono già di tutti gli strumenti, le competenze e le attribuzioni necessarie per gestire l’introduzione di questo obbligo:

  • per identificare i soggetti coinvolti
  • per organizzare ed agevolare l’adempimento
  • per verificare l’osservanza dell’obbligo
  • per sanzionare la mancata osservanza
  • per organizzare, gestire e monitorare ogni aspetto del processo legato all’obbligo vaccinale degli over 50.

Questa considerazione è importante poiché, come pare banale agli occhi di chiunque, volendo individuare il soggetto ideale, non esiste miglior operatore di quello che sta già utilizzando i dati necessari nell’ambito del proprio lavoro ordinario e consolidato.

Questa evidenza corrisponde, in realtà, ad un fondamentale principio contenuto nel GDPR: il principio di minimizzazione dei dati, ossia alla esigenza di utilizzare unicamente i dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Allargare la cerchia dei soggetti coinvolti nel trattamento, senza una reale necessità, implica la violazione di questo principio.

La privacy nelle sanzioni per gli over 50 senza vaccino

A livello più tecnico si può evidenziare che ogni ente pubblico può (leggasi “deve”) operare nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge o, per esprimerci con le parole usate dal GDPR, per svolgere i trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’ente sia  investito, in qualità di titolare del trattamento.

Volendo affinare ulteriormente il discorso, occorre rilevare la natura dei dati che, nel caso in esame, è definita particolare (c.d. sensibile) poiché riguarda lo stato di salute delle persone e che, quindi, richiede una serie di misure aggiuntive a tutela degli interessati. Il dovere  dell’Ente pubblico diventa più gravoso e il trattamento può dirsi legittimo unicamente se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Il passaggio da un interesse pubblico ad un interesse pubblico rilevante è fondamentale per determinare la legittimità del trattamento e implica, di conseguenza, l’applicazione di differenti articoli del codice privacy: l’interesse pubblico richiede l’applicazione del semplice e modesto articolo 2-ter del D.Lgs 196/03;

l’interesse pubblico rilevante comporta l’applicazione dell’articolo 2-sexies del Codice Privacy che prevede di specificare, nel documento normativo o nell’atto amministrativo che ne fonda l’esistenza, una serie di elementi:

  • i tipi di dati che possono essere trattati, 
  • le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, 
  • le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Come noto, proprio questo articolo è stato recentemente modificato (si veda il “decreto capienze” Dl 139/2021) introducendo la possibilità di legittimare questi particolari trattamenti anche con un semplice atto amministrativo anziché, come precedentemente previsto, con una legge.

Decreto Capienze, niente privacy siamo PA: ecco perché il nuovo testo spaventa gli esperti

Questa modifica è stata letta dalla massima parte degli interpreti come estremamente rischiosa e insidiosa. Anche il Garante privacy e tutti i soggetti presenti alle audizioni in commissione parlamentare hanno stigmatizzato questa modifica come un grave errore.

La deregulation privacy all’opera

In queste ore assistiamo al debutto della norma: la prima grande prova sul campo di applicazione della deregulation voluta dal Governo con la recente modifica del Codice Privacy e l’introduzione di un nuovo trattamento legittimato e regolato da un atto amministrativo. Infatti il Dl 1/2022 non entra nello specifico e non contiene alcuno degli elementi necessari per la legittimazione del trattamento. Per la completa attuazione diventa necessario un secondo provvedimento, quale che ne sia la forma, che disciplini i dettagli e che, soprattutto, preveda gli elementi obbligatori per poter definire legittimo il trattamento nel suo complesso.

Se è vero che il legislatore, per definizione, è la massima espressione della competenza nelle materie toccate dalla sua potestà legislativa, allora, quanto più ci si allontana dal Parlamento, tanto più ci si avvenuta in una selva di approssimazione, faciloneria, improvvisazione, fino alla sconfinata creatività e fantasia che tanto spesso permea gli atti amministrativi. Sarà interessante osservare l’operato di chi è destinato ad un così alto compito: legittimare e regolare il trattamento di dati particolari, necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Tutti gli occhi saranno puntati sul palcoscenico e le aspettative sono, ahimè, altissime.

Ma ci sono tutele privacy ancora da giocare

Il Garante è oggi limitato nella facoltà di spontaneo e preventivo intervento ma sarà consultato dalla commissione parlamentare, in sede di conversione in legge del Dl 1/2022. 

Potrebbe tuttavia capitare che il Garante, su impulso e segnalazione di cittadini preoccupati, debba interessarsi nel dettaglio sia della norma che dell’atto amministrativo che fungerà da base di legittimazione del trattamento. L’intervento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sarà quindi solo rallentata ma non sarà frustrata e questo potrà risultare, globalmente, penalizzante per l’amministrazione coinvolta. Questa, quale che sia, a posteriori, l’ente che provvederà con proprio atto amministrativo, dovrà superare il vaglio dei tecnici e dei giuristi del Garante e sarà così esposta a feroci critiche per il proprio operato, avendo perso la possibilità di un intervento preventivo dell’Autorità, con chiara funzione di guida e supporto nella formazione degli atti.

Il debutto della norma che autorizza gli entri pubblici a trattare dati sulla base di un proprio atto amministrativo,  rischia di trasformarsi in una débâcle. 

Processo automatizzato

In questa sede si deve evidenziare un’altra norma che sarà fondamentale per apprezzare la bontà del provvedimento: l’articolo 22 del GDPR – Processo decisionale automatizzato.

Questa norma prevede il diritto dell’interessato di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Contrariamente alla legittimazione che, come descritto, può trovare oggi fondamento in un atto amministrativo, l’articolo 22 non consente deroghe, se non in presenza di una norma di legge. L’atto amministrativo sarà quindi inefficace come strumento per ammorbidire le prescrizioni dettate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali  e relative ai processi decisionali automatizzati.

L’operazione e il trattamento dei dati personali descritto dal Ministro sembrano andare proprio in questa direzione e dovrà essere verificato, quindi, il rispetto di ciò che l’articolo 22 prescrive: misure specifiche ed adeguate di tutela dei diritti degli interessati, il diritto di ottenere l’intervento umano di un funzionario del ministero, di esprimere opinioni e contestare la decisione.

L’articolo 22 del GDPR rischia di diventare un ostacolo difficile da aggirare e potrebbe comportare, per il Ministero, una mole di lavoro inaspettato, la necessità di dare riscontro manuale ad un numero elevato di richieste e di aprire altrettanti fascicoli, vanificando forse l’efficienza e il risparmio di risorse cercato mediante il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte questioni che potranno essere sollevate durante il dibattito parlamentare per la conversione del decreto, nelle prossime settimane. Nell’occasione sarà audito il Garante Privacy.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati