Ricorrere al cloud computing per la realizzazione di applicazioni e servizi informatici, se da una parte comporta sensibili vantaggi in termini di rapidità e di ottimizzazione dei costi, dall’altra richiede ai titolari, in caso di trattamento di dati personali, un’accurata gestione degli aspetti di compliance al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Aspetti di compliance che vengono resi più complessi dalle maggiori difficoltà di controllo del ciclo di vita dei dati rispetto alle soluzioni on-premise e dalla necessità di stipulare accordi contrattuali con i Cloud Provider che indirizzino adeguatamente gli aspetti di trattamento e protezione dei dati.
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Indice degli argomenti
Le responsabilità del titolare e del Cloud Provider
Il GDPR definisce per il titolare precisi obblighi di diligenza nella scelta dei propri responsabili del trattamento, e quindi anche degli eventuali Cloud Provider. L’art. 28 del GDPR richiede infatti al titolare, qualora un trattamento debba essere effettuato per suo conto, di ricorrere “unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”. L’art. 28 stabilisce inoltre (comma 3) che i “trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri […]”, richiedendo di fatto al titolare di stipulare accordi contrattuali con i provider che indirizzino tutti gli aspetti richiesti. Sempre l’art. 28 impone al responsabile del trattamento una maggiore attenzione nel ricorso a subappalti, che devono comunque essere formalmente autorizzati dal titolare, stabilendo che “quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto […] gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto […] tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento”. Sono stabilite, inoltre, le responsabilità del responsabile esterno in caso di subappalto: infatti, in caso di inadempienza del subappaltatore, il responsabile del trattamento “conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile”. Inoltre, il Cloud Provider che agisce come responsabile esterno può essere chiamato (art. 82) a rispondere in solido per l’intero ammontare del risarcimento di eventuali danni causati agli interessati, nel caso in cui abbia operato in modo difforme rispetto agli obblighi formalizzati nei contratti con il titolare e/o non abbia rispettato gli obblighi sanciti dal GDPR per i responsabili.
Servizi cloud e compliance GDPR: la scelta del Cloud Provider
La fase di selezione di un servizio cloud e del relativo fornitore deve tener conto principalmente dei seguenti aspetti.
Ubicazione geografica dei data center e di conseguenza dei dati personali del titolare
Non sempre i Cloud provider danno piena trasparenza circa l’ubicazione fisica dei dati, che spesso dipende dai sub-fornitori (in genere una cerchia ristretta) che ospitano i sistemi di elaborazione (macchine fisiche e virtuali) nei propri Data Center. Su tale ubicazione hanno impatto anche la collocazione geografica dei Data Center di Disaster Recovery e dei dati di backup. L’art. 44 del GDPR stabilisce che il trasferimento di dati personali in paesi extra-UE è ammesso solo in determinate circostanze, come ad esempio:
- una “decisione di adeguatezza” della Commissione Europea circa le normative locali vigenti in tema di protezione dei dati,
- in assenza di “decisioni di adeguatezza”, garanzie (art. 46) come le “Clausole contrattuali standard – Standard contractual clauses” adottate dalla Commissione o dalle Autorità di controllo e le “Norme vincolanti d’impresa – Binding Corporate Rules” tra società facenti parte dello stesso gruppo.
Misure di protezione fisica e ambientale dei data center
L’approccio “data protection by design” richiesto dal GDPR riguarda non solo la riservatezza ma anche l’integrità e la disponibilità dei dati. A tal fine è preferibile utilizzare Cloud Provider che utilizzano data center dotati di opportune misure di protezione fisica e di resilienza di facilities, possibilmente dotati di certificazioni quali SSAE 16, SOC 2 e ANSI/TIA-942 Tier x level.
Misure di protezione dei dati
Il titolare risulta “accountable” per l’adozione di misure di protezione dei dati adeguate rispetto ai rischi per gli interessati anche nel caso di utilizzo di soluzioni cloud basate su servizi offerti da terzi: in questi casi la responsabilità “de facto” tra cliente e fornitore in tema di adozione e gestione delle misure di sicurezza varia tipicamente in funzione del modello di servizio (IaaS, PaaS e SaaS). È opportuno che il titolare verifichi preventivamente la capacità del Cloud Provider di assicurare un’adeguata protezione dei dati, soprattutto per le misure “avanzate” richieste per i dati a più alta criticità, quali crittografia “at rest” e sui canali di trasmissione, anonimizzazione/mascheratura dei dati negli ambienti di test, adozione di best practice di sviluppo di codice sicuro e adozione di adeguati processi di gestione degli incidenti (sia cyber che IT – anche un guasto software può compromettere l’integrità dei dati), che assicurino una tempestiva comunicazione e un adeguato supporto al titolare in caso di data breach.
Servizi cloud e compliance GDPR: il contratto col Cloud Provider
Può essere interessante, in tema di compliance GDPR, l’eventuale adesione dei “candidati” Cloud Provider al “Codice di Condotta CISPE”. Il CISPE è un’associazione di circa 25 Cloud provider Europei che si impegnano a rispettare un Codice di Condotta, costituito da un insieme di Data protection requirements e Transparency requirement orientati al rispetto del GDPR. Una volta scelto il servizio cloud e il relativo provider, il titolare dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, viste le concrete difficoltà soprattutto nel caso di rapporto con i big player), non “accontentarsi” degli allegati contrattuali standard, ma, come richiesto dall’art.28, negoziare e stipulare uno specifico accordo contrattuale ad-hoc, che indirizzi tutti gli aspetti necessari, quali:
- la formazione in tema di data privacy e gli obblighi di riservatezza per il personale del provider;
- le certificazioni di sicurezza del provider e dei Data Center utilizzati;
- l’ubicazione fisica dei dati personali e la loro restituzione/cancellazione alla cessazione del contratto di servizio;
- l’adozione di misure di sicurezza idonee rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le modalità di notifica e di supporto in caso di data breach;
- le modalità di ricorso a subappaltatori e i relativi obblighi;
- le modalità di auditing/ispezione da parte del titolare;
- la designazione del provider a responsabile esterno del trattamento.
Conclusioni
Ricorrere ad una soluzione esternalizzata cloud-based per la realizzazione di servizi informatici che trattano dati personali consente al titolare di usufruire di benefici in termini di flessibilità e di riduzione dei costi. Il titolare deve però essere consapevole che persiste la sua “accountability” in tema di conformità al GDPR, oltre a precisi obblighi “in eligendo” nella scelta del Cloud Provider e di formalizzazione di accordi contrattuali con lo stesso.