Chi sono i soggetti tutelati dal GDPR, quando si parla di sicurezza dei dati personali? Il Regolamento europeo distingue tra interessati e persone fisiche: queste ultime possono essere danneggiate pur senza essere “interessate” dal trattamento dei dati, dunque è fondamentale contemplare questo aspetto quando si procede alla valutazione dei rischi per i diritti e le libertà. Un argomento importante per la normativa, che gli dedica in particolare tre articoli specifici:
- 32 (Sicurezza del trattamento);
- 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo);
- 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati).
Utile approfondire queste norme, per capire con precisione a chi sono rivolte le tutele del regolamento europeo.
Indice degli argomenti
L’articolo 32, sicurezza del trattamento
L’articolo 32 recita: “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio“.
Il rispetto di questo articolo implica l’esecuzione di una analisi dei rischi. Ma come deve essere effettuata tale analisi per poter essere conformi al GDPR?
Ciò che la normativa richiede di valutare è il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Appare evidente che non si tratta di una comune analisi dei rischi, di quelle per intenderci effettuate da parte di un’azienda per valutare i rischi per i propri asset materiali o immateriali. L’oggetto di tutela non è l’azienda o i suoi asset, ma un soggetto esterno di cui l’azienda tratta i dati. Questa diversa prospettiva ha due importanti applicazioni.
- La prima: le analisi dei rischi che l’azienda ha effettuato per altre finalità quali il rispetto di altre normative (vedi Circolare 285 per le banche) o in base a qualche standard (ISO) non costituiscono un valido strumento per garantire la conformità al GDPR o, per meglio dire, i metodi utilizzati sono validi, ma l’analisi del rischio deve essere effettuata oltre che sui tradizionali asset aziendali, anche specificatamente su quest’altra categoria di asset.
- La seconda implicazione è che essendo il rischio improntato sull’interessato (e non sul titolare), non è nella disponibilità dell’azienda. In altre parole l’azienda non può decidere di gestire il rischio (ad esempio accettandolo) come se fosse un rischio proprio.
I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche
Vediamo ora l’oggetto di tutela per i quali vanno valutati i rischi (abbastanza indefinito e misterioso) e cioè i diritti e le libertà dell’interessato. Il GDPR non ne dà una definizione univoca ed esaustiva, ma si limita a proporne degli esempi, come quelli riportati al considerando 75:
“I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati“.
È facile intuire come il perimetro di tutela sia potenzialmente enorme. Non si tratta di proteggere l’informazione ed il dato personale, ma il soggetto interessato (tralasciamo in questo articolo il fatto che, essendo la tutela incentrata sui diritti e le libertà, queste possano avere una autonoma tutela nel GDPR, indipendentemente dal loro legame con un trattamento di dati personali. Questa disquisizione potrà essere oggetto di altre riflessioni, o di sentenze, fra qualche anno).
Per quanto fino a qui esposto, appare quindi chiaro che l’azienda deve ripensare il suo modo di fare un’analisi dei rischi e non può ritenersi conforme al GDPR, dal punto di vista delle misure di sicurezza, semplicemente perché ad esempio ha una certificazione ISO.
La valutazione dei rischi ai sensi del GDPR
Per la valutazione del rischio ai sensi del GDPR, Enisa ha proposto una metodologia illustrata nelle pubblicazioni:
- Handbook on Security of Personal Data Processing
- Guidelines for SMEs on the security of personal data processing
Anche l’Autorità Garante ha dato il proprio contributo sul tema ed è disponibile una breve presentazione che illustra i concetti sopra esposti. Nonostante tutto questo, si reperiscono in letteratura o ci si imbatte in consulenti o anche in tools che presentano metodologie di analisi del rischio per il GDPR che valutano il rischio di immagine o il rischio sul business dell’azienda, tutti aspetti decisamente poco rilevanti e potenzialmente fuorvianti per il GDPR, al quale interessa solo il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato.
Persone fisiche e interessati
Prendiamo ora in considerazione un altro aspetto che per semplificazione, ma anche per mantenere un allineamento sia con Enisa, sia con l’Autorità Garante abbiamo fino ad ora trascurato. Leggiamo attentamente il contenuto dei 3 articoli sopra citati:
- 32 (Sicurezza del trattamento)
1.Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo)
1.In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati)
1.Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
I diritti e le liberà fondamentali non riguardano in realtà gli interessati, ma più in generale le persone fisiche.
Può sembrare che questa differenza sia marginale, considerando che un interessato è una persona fisica, ma in realtà non è così. Una persona fisica non necessariamente è un interessato, cioè un soggetto identificato di cui trattiamo i dati.
Questa differenza è quindi sostanziale nel momento in cui si effettua una valutazione del rischio oppure si decide di effettuare una PIA basandosi ad esempio sulla numerosità dei soggetti coinvolti. La materia è in realtà delicata e scivolosa, ma è opportuno prendere in considerazione questi aspetti se non si vogliono correre rischi aziendali, sia in termini legali, sia ai sensi dell’art. 82 del GDPR, Diritto al risarcimento e responsabilità che recita: “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento“.
L’articolo 82 non parla quindi di qualunque interessato, ma genericamente di any person, indipendentemente dalla sua qualifica di interessato(anche in questo caso, non approfondiamo se il tremine any person sia relativo solo a persone fisiche, in quanto il GDPR la dove riferito solo a persone fisiche usa il termine natural person).
Ma quali sono le situazioni in cui ricadono gli aspetti di cui sopra?
Esempi pratici: i siti di incontri
Per spiegarlo durante i miei corsi sono solito fare un semplice esempio tratto dalla vita reale, un fatto realmente accaduto alcuni anni fa: la violazione di un sito per incontri fra persone sposate e la successiva diffusione dei dati relativi agli iscritti al sito.
Dal nostro punto di vista è ovvio considerare che tali soggetti sono degli interessati, in quanto soggetti chiaramente identificabili. Tali soggetti hanno ovviamente subito un danno in conseguenza della pubblicazione del loro nominativo, essendo pubblicamente riconosciuti come infedeli.
Dal punto di vista della metodologia Enisa, l’impatto derivante dalla diffusione dei loro dati personali si qualifica con il valore altissimo, avendo comportato in alcuni casi il divorzio ed in altri la morte del soggetto interessato (qualcuno si è suicidato).
Tuttavia la diffusione di tali dati non ha avuto impatti solo sugli interessati, ma ovviamente anche sui loro familiari. In prima istanza sui rispettivi coniugi, ma anche sui figli che, al di là del dramma della separazione dei loro genitori o dell’essere rimasti orfani, nel migliore dei casi possono essere stati oggetto di scherno da parte della loro cerchia di amici e conoscenti.
Orbene, tutti questi soggetti, persone fisiche, non sono interessati dal punto di vista del GDPR, ma nondimeno sono soggetti che:
- ai sensi dell’articolo 82 possono chiedere un risarcimento;
- ai sensi dell’articolo 32 devono essere considerati nella valutazione dei rischi;
- ai sensi dell’art. 33 devono essere considerati nella valutazione di una violazione di dati personali;
- ai sensi dell’art. 35 devono essere considerati nella predisposizione di una PIA.
Non si pensi che il caso in questione sia una particolare eccezione. Sono molte le situazioni in cui la diffusione di dati personali relativi a determinati interessati, possono avere impatto sui loro famigliari (ad esempio dati relativi a particolari condizioni di salute che hanno una base genetica o legate a malattie contagiose, dati relativi a condanne penali o a reati).
Il titolare del trattamento ha quindi una responsabilità molto più ampia di quella derivante dagli adempimenti nei confronti degli interessati e al riguardo il GDPR è molto chiaro. Laddove gli adempimenti riguardano gli interessati, come ad esempio la gestione dei diritti, questi sono chiaramente richiamati dalla norma. Laddove gli adempimenti riguardano una platea di soggetti più estesa la formulazione è più generica (chiunque, persona fisica).
Il caso delle banche
Concludiamo con un secondo esempio che contribuirà, spero, a chiarire meglio i concetti sopra esposti. Le banche sono le uniche istituzioni che da anni hanno una specifica normativa contro la violazione dei dati personali. Si tratta del provvedimento dell’Autorità Garante “Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”.
Tale provvedimento impone che l’accesso ai dati bancari debba comportare la registrazione di una serie di informazioni che permettano di risalire al soggetto (dipendente della banca) che ha avuto accesso ai dati, la data, l’ora dell’operazione ed altro ancora.
Tale registrazione viene attivata solo nel caso in cui si acceda a dati bancari di soggetti interessati, cioè di persone fisiche (gli altri soggetti non sono tutelati dal GDPR). La logica alla base del provvedimento riguarda la possibilità di risalire nel tempo a chi ha avuto accesso ai dati di un cliente, al fine di poter individuare eventuali soggetti che possono aver diffuso o comunicato illecitamente i relativi dati.
Meccanismi di alert su comportamenti anomali (ad esempio accessi eccessivi ai dati dello stesso cliente) dovrebbero costituire strumenti di prevenzione contro eventuali violazioni e dissuadere dalle medesime. Si tratta di regole che qualunque azienda dovrebbe in realtà implementare per limitare il rischio di data breach.
La limitazione della registrazione degli accessi ai soli dati delle persone fisiche ha la sua ragione d’essere in quanto questi sono i soli soggetti tutelati dal GDPR.
Ma cosa succede se ad essere violato è il conto corrente, ad esempio, di una struttura sanitaria che opera in un settore molto specializzato e delicato e che vuole garantire la privacy dei suoi pazienti? È evidente che l’estratto conto di tali soggetti conterrà i nominativi delle persone che hanno effettuato pagamenti nei loro confronti.
La diffusione di tali dati potrebbe quindi anche in questo caso comportare un danno anche significativo per tali persone fisiche (che nel caso in specie sono anche in molti casi identificabili e quindi interessati) ed eventualmente per i loro familiari.
Tutti soggetti comunque tutelati dal GDPR, motivo per cui sarebbe opportuno estendere la tracciatura degli accessi a tutti i clienti.
Quando si parla di sicurezza, quindi, il rispetto delle prescrizioni del GDPR richiede una visione molto ampia che trascende i limitati confini della precedente normativa.