L'approfondimento

Trasferimento dati extra UE, come usare le certificazioni: in consultazione le linee guida EDPB

L’EDPB ha posto in consultazione le linee guida per l’uso delle certificazioni per il trasferimento dei dati extra-UE: ecco tutti i dettagli, i riferimenti normativi e lo scenario che si prospetta con gli impatti per aziende e professionisti

Pubblicato il 01 Lug 2022

Marina Rita Carbone

Consulente privacy

GDPR supporto operativo report 2020 EDPB

Sono attualmente in corso di consultazione pubblica le linee guida dell’EDPB per l’utilizzo dei meccanismi di certificazione quale strumento di garanzia adeguato per il trasferimento dei dati personali in Paesi collocati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ai sensi del disposto di cui all’art. 46 GDPR.

Dette linee guida andranno a complemento delle linee guida 1/2018 sulla certificazione, che forniscono orientamenti più generali sulla certificazione. Vediamo l’impatto per le aziende e il contesto in cui si collocano.

Trasferimento di dati personali all’estero: una guida per chiarire ogni dubbio

La normativa di riferimento

L’art. 46 GDPR, al paragrafo 2, lettera f), introduce, infatti, i meccanismi di certificazione approvati fra i nuovi strumento per trasferire dati personali a paesi terzi in assenza di una decisione di adeguatezza. Le imprese e le organizzazioni interessate, aperta la fase di consultazione, avranno termine fino al 30 settembre 2022 per proporre eventuali modifiche al testo.

Il documento, elaborato anche grazie al contributo del Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano, fornisce una serie di chiarimenti ed utili esempi pratici per il concreto utilizzo delle certificazioni quali strumento per il trasferimento.

Cosa dice il Garante privacy italiano

“Lo strumento della certificazione”, precisa il Garante italiano nel suo comunicato stampa, “può rivelarsi di particolare importanza, aggiungendosi ad altri strumenti già esistenti, come le clausole contrattuali standard, le clausole contrattuali ad hoc e le regole vincolanti di impresa”.

Il vicepresidente dell’EDPB Ventsislav Karadjov ha dichiarato sul tema che “Queste linee guida sono rivoluzionarie, in quanto forniscono le prime indicazioni pratiche sulla certificazione come strumento per i trasferimenti – un nuovo strumento di trasferimento introdotto dal GDPR. Le linee guida forniscono indicazioni su come questo strumento può essere utilizzato nella pratica e su come può contribuire a mantenere un elevato livello di protezione dei dati durante il trasferimento di dati personali dallo Spazio economico europeo a paesi terzi.”

Lo schema delle nuove linee guida EDPB

Le “Linee guida sulle certificazioni come strumento per i trasferimenti” n. 7/2022 sono suddivise in quattro sezioni, ciascuna delle quali mira ad approfondire degli specifici aspetti connessi all’utilizzo dei meccanismi di certificazione quale strumento per i trasferimenti. Nella prima sezione delle linee guida si provvede all’analisi dei temi di carattere più generali, come l’ambito di applicazione, il ruolo dell’importatore e dell’esportatore dei dati, e il processo di certificazione cui occorre sottoporsi per procedere al trasferimento.

Nella seconda sezione del documento, l’EDPB rende dei charimenti circa alcuni dei requisiti di accreditamento degli organismi di certificazione, comunque già contenuti all’interno di precedenti linee guida rese dall’EDPB medesimo e all’interno della certificazione ISO 17065.

Nella terza sezione, poi, si provvede ad analizzare i criteri specifici per ottenere la certificazione, ossia per dimostrare l’esistenza “di garanzie adeguate per il trasferimento, che riguardano in particolare la valutazione della legislazione dei Paesi terzi, gli obblighi generali degli esportatori e degli importatori, le norme in materia di trasferimenti successivi, i diritti dei terzi beneficiari e i mezzi di tutela esercitabili, le misure da adottare per le situazioni in cui la legislazione e le prassi nazionali impediscano il rispetto degli impegni assunti dall’importatore nell’ambito della certificazione e nei casi di richieste di accesso ai dati da parte delle autorità di paesi terzi”.

Da ultimo, nella quarta sezione si affronta il tema degli impegni vincolanti ed applicabili da attuare: il GDPR “impone infatti che i titolari e i responsabili del trattamento non soggetti al Regolamento europeo, quando aderiscono a un meccanismo di certificazione destinato ai trasferimenti, assumano impegni vincolanti ed esecutivi attraverso strumenti contrattuali o altri strumenti giuridicamente vincolanti, riguardo alle garanzie previste dal meccanismo di certificazione, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati”.

Al documento sono allegati anche degli esempi pratici di misure supplementari da attuarsi a cura dell’importatore nel caso in cui il transito è incluso nello scopo della certificazione, o nel caso in cui, viceversa, il transito non è coperto dalla certificazione e l’esportatore debba assicurarlo.

I ruoli dell’esportatore e dell’importatore dei dati

All’interno delle linee guida si precisa, innanzitutto, come l’esportatore sia tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal GDPR e, più nel dettaglio, a garantire che i dati siano trasferiti in modo sicuro secondo quanto stabilito dall’art. 32 GDPR, con applicazione delle garanzie adeguate di cui al Capo V del Regolamento.

Ove si scelga di garantire il trasferimento mediante il ricorso a meccanismi di certificazione, l’esportatore di dati è tenuto “a verificare se la certificazione su cui intende basarsi sia efficace alla luce delle caratteristiche del trattamento previsto”. A tal fine, precisa l’EDPB, “l’esportatore di dati deve verificare se la certificazione è valida e non è scaduta, se riguarda il trasferimento specifico da effettuare e se il transito di dati personali rientra nell’ambito della certificazione, nonché se si tratta di trasferimenti successivi e se è fornita una documentazione adeguata su di essi. Inoltre, l’esportatore deve verificare che esista un contratto o un altro strumento giuridicamente vincolante tra l’importatore di dati certificato e l’organismo di certificazione”, ossia il c.d. accordo di certificazione.

Detto accordo consiste in un contratto concluso sulla scorta del punto 4.1.2 della ISO 17065 e nei requisiti aggiuntivi stabiliti nelle Linee Guida 4/2018, in cui l’importatore di dati “si impegna ad applicare i criteri di certificazione ai ToE (cioè tutti i dati personali trasferiti nell’ambito della certificazione), anche per quanto riguarda i criteri relativi ai diritti degli interessati SEE i cui dati saranno trasferiti”.

L’articolo 28 del GDPR

A ciò si aggiunga che nel contratto redatto ai sensi dell’art. 28 GDPR “in caso di trasferimenti da titolare del trattamento a responsabile del trattamento o di un contratto di condivisione dei dati insieme a impegni vincolanti e applicabili con l’importatore di dati in caso di trasferimenti da titolare del trattamento a responsabile del trattamento” si dovrà fare espresso riferimento all’utilizzo della certificazione come strumento per il trasferimento. Considerando che l’esportatore è responsabile dell’applicazione di tutte le disposizioni del capo V sulla garanzia dei trasferimenti extra UE, l’esportatore dovrà anche valutare, a seconda del ruolo effettivamente ricoperto di titolare o responsabile del trattamento, se la certificazione su cui si “intende fare affidamento sia efficace alla luce del diritto e delle prassi in vigore nel paese terzo. La valutazione documentata delle legislazioni e delle prassi del paese terzo da parte dell’importatore di dati […] può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità nell’ambito di tale valutazione da parte dell’esportatore”.

Nel caso in cui dalla valutazione dell’importatore emerga la necessità di fornire “le misure supplementari previste dalla certificazione per garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nel SEE, l’esportatore di dati deve verificare le misure supplementari fornite dall’importatore di dati in possesso di una certificazione e se è in grado di rispondere alle misure tecniche e (se del caso) supplementari richieste dall’importatore di dati”. Nel caso in cui tali previsioni non siano soddisfatte, l’esportatore di dati dovrà chiedere all’importatore di attuare dette misure supplementari, o altre misure adeguate a garantire il rispetto dell’art. 32 GDPR.

La procedura di certificazione

Le linee guida si occupano, poi, di svolgere alcune precisazioni circa il processo di certificazione, il quale deve innanzitutto essere su base volontaria e disponibili mediante un processo trasparente, oltre a garantire che i certificati rilasciati soddisfino materialmente i requisiti specificati nell’art. 46 GDPR.

Pertanto, la certificazione dovrà basarsi “la certificazione si basa sulla valutazione dei criteri di certificazione secondo una metodologia di audit vincolante. Tali criteri saranno approvati dalle autorità nazionali di vigilanza o dal Comitato europeo per la protezione dei servizi di protezione dei servizi di protezione in caso di applicazione del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 42, paragrafo 5, del GDPR”.

I criteri per la certificazione, secondo quanto precisato dall’EDPB, comprenderanno “requisiti per una valutazione del pertinente quadro giuridico del paese terzo al fine di contrastare i rischi specifici derivanti dal trasferimento di dati personali nel paese terzo interessato e dall’ulteriore trattamento effettuato dall’importatore dei dati”. Nel corso del processo di certificazione, l’obiettivo di valutazione sarà controllato, in base ai criteri di certificazione, da un organismo di certificazione accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento o dalla SA competente.

Che cos’è il ToE

Per i criteri di certificazione, le linee guida rimandano interamente al contenuto delle Linee Guida 1/2018 sulla certificazione. L’ulteriore precisazione resa, tuttavia, riguarda il c.d. obiettivo di valutazione (toE – Target of evaluation), che deve chiaramente descrivere se copre anche il transito dei dati e per quale tipo di soggetto (titolare o responsabile) è applicabile.

La descrizione del ToE dovrebbe includere almeno:

  1. le operazioni di trattamento, anche nel caso in cui siano previsti trasferimenti successivi;
  2. la finalità;
  3. il tipo di entità cui si applica (ad es. titolare del trattamento e/o responsabile);
  4. il tipo di dati trasferiti, tenendo conto della circostanza in cui sono coinvolte categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR);
  5. le categorie di interessati;
  6. i paesi in cui avviene il trattamento dei dati.

In riferimento agli obblighi di trasparenza e ai diritti degli interessati, i criteri di certificazione dovrebbero poi:

  1. richiedere che siano fornite informazioni sulle attività di trattamento, anche sul trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale e sull’uso della certificazione come strumento per i trasferimenti (cfr. articoli 12, 13 e 14 del GDPR);
  2. richiedere che agli interessati siano garantiti i loro diritti di accesso, cancellazione della rettifica, limitazione, notifica relativa alla rettifica o cancellazione o limitazione, opposizione al trattamento, diritto di non essere soggetti a decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione come quelle previste dagli articoli da 15 a 19, 21 e 22 GDPR;
  3. prevedere un’adeguata procedura di gestione dei reclami da parte dell’importatore di dati in possesso di una certificazione al fine di garantire l’effettiva attuazione dei diritti dell’interessato;
  4. valutare adeguatamente se e in quale misura tali diritti siano applicabili agli interessati nel paese terzo interessato o se sia necessario adottare misure adeguate per farli rispettare.

Da ultimo, con riferimento alle misure tecnico-organizzative di cui all’art. 32, i criteri di certificazione dovrebbero richiedere che l’importatori informi l’esportatore e, nel caso in cui l’importatore agisca come titolare, notifichi all’autorità competente i data breach e comunichi agli interessati se la violazione può comportare un rischio elevato per i loro diritti e libertà.

I criteri di certificazione aggiuntivi

Sulla scorta della Sentenza Schrems II, l’EDPB ritiene che il meccanismo di certificazione dovrebbe includere, al fine di garantire un livello coerente di protezione, anche i seguenti criteri aggiuntivi:

  1. valutazione della legislazione e delle prassi del paese terzo in cui l’importatore opera;
  2. previsione degli accordi contrattuali alla base del trasferimento tra esportatori ed importatori di obblighi generali legati alla descrizione dello specifico trattamento e al riconoscimento dei diritti;
  3. previsione di espresse norme circa la possibilità o meno di effettuare trasferimenti successivi, e i requisiti da rispettare per poter procedere in tal senso;
  4. previsione di procedure efficaci per consentire agli interessati di far valere i propri diritti come terzi beneficiari nei confronti dell’importatore di dati innanzi ai tribunali competenti dello Spazio Economico Europeo, ai sensi dell’art 79 GDPR, o presso un’organizzazione internazionale, anche per il risarcimento del danno subito dall’interessato in caso di mancato rispetto da parte dell’importatore del relativo Schema di Certificazione, o possa proporre reclamo alle autorità di controllo competenti;
  5. obblighi di tempestiva comunicazione nel caso in cui la legislazione nazionale impedisca il rispetto degli impegni assunti nell’ambito della certificazione;
  6. previsione di procedure di gestione tempestiva delle richieste di accesso ai dati da parte delle autorità di paesi terzi.

Gli impegni vincolanti

L’art. 42 GDPR prevede che i soggetti che aderiscono ad un meccanismo di certificazione assumano impegni vincolanti ed esecutivi, mediante la stipula di contratti o altri strumenti giuridicamente vincolanti, all’applicazione delle garanzie adeguate previste dal meccanismo di certificazione, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. Detti impegni vincolanti dovranno essere chiaramente distinti da qualsiasi altra qualcosa, e potranno essere anche fatti confluire all’interno di un addendum contrattuale o di un contrato separato rispetto a quello che regola il trattamento.

“In generale”, si legge nelle linee guida, “il contratto o altro strumento deve stabilire che il titolare del trattamento/responsabile del trattamento in possesso di una certificazione che agisce in qualità di importatore si impegna a rispettare le norme specificate nella certificazione destinata ai trasferimenti durante il trattamento dei dati pertinenti ricevuti dal SEE e garantisce di non avere motivo di ritenere che le leggi e le pratiche nel paese terzo applicabili al trattamento siano adottate, compresi eventuali obblighi di divulgazione di dati personali o misure che autorizzano l’accesso da parte delle autorità pubbliche, impedire che essa rispetti gli impegni assunti nell’ambito della certificazione e che informi l’esportatore di eventuali modifiche pertinenti della legislazione o della prassi al riguardo”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2