L'analisi

Privacy dei vaccini, come funziona il trattamento dei dati nella campagna anti-Covid

Nell’ambito della campagna vaccinale anti-Covid vengono gestiti numerosi dati dei soggetti che aderiscono al programma, per cui non mancano gli impatti privacy: approfondiamo questi aspetti, considerando la compliance al GDPR

Pubblicato il 21 Apr 2021

Gianluca Jesu

Privacy Officer di Regione Lombardia e Data Protection Officer di Arexpo

sanzioni vaccini over 50 privacy

La gestione del trattamento dei dati degli aderenti alla campagna vaccinale nell’ambito della pandemia appare essere una delle tematiche più delicate e complesse soprattutto per quanto riguarda il ruolo degli attori che vengono coinvolti a diverso titolo nel procedimento della gestione dei dati e delle misure di sicurezza.

Per inquadrare in modo possibilmente chiaro il procedimento e il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati che intervengono nelle diverse fasi della gestione vaccinale, appare necessario partire da un’analisi della base giuridica e della cornice normativa che dovrebbe rendere lecito il trattamento per poi analizzare e fare alcune riflessioni su molti aspetti critici e di non semplice lettura che sono collegati al trattamento dei dati nell’ambito della gestione vaccinale e delle misure di sicurezza che vanno applicate dal punto di vista tecnico alle piattaforme su cui transitano gli stessi dati.

Vaccini e privacy, base giuridica e inquadramento normativo

La Costituzione italiana riconosce la salute come bene primario dell’individuo e della comunità (art.32 della Costituzione) e nessun trattamento sanitario puo’ essere imposto all’individuo se non per disposizione di legge.

Questo principio e valore fondamentale è richiamato ed evidenziato nel “ Piano Strategico della Vaccinazione Anti Sars COV2 /Covid 19 “ approvato dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute in data 12 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. il 24.3.2021.

Il Piano tra i vari aspetti logistici e organizzativi prevede dal punto di vista strategico e della governance l’attuazione del Piano da parte del Ministero della Salute con il coordinamento del Commissario straordinario, le Regioni e le Province Autonome.

Falsi certificati vaccinali e test, boom nel Dark Web: i consigli antitruffa

Nel contesto normativo entra prepotentemente in gioco il DL 14 gennaio 2021 n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid e 19” e nello specifico all’art.3 dello stesso decreto legge laddove si cita che al fine di dare piena attuazione del Piano strategico dei vaccini è istituito con decreto del Ministero della salute con legge 30 dicembre 20202 n.178, art.1 comma 457, una piattaforma nazionale senza oneri a carico della finanza pubblica, idonea ad agevolare la distribuzione dei vaccini e a trattare i dati in forma aggregata.

Il passaggio fondamentale viene richiamato nella parte finale del comma 1 dell’art.3 dove si cita “… la piattaforma esegue in sussidiarietà le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni e di certificazione delle stesse nonche della comunicazione al Ministero della Salute” e sicuramente questo passaggio risulta molto importante nell’ambito della base giuridica che legittima il trattamento dei dati in ambito emergenza pandemica delle vaccinazioni.

Il ruolo del Commissario straordinario

Nei successivi commi dell’art.3 si evidenzia il ruolo del Commissario Straordinario che si avvale anche dei soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale SSN e dei soggetti attuatori dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n,630 del 3 febbraio 2020.

È necessario focalizzare l’attenzione sul comma 4 art.3 laddove si cita testualmente che viene affidato alle Regioni e Province autonome il ruolo previsto dal piano strategico di attuazione delle operazioni l’offerta attiva alle categorie degli assistiti, ivi incluse le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, registrazione delle somministrazioni e certificazione quali titolari autonomi del trattamento dei dati o attraverso propri sistemi informativi o attraverso la piattaforma nazionale di cui al citato art.3 del DL 14 gennaio 2021.

Gli obblighi di rendicontazione

In questo contesto giova ricordare l’obbligo posto in capo alle Regioni ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018 istitutivo dell’anagrafe nazionale vaccini al fine di monitorare i dati dei soggetti vaccinati.

Le Regioni e le province autonome tramite propri sistemi informativi gestiscono i dati personali dei soggetti che hanno effettuati i vaccini di qualsiasi tipologia al fien di rendicontare e inviare poi l’elenco completo ai fini della rendicontazione all’anagrafe nazionale di cui al citato decreto ministeriale.

La gestione dei dati personali dei vaccini tranite proprie piattaforme regionali per le specifiche finalità di interesse pubblico di cui all’art.85 ex D.lgs. 196/2003 sono definite all’interno degli schemi tipo dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all’ex art.20 del D.lgs. 196/2003 all’interno dei quali sono definiti i tipi di dati e le relative operazioni eseguibili che permettono la comunicazione dei dati da parte delle strutture sanitarie tramite le Regioni al Ministero all’anagrafe nazionale vaccini.

Piattaforma vaccini e dati personali

In questo contesto si inserisce il comma 5 di cui all’art.3 del Dl 14 gennaio 2021 che prevede la trasmissione da parte delle Regioni /Province Autonome al Ministero della Salute, dei dati personali dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti Covid 19, tramite proprie piattaforme informatiche o utilizzando la piattaforma nazionale.

La titolarità del trattamento posta in capo alle Regioni e le Province autonome nella gestione dei dati personali dei vaccini se da un lato trova la sua base giuridica nel citato art.3 del DL 14 gennaio 2021 n.2, dall’altro lato pone una serie di riflessioni sul tipo di operazioni possibili da parte delle Regioni e sul ruolo delle strutture sanitarie che non vengono menzionate all’interno della citata normativa.

Preliminarmente va affrontato il ruolo dei soggetti fornitori della piattaforma informatica che nel caso di utilizzo di piattaforme regionali vede coinvolti fornitori che saranno designati responsabili del trattamento e adeguatamente istruiti con compiti e istruzioni capillari.

Nel caso di utilizzo della piattaforma nazionale (Poste) si può prefigurare un’architettura privacy con le Regioni e Province Autonome che formalizzano la nomina a responsabile della Struttura Commissariale che a sua volta designa Poste Italiane come subresponsabile del trattamento.

Questa organizzazione però potrebbe anche trovare una sua logica e coerenza, cosi come previsto ai sensi dell’art.28 comma 2 e 3 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), prevedendo un rapporto diretto tra le Regioni e Poste Italiane che sarebbero designate responsabili del trattamento direttamente dai titolari del trattamento.

Entrambe le soluzioni potrebbero essere compliant al Regolamento e rispondere ad una logica che vede Poste Italiane quale soggetto deputato al precaricamento del set di dati da richiedere all’interessato e all’attuazione e previsione delle misure di sicurezza adeguate oltre all’analisi dei rischi informatici legati all’utilizzo della piattaforma.

Data retention e ruoli privacy nella campagna vaccinale

Il comma 6 dell’art.3 del DL 14 gennaio 2021 n.2 pone inoltre l’attenzione sulla data retention tema molto importante e strettamente legato all’esigenza di tutela della riservatezza dell’interessato relativamente alla durata dell’emergenza pandemica.

Il richiamato comma prevede la cancellazione dei dati presenti sulla piattaforma entro il 3 dicembre 2021 con l’obbligo di cancellazione o anonimizzazione degli stessi e la restituzione dei dati alle Regioni/Province autonome quali titolari del trattamento.

Nel decreto legge non viene fatto alcun riferimento ad eventuali ruoli svolti da parte delle strutture sanitarie nell’ambito delle operazioni effettuate dalle Regioni quali titolari autonomi del trattamento in regime di sussidiarietà.

Sicuramente alcune Regioni potrebbero prevedere all’interno della piattaforma regionale o di quella nazionale di Poste, un’eventuale inserimento di schede o set di dati relativi all’anamnesi del paziente che potrebbero essere richiesti in occasione della somministrazione e inoculazione del vaccino, da compilarsi a cura del personale sanitario.

La tematica si presta sicuramente a valutazioni di liceità e di necessità e minimizzazione dei dati richiesti al cittadino e la cui risoluzione si presta a diverse interpretazioni che possono trovare una logica e una motivazione legate all’emergenza sanitaria.

Se da un lato l’eventuale utilizzo di dati particolari legati all’anamnesi del soggetto vaccinando all’interno di specifiche piattaforme regionali dedicate alle strutture sanitarie, possono rispondere all’esigenza di monitoraggio e rendicontazione dell’obbligo vaccinale a cui sono tenute le strutture del SSN tramite le Regioni, dall’altro lato la previsione di specifiche operazioni da parte delle Strutture sanitarie titolari del trattamento per finalità di cura e prevenzione all’interno della piattaforma nazionale di Poste potrebbe essere perfezionata con l’implementazione di specifici compiti e istruzioni formalizzati dalle Regioni quali titolari del trattamento a Poste Italiane quale responsabile del trattamento.

Questa interpretazione della base giuridica legata all’eventuale ruolo delle strutture sanitarie ai sensi dell’art.3 della citata normativa appare sicuramente degna di accurate riflessioni che naturalmente devono contemperare l’esigenza di riservatezza e di risposta ala necessità di risposte immediate all’emergenza sanitaria.

La base giuridica del trattamento

Nell’ambito della gestione del trattamento dati legati ai vaccini possono essere coinvolti a diverso titolo diversi attori che sono legittimati al trattamento dei dati particolari e alla comunicazione degli stessi cosi come previsto dalla normativa di riferimento (L.24 aprile 2020 n,27 art.17 bis e Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n,630 del 3 febbraio 2020) nell’ambito dell’espletamento delle funzioni attribuite agli stessi in occasione dell’emergenza sanitaria.

I soggetti legittimati sono espressamente indicati dalle citate normative (Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità nonche i soggetti deputati ad attuare le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria di cui al DL 25 marzo 2020 n.19 art.2).

In questo contesto puo’ essere importante e utile focalizzare l’attenzione sul ruolo di altri attori che potrebbero a diverso titolo trattare i dati dei soggetti vaccinati/vaccinandi. Appare opportuno chiarire il ruolo degli enti locali e del Sindaco che nell’ambito della situazione emergenziale possono avere la necessità di monitorare in modo più efficace il territorio ed avere l’esigenza di conoscere e verificare i dati e le informazioni dei soggetti vaccinati tramite apposti elenchi.

Questa esigenza deve però trovare fondamento in una base giuridica adeguata che va puntualmente verificata. Dalla lettura del DL 18/2020 art.17 bis, la comunicazione e soprattutto la diffusione di dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli indicati espressamente nella citata normativa, possono essere effettuate solo laddove risultino indispensabili per lo svolgimento dell’attività sanitarie legate all’emergenza sanitaria.

La norma non renderebbe pertanto lecita la comunicazione degli elenchi dei soggetti vaccinati agli enti locali e nello specifico al soggetto svolgente le attività di pubblico ufficiale (il Sindaco) e non risponderebbe neppure ai principi di necessità e proporzionalità come peraltro già evidenziato nelle FAQ dell’Autorità Garante “ Trattamento dei dati da parte degli entri locali in situazioni di emergenza sanitaria”.

La cornice normativa non legittimerebbe il Sindaco e gli enti locali alla visualizzazione dei dati dei soggetti vaccinati o da sottoporre a vaccinazione, anche per le eventuali finalità connesse a specifici bisogni (es. trasporto degli anziani) che potrebbero essere comunque perseguite con strumenti meno intrusivi della libertà e dignità degli interessati e con conseguenze di possibili rischi di discriminazione nei confronti dei soggetti non aderenti alla campagna vaccinale.

Come si evince dalla lettura e interpretazione della normativa di settore la base giuridica e la liceità del trattamento, per quanto debbano essere adeguatamente bilanciate con la situazione di emergenza sanitaria, restano il primo step da affrontare soprattutto su questi temi di stretta attualità che hanno comunque visto alcune aperture di posizione dell’Autorità Garante (vedi tematiche analoghe sulle ricette dematerializzate Provvedimento del dicembre 2020 ).

Conclusione

Il Piano strategico vaccinale e l’utilizzo di dati e piattaforme da parte dei diversi interlocutori e attori che sono parte in causa in questa importante procedura sono sicuramente legittimati a trattare i dati sulla base di specifiche normative di settore ma dopo aver sviscerato in modo capillare la cornice normativa riscontro alcune aperture e posizioni meno rigide che tengono in debita considerazione la situazione di emergenza sanitaria e che pur contemperando un attento bilanciamento dei diritti e le libertà degli interessati focalizzano in modo più netto il bene primario della salute sancito dalla Costituzione.

Alcuni orientamenti dell’Autorità garante potrebbero anche essere prorogati dopo la scadenza dell’emergenza Covid ed essere applicati a regime per alcuni trattamenti come il passaporto vaccinale di cui si sta discutendo a livello europeo per trovare un adeguata e omogenea normativa applicabile in tutti gli stati membri.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati