GUIDA NORMATIVA

Videosorveglianza: come predisporre cartelli e segnali “di avvertimento” regolari

Dovunque, nei luoghi pubblici e privati, sono posizionate telecamere per sorvegliare zone accessibili al pubblico. Molte sono sottratte alla vista delle persone filmate, altre sono segnalate da cartelli di colori diversi tra loro e contenenti le più disparate informazioni. Ecco come predisporre bene i cartelli e i segnali di avvertimento dei sistemi di videosorveglianza

Pubblicato il 06 Dic 2022

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy. DPO certificato UNI 11697:2017

Videosorveglianza cartelli informativi la guida pratica

Ogni giorno ogni persona esce dalla propria abitazione e sa che sarà ripresa da più telecamere. Preservare la riservatezza dei propri movimenti è diventato molto difficile, se non addirittura impossibile, perché, praticamente, quasi in ogni luogo pubblico o privato, vi è una telecamera che, a volte, è sottratta alla vista, altre volte invece è segnalata ma con cartelli molto diversi tra loro per colore e per contenuti che spesso conformi al GDPR ed alle raccomandazioni delle Autorità di controllo.

Diamo di seguito alcune indicazioni utili per predisporre cartelli/segnali regolari.

Privacy incorporata nei prodotti e servizi IT: ecco come aumentare la competitività delle aziende

Il cartello di avvertimento, innanzitutto

Prima di fornire una qualsiasi suggerimento è necessario chiarire che ogni telecamera posta in un luogo pubblico o privato, per qualunque finalità, deve essere segnalata tramite un “cartello di avvertimento” i.e. tutte le persone che vengono riprese dalle telecamere devono essere ben consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza.

Invero, il processo di gestione di un sistema di videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali che può presentare rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Bisogna, pertanto, applicare con grande cura ed attenzione le norme del GDPR che agli artt.12 e 13 fissa, a carico dei titolari del trattamento, obblighi generali di trasparenza e informazione.

I Garanti Europei in più occasioni hanno chiarito[1] che l’art. 13 del GDPR, che stabilisce l’obbligo di fornire agli interessati un’informativa sul trattamento, indubitabilmente, si applica qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato mediante osservazione (e.g. utilizzando dispositivi o software per catturare dati in modo automatizzato come avviene con l’uso di telecamere).

Quindi, eseguire la videosorveglianza sistematica di un luogo pubblico o privato, senza segnalare, con apposita segnaletica, la presenza di telecamere, costituisce una violazione del GDPR ed in particolare del principio di trasparenza stabilito dall’art.5, paragrafo 1 lettera a).

L’approccio scalare a 2 livelli per assicurare la trasparenza

L’art. 13 del GDPR, che deve essere applicato per rendere compliant l’attività di videosorveglianza, impone ai titolari l’obbligo di fornire agli interessati una determinata gamma di informazioni.

I Garanti Europei hanno suggerito[2] che, proprio alla luce della quantità di informazioni da fornire agli interessati, gli stessi titolari possono seguire un approccio scalare, optando per una combinazione di metodi al fine di assicurare la trasparenza[3].

Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul cartello/segnale di avvertimento (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).

Conformazione e contenuto del cartello di avvertimento

Aggirandosi negli spazi pubblici e privati è possibile vedere cartelli di ogni genere, posti per segnalare la posizione di telecamere di videosorveglianza, aventi le forme e i colori più disparati e contenenti florilegi di informazioni, spesso non fondate e non pertinenti.

Al punto 116 delle Linee Guida EDPB viene proposto il seguente cartello precisando che si tratta di un “esempio” e di un “suggerimento non vincolante”.

Pur essendo un “suggerimento non vincolante”, detto cartello è certamente un utilissimo e qualificato riferimento che consente di dare agli interessati un’informativa corretta.

Peraltro, se tale “modello” risulta adatto alle esigenze operative del titolare non vi è alcun ragionevole motivo per non utilizzarlo.

Quindi, non si comprende perché molti titolari adottino cartelli di avvertimento di forme diverse (anche tonde o ovali) e con colori diversi dal blu (giallo, rosso ecc.).

La “segnaletica” non deve essere un bel prodotto di arte grafica ma un adeguato veicolo di informazioni!

Per la verità, l’esempio non vincolante suggerito nelle Linee Guida EDPB 3/2019, seppure abbia una forma grafica molto semplice e minimalista, è ben strutturato, laddove prevede “blocchi di informazione” funzionali a dare una efficace informativa di “primo livello”.

L’informativa di “primo livello”

Il primo livello riguarda la modalità con cui avviene la prima interazione fra il titolare del trattamento e l’interessato; ed è in questa fase che i titolari possono utilizzare un segnale di avvertimento che indichi le informazioni pertinenti[4].

Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona, (come quella riportata nel precedente “esempio non vincolante”) per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto[5]. Ovviamente il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni[6].

I Garanti Europei hanno anche ben evidenziato[7] che l’informativa di primo livello posta nel cartello/segnale di avvertimento dovrebbe comunicare i dati più importanti, e.g.:

  1. le finalità del trattamento;
  2. l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. Si può fare riferimento, ad esempio, ai legittimi interessi perseguiti dal titolare (o da un soggetto terzo) e ai recapiti del DPO;
  3. un riferimento (tipo QR Code o U.R.L.) per reperire e informazioni di secondo livello, più dettagliate, indicando precisamente dove e come trovarle;
  4. tutte le informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l’interessato[8]. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della trasmissione di dati a terzi, in particolare se ubicati al di fuori dell’UE, e del periodo di conservazione. Se tali informazioni non sono indicate, l’interessato dovrebbe poter confidare nel fatto che vi sia solo una sorveglianza in tempo reale (senza alcuna registrazione di dati o trasmissione a soggetti terzi).

Queste raccomandazioni sono state anche ribadite dalla nostra Autorità Garante che le ha specificamente richiamate al punto 3.1 del provvedimento GPDP n. 214 del 9 giugno 2022 [doc. web n. 9794895].

Posizionamento della segnaletica di avvertimento

I cartelli/segnali di avvertimento contenenti l’informativa di primo livello dovrebbero essere posizionati in modo da permettere agli interessati di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, ancor prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi)[9]; e, comunque, non è necessario rivelare l’ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

Ogni interessato deve poter sempre stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

Il cartello non è il solo strumento di compliance

È bene ricordare che una buona informativa (di primo e di secondo livello), predisposta per un’attività di videosorveglianza, non risolve in radice tutti i problemi di compliance, poichè realizza solo uno dei principi di protezione dei dati personali: i.e. la trasparenza.

In realtà un’informativa ben fatta dovrebbe essere un segmento dell’outcome di una sistematica attività di progettazione del trattamento.

In pratica, affinché l’attività sia compliant, il titolare, prima di avviare il trattamento, dovrebbe progettare tutte le operazioni necessarie a gestire il sistema di videosorveglianza, in modo da allinearle ai principi di protezione dei dati personali.

Il risultato di questa attività di design comprenderà, naturalmente, anche una corretta informativa di primo e secondo.

“Last but not least”, non bisogna dimenticare che la particolare natura dell’attività di videosorveglianza impone al titolare di eseguire, prima di avviare qualsiasi operazione di trattamento, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (la c.d. DPIA: Data Protection Impact Assessment), consultandosi con il proprio DPO e con l’Autorità Garante, qualora non si riesca a mitigare i rischi elevati (per i diritti e le libertà fondamentali) che sono naturalmente connessi alla gestione della videosorveglianza.

 

NOTE

  1. Vds. punto 26 delle Linee Guida sulla trasparenza WP 260 nonché punto 110 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

  2. Al punto 11 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

  3. Punto 35 delle Linee Guida WP260 e punto 22 delle Linee Guida WP89.

  4. Così il punto 112 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

  5. Vds. art. 12, paragrafo 7, del GDPR.

  6. punto 22 WP 89.

  7. Ai punti 114 e 115 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

  8. Punto 38 delle Linee Guida WP260 sulla trasparenza.

  9. Così testualmente al punto 113 delle Linee Guida EDPB 3/2019.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3